Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20837 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24104-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. De Marinis Nicola, che rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour n.

221, presso lo studio dell’Avv. Fabbrini Fabio, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5586/2006 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata nella causa n. 3935/04 r.g., depositata in data 3.10.06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.09.2011 dal Consigliere dott Giovanni Mammone;

uditi l’avv. Anna Buttafoco per delega De Marinis e l’Avv. Fabbrini;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- B.A. chiedeva al Giudice del lavoro di Roma che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. succedutisi tra il 1998 ed il 2001.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal lavoratore, la Corte d’appello di Roma con sentenza in data 3.10.06 riformava la prima sentenza ed accoglieva la domanda con riferimento al primo contratto, stipulato per il periodo 23.10.98-30.1.99, e, ritenuta la nullità del termine ivi apposto, dichiarava la conversione del rapporto a termine in quello di lavoro a tempo indeterminato, condannando altresì il datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento, a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo.

I contratti – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – furono stipulati per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97. Le assunzioni così motivate erano ammesse fino al 30.4.98 – data fissata dalle parti collettive con l’accordo 16.1.98 – e quindi già per il primo dei contratti impugnati, relativo al periodo 23.10.98-30.1.99, il termine era da ritenere illegittimo in quanto apposto a contratto stipulato per periodo successivo al 30.4.98.

3.- Avverso queste sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui B. rispondeva con controricorso. Poste Italiane ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- I motivi del ricorso principali possono essere riassunti come segue.

4.1.- Con i primi due motivi di ricorso la soc. Poste Italiane deduce violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 e segg.

c.c., nonchè carenza di motivazione, sotto un duplice profilo: in quanto detto art. 23 non ha posto alcun vincolo oggettivo alle causali di fonte collettiva e, in particolare, consente di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, senza prefigurazione di alcuna limitazione temporale.

4.2.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 421, 425 e 437 c.p.c., denunziando l’irrituale assunzione delle informazioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e l’erronea attribuzione alle stesse del valore di prova.

4.3.- Con il quarto motivo è contestato l’accoglimento della richiesta di risarcimento del danno, che avrebbe potuto essere riconosciuto solo dal momento dell’offerta della prestazione da parte del lavoratore.

5.- Sono infondati il primo ed il secondo motivo.

Procedendo alla loro trattazione congiunta, va rilevato che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva dunque procedere ad assunzione di personale con contratto tempo determinato fino al 30.4.98, di modo che debbono ritenersi privi di presupposto normativo i contratti a termine stipulati successivamente.

In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378). Conseguentemente i contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva, che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

6.- Deve dunque affermarsi che la sussistenza delle esigente eccezionali è stata negozialmente riconosciuta dalle parti stipulanti nel periodo temporale limitato alla data del 30.4.98 e che, conseguentemente, la legittimità dei contratti a termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art. 23, che esclude l’onere di Poste Italiane di dare prova di una specifica e concreta esigenza.

Essendo stato il contratto a termine del B., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato per il periodo 23.10.98-30.1.99, i primi due motivi sono infondati.

7.- Sono invece inammissibili i motivi terzo e quarto.

Con riferimento al terzo, deve rilevarsi che il giudice (pg. 13 della sentenza) ha basato la sua interpretazione della norma collettiva sul contenuto letterale del testo e solo ad adiuvandum ha richiamato il tenore delle informazioni rese dai rappresentanti delle oo.ss., peraltro avendo ben presente che le informazioni stesse non possono costituire di per sè fonte di prova. La censura coglie solo una parte delle ragioni poste a base della motivazione e, anche se fondata, non sarebbe idonea a intaccare il decisimi.

Il quarto motivo si conclude con la formulazione del quesito “dica la C.S. se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 segg. c.c.”. In questi termini il motivo è generico e non pertinente rispetto alla concreta fattispecie esaminata, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto di regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto delle stesse con l’accertamento del giudice di merito (v. anche Cass. 4.1.011 n. 80 e 29.4.11 n. 9583).

8.- Poste Italiane s.p.a. con la memoria sopra indicata, preso atto dell’intervento della L. 4. novembre 2010, n. 183 (cd. collegato lavoro), ha chiesto alla Corte l’applicazione della disposizione dell’art. 32, comma 5, di detta Legge, che fissa i criteri di quantificazione del risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto a tempo determinato.

Non sussistendo un valido motivo di impugnazione in punto di liquidazione del risarcimento, non sussistono le condizioni processuali per l’ingresso nel presente giudizio di legittimità dell’invocato ius superveniens e non si pone alcun problema di procedere a nuova liquidazione del risarcimento, che è questione ormai non più sub indice.

9.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Poste Italiane s.p.a. alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e epa, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Fabio Fabbrini.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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