Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20837 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 02/08/2019), n.20837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5468-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERA;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA SCPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 198, presso lo

studio dell’avvocato MARIO MATTICOLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

I.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13195/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel maggio 2010, M.S. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Roma I.M. e la sua compagnia assicurativa, la Società Cattolica di Assicurazione Cooperativa s.r.l., per essere risarcito dei danni subiti quale terzo trasportato sull’autocarro dell’Imperiali, in occasione di un sinistro stradale.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza 8009/2013, depositata il 4.03.2013, rigettava la domanda attorea, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa.

2. Il M. proponeva appello e con sentenza 13195/2017, del 28/06/2017, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il gravame, rigettando l’eccezione di prescrizione formulata dalla Cattolica Assicurazioni, mentre dichiarava l’infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria del M. in quanto riteneva non sufficientemente provata la verificazione del sinistro.

3. M.S., soccombente, propone ricorso per cassazione, con due motivi.

3.1. La Cattolica Assicurazioni resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole della falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte territoriale errato nel ritenere non provata la pretesa risarcitoria;

invero sia il CTP, che il CTU nominato dal Giudice di Pace di Roma avevano affermato che le lesioni riportate fossero compatibili con l’evento sinistroso.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto addebita alla sentenza impugnata un errore che non ha commesso, in quanto essa ha ritenuto non provata la presenza a bordo del ricorrente ed anzi la stessa verificazione del sinistro. Ha ritenuto cioè non provato il fatto storico posto a base della causa petendi.

La motivazione della sentenza impugnata è stata, infatti, la seguente: “Dall’esame del materiale probatorio acquisito si rileva che a fronte dell’integrale contestazione del sinistro da parte della compagnia, l’originario attore si è limitato a produrre la copia di un modello CAI, peraltro per metà illeggibile, recante una sola firma, anch’essa illeggibile e privo di riferimenti allo stesso M.. Nel giudizio innanzi all’onorario è stato sentito il solo teste B., il quale sui tre capitoli di prova ammessi in ordine alla dinamica del sinistro si è limitato ad un laconico ‘è verò. Gli scarni e lacunosi elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere provati gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria e tali la presenza a bordo dell’autocarro in qualità di trasportato del M. e lo stesso verificarsi del sinistro.”.

In tal senso nulla può rimproverarsi al Tribunale, che si è discostato motivatamente dalle risultanze istruttorie in questa sede richiamate dal ricorrente, ritenendo non sufficientemente provata la pretesa risarcitoria, e, a monte, lo stesso verificarsi del sinistro. Ogni diversa valutazione è esclusa in tal sede, poichè integrerebbe un nuovo esame di merito.

6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, quali sono la CTP del medico legale e la CTU disposta dal GdP di Roma, la cui considerazione consente di concludere per la sussistenza del nesso eziologico fra l’evento dannoso e i danni riportati dal M..

Il secondo motivo, inerendo al nesso eziologico fra il preteso sinistro e le lesioni, resta assorbito, dato che si occupa di una questione che supporrebbe la fondatezza del primo motivo e che dovrebbe essere riesaminata ove fosse disposto un rinvio in accoglimento dello stesso, non avendola affrontata la sentenza impugnata.

A detto rilievo si aggiunge l’assoluta genericità della censura, che omette di riportare, sia pure in forma riassuntiva, il contenuto delle consulenze il cui esame si intende omesso; manca, poi, ogni argomentazione intorno alla decisività delle stesse.

7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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