Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20836 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 30/09/2020), n.20836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17755/2012 R.G. proposto da:

Mittelcar 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n. 466, presso

lo studio dell’avv. Giuseppe Cossa, che la rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Giuseppe Campeis, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate – Ufficio di Udine, in persona del Direttore

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 114/01/11, depositata il 13 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

1. con la sentenza n. 114/01/11 del 13/06/2011, la Commissione tributaria regionale della Friuli Venezia Giulia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Mittelcar 2 s.r.l. (di seguito Mittlecar) avverso la sentenza n. 132/02/07 della Commissione tributaria provinciale di Udine (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte IVA relative all’anno 2004, oltre le corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un processo verbale di constatazione rilasciato dalla Guardia di finanza di Tarcento, dal quale emergeva che Emmecar di M.D.S.L. e Brancaccia Luca avevano emesso nei confronti di Mittelcar sei fatture considerate soggettivamente inesistenti;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello di Mittlecar osservando quanto segue: a) l’impugnazione era fondata principalmente sull’accertamento e conseguente pronunciamento del giudice penale, che aveva assolto N.M., legale rappresentante della società contribuente, dai reati ascrittigli in relazione ai fatti denunciati; b) le ragioni sottostanti alla pronuncia del tribunale penale avevano presupposti diversi rispetto a quanto oggetto del procedimento tributario, sicchè dovevano essere valutati di conseguenza, tanto che non poteva attribuirsi alla sentenza penale alcun valore di giudicato nel processo tributario; c) anche se non v’era stata partecipazione diretta alla commissione del reato, la società contribuente aveva tratto vantaggio e non era credibile che la stessa “non avesse avuto sentore della evasione fiscale in atto”, tenuto conto che operava nel settore della vendita dei veicoli usati e, con ciò, a conoscenza dei prezzi di mercato e delle ragioni che potevano incidere sugli stessi; d) ne conseguiva la consapevolezza, in capo a Mittlecar, dell’esistenza della frode, sufficiente, per la giurisprudenza della CGUE, a fondare la responsabilità tributaria della ricorrente;

2. Mittelcar impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Mittelcar 2 s.r.l. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dal coinvolgimento della società ricorrente nella “frode carosello” o, comunque, nella consapevolezza della esistenza della stessa;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e il difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

3. in buona sostanza, con entrambi i motivi si sostiene che il giudice di appello non avrebbe debitamente considerato gli elementi istruttori dedotti dalla ricorrente in appello o emersi dal giudizio penale, elementi che avrebbero dovuto condurre la CTR a diversamente valutare la consapevolezza di Mittelcar in ordine alla conoscenza della frode IVA;

4. i motivi, che si risolvono essenzialmente nella denuncia di un difetto di motivazione della sentenza impugnata (invero, le presunte omesse pronunce riguardano anch’esse, la mancata considerazione degli elementi di fatto dedotti dalla ricorrente), sono inammissibili;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass. n. 19547 del 04/08/2017);

4.1.1. è stato, inoltre, evidenziato che “con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità” (Cass. n. 29404 del 07/12/2017);

4.2. nella specie, la CTR: a) ha escluso ogni possibile incidenza della sentenza penale; b) ha ritenuto la consapevolezza della frode in ragione della competenza specifica nel settore, dovendosi escludere che la società contribuente non conoscesse i prezzi di mercato e l’esistenza di un indebito vantaggio;

4.3. il ragionamento inferenziale compiuto dalla sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, ben potendo il giudice di appello valorizzare – una volta escluso che l’insussistenza di fatti penalmente rilevanti a carico dell’amministratore della società fossero idonei a escludere quanto meno la consapevolezza della frode perpetrata ai danni dell’Amministrazione finanziaria – due degli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa: la specifica competenza nel settore di Mittelcar e il prezzo vantaggioso con il quale quest’ultima ha acquisito le auto, potendo poi rivenderle a prezzi concorrenziali;

4.4. a fronte di simile motivazione gli elementi che la ricorrente ha ritenuto non valutati dalla CTR sono sostanzialmente i medesimi: a) il ruolo di cartiere e, dunque, di autori materiali della frode dei soggetti cedenti, con i quali Mittelcar ha intessuto rapporti commerciali; b) le risultanze del giudizio penale che hanno condotto all’assoluzione del legale rappresentante della società contribuente;

4.5. ciò che chiede, pertanto, la ricorrente non è altro che una rivalutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, rivalutazione inammissibile in sede di legittimità;

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, ancora una volta, il difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi la violazione dei principi dettati in materia di presunzioni, non avendo il giudice a quo fondato il suo ragionamento probatorio su di una pluralità di elementi presuntivi ed avendo egli violato la regola praesumptum de praesumpto non admittitur;

6. il motivo, che così come proposto integra esclusivamente una censura di violazione di legge, è infondato;

6.1. come precedentemente rilevato, gli elementi indiziari su cui si è servita la CTR sono essenzialmente due: a) la conoscenza del mercato da parte della società ricorrente e, quindi, delle dinamiche dei prezzi; b) l’acquisto a prezzi vantaggiosi, tali da consentire una rivendita a prezzi inferiori a quelli di mercato (tra il quindici ed il venti per cento);

6.2. il ragionamento inferenziale compiuto dalla CTR, sebbene sintetico, si appalesa del tutto scevro da vizi di violazione di legge, essendo fondato su plurimi elementi indiziari (e, si noti, gli elementi indiziari non devono essere necessariamente plurimi, come erroneamente argomentato dalla ricorrente: cfr., ex multis, Cass. n. 23153 del 26/09/2018; Cass. n. 30803 del 22/12/2017; Cass. n. 656 del 15/01/2014; Cass. n. 17574 del 29/07/2009), che trovano fondamento nelle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa;

6.2.1. dette risultanze sono certe (qualifica di operatore del settore, come tale dotato di esperienza; acquisto a prezzi vantaggiosi) e non presunte, cosicchè non trova nemmeno applicazione il divieto di presunzione su presunzione (semmai tale divieto possa effettivamente dirsi sussistente), che attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice (cfr. Cass. n. 15003 del 16/06/2017);

7. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, calcolate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 80.000,00.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA