Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20836 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9556-2015 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO V. EMANUELE II

154, presso lo studio dell’avvocato A.C., rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, società con socio unico, soggetta all’attività

di direzione e coordinamento della Equitalia S.P.A. in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARIA MONDA, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2632/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’avv. A.C. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli, depositata il 20 febbraio 2015, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli, depositata il 24 aprile 2009, emessa nel giudizio di opposizione a contravvenzione stradale elevata dal Comune di Napoli nel (OMISSIS), dichiarata esecutiva nel (OMISSIS) e iscritta nella cartella esattoriale;

che il Tribunale ha rilevato la tardività dell’appello, notificato in data 22 febbraio 2010, e quindi oltre il termine semestrale di decadenza stabilito dall’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17;

che resiste con controricorso Equitalia Polis s.p.a.;

che l’intimato Comune di Napoli non ha svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, e si contesta che il termine semestrale di impugnazione previsto dalla norma indicata non è applicabile ai giudizi, come quello in esame, introdotti prima del 4 luglio 2009;

che con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., e si contesta l’erronea applicazione delle norme in tema di giudicato nella motivazione sul merito, che il Tribunale ha svolto dopo aver ritenuto l’appello inammissibile per tardività;

che la doglianza prospettata con il primo motivo è fondata;

che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c. da un anno a sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1 stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 17060 del 2012; sez. 65, ordinanza n. 15741 del 2013);

che all’accoglimento primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo, segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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