Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20835 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 30/09/2020), n.20835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4696/2012 R.G. proposto da:

Bonfanti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 19, presso lo

studio dell’avv. Lucilla Lenti, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Fattori giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Milano, in

persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 156/27/10, depositata il 31 dicembre 2010.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 156/27/10 del 31/12/2010, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da Bonfanti s.r.l. avverso la sentenza n. 44/29/09 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2002 e l’atto di diniego di condono di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9;

1.1. la CTR motivava la declaratoria di inammissibilità dell’appello osservando che l’atto di impugnazione difettava della necessaria specificità dei motivi ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, risolvendosi non già in una contestazione della sentenza di primo grado, ma nella censura al comportamento dell’Amministrazione finanziaria;

2. Bonfanti s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Bonfanti s.r.l. contesta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’appello proposto non sarebbe censurabile sotto il profilo della specificità dei motivi;

2. il motivo è fondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018);

2.1.1. ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel giudizio tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicchè l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018);

2.2. nel caso di specie, come si evince dall’atto di appello trascritto in parte qua nel contesto del ricorso e allo stesso allegato (doc. n. 11), la ricorrente ha messo chiaramente in evidenza l’omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine ai motivi di ricorso dalla stessa proposti con il ricorso originario e, previa deduzione della nullità della sentenza impugnata, ne ha legittimamente chiesto la rivalutazione al giudice di appello;

2.3. la sentenza impugnata va, dunque, cassata, dovendo il giudice del rinvio procedere all’esame nel merito dell’appello proposto dalla società ricorrente;

3. con il secondo motivo di ricorso si formula sostanzialmente la medesima censura di cui al primo motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi l’insufficienza della motivazione con riferimento al difetto di specificità dei motivi;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia della CTR in ordine alla dedotta questione della violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12;

5. i due motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo, dovendo la questione oggetto del terzo motivo essere esaminata dal giudice del rinvio;

6. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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