Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20835 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8216-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, via G.

ANTONELLI 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIANNUZZI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESO PAOLO

MANSUETO, VAENTINA ARRUZZO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA PRAGMA SPA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2639/2014 del TRIBUNALI DI TARANTO del

21/08/2014, depositata il 15/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il sig. C.G. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto, depositata il 15 settembre 2014, che ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dal medesimo C. avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 492 del 2010;

che il Tribunale ha rilevato che l’appellante si era costituito in giudizio oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., in quanto la prima notificazione dell’appello, effettuata nei confronti del Ministero dell’interno, si era perfezionata in data 9 marzo 2011, e la costituzione dell’appellante era avvenuta soltanto in data 25 marzo 2011;

che gli intimati Ministero dell’interno ed Equitalia Pragma s.p.a. non hanno svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che il ricorso è affidato ad un motivo con il quale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 165 c.p.c., e si contesta che il Tribunale abbia computato il dies a quo del termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante dal giorno 9 marzo 2011, assumendo che in tale giorno si sarebbe perfezionata la prima notifica, nei confronti del Ministero dell’interno;

che, invece, come dimostravano le ricevute di ritorno delle notifiche effettuate a mezzo posta, il plico postale era stato ricevuto da Equitalia Pragma spa in data 18 marzo 2011 e dal Ministero in data 23 marzo 2011;

che la doglianza è fondata;

che la prima notifica dell’atto di appello risulta perfezionata nei confronti di Equitalia Pragma spa in data 18 marzo 2011, e da tale data decorreva il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante, avvenuta in data 25 marzo 2011 e quindi nel rispetto del termine previsto dall’art. 165 c.p.c.;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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