Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20835 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.06/09/2017),  n. 20835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10642/2016 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA

FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

19/10/2015 n. cronol. 1613/2015 relativo al ricorso R.G.n. 282/2015

V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.M. con ricorso della L. n. 89 del 2001, ex art. 3, depositato il 27 febbraio 2015 chiedeva la liquidazione di un equo indennizzo per l’eccessiva durata di un processo introdotto nell’ottobre 2002 a norma della stessa (procedimento di equa riparazione) davanti alla Corte di Appello di Perugia. Questa aveva dichiarato inammissibile la domanda con provvedimento del 5 gennaio 2012 poi riformato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19 dicembre 2012, che aveva condannato l’Amministrazione statale a pagare l’importo di Euro 1.125,00 a titolo di equa riparazione per la vicenda in oggetto. In difetto di un pagamento spontaneo si era reso necessario promuovere azione esecutiva nei confronti dello Stato con precetto notificato in data 13 giugno 2014 seguito da pignoramento di fondi assegnati alla A. dal Giudice dell’esecuzione di Roma con ordinanza del 27 giugno 2014.

Il Consigliere designato con decreto in data 4/03/2015 riteneva di rigettare il ricorso della A., dato che la fase di cognizione era durata dal 29 settembre 2010 al 19 dicembre 2012, ovvero poco più di due anni. Per altro, le due fasi cognizione ed esecuzione sommate non superavano i due anni sei mesi e cinque giorni e che comunque a voler considerare isolatamente la fase di cognizione il superamento della durata ragionevole per un periodo inferiore a sei mesi non era indennizzabile.

Avverso tale decreto proponeva opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, A.M., la quale si doleva di una lettura erronea della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6312 del 2014 e di un errore del Consigliere laddove aveva affermato che il percetto era stato notificato il 13 giugno 2014 anzichè in data 11 dicembre 2013 e, quindi, nessuna inerzia poteva essergli addebitata.

Si costituiva il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto dell’opposizione ed osservando che la procedura esecutiva si era conclusa in meno di un mese e che, quindi, non era stata superata la durata ragionevole fissata in tre anni della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, eccepiva l’inammissibilità della domanda per incompetenza territoriale, per essere competente la Corte di Appello di Perugia.

La Corte di Appello di Firenze con Decreto 282 del 2015, rigettava l’opposizione condannava la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in Euro 400,00. Secondo la Corte distrettuale, il procedimento ex L. n. 89 del 2001, da considerare come unico procedimento comprensivo della fase di esecuzione risultava avere avuto una durata di due anni sette mesi e giorni sedici con la conseguenza che detratta la durata ragionevole di due anni sei mesi e cinque giorni l’eccedenza sarebbe di mesi uno e giorni 11, eccedenza non indennizzabile in quanto non superiore a sei mesi.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da A.M. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia in questa fase non svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- A.M.:

a) Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge, L. n. 89 del 2001, art. 2. La ricorrente sostiene che secondo i principi espressi da questa Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza an. 6312 del 2014 va considerato che: la fase di cognizione e di legittimità della procedura ex lege Pinto presupposta deve ragionevolmente protrarsi per non più di due anni, successivamente a partire da quando il titolo è divenuto esecutivo, l’Amministrazione può ancora soddisfare il proprio debito entro ulteriori sei mesi e cinque giorni e ove il predetto termine dilatorio non sia stato rispettato dall’Amministrazione convenuta ed il titolare abbia optato per la promozione di un procedimento di esecuzione forzata del titolo ottenuto l’ulteriore periodo fino alla data del provvedimento conclusivo della fase dell’esecuzione forzata deve esser senz’altro posto a carico dell’Amministrazione stessa. Pertanto il Decreto opposto, pur ammettendo che la sentenza della Suprema Corte era intervenuta il 19 dicembre 2012, avrebbe omesso del tutto di considerare che essendo divenuto il titolo così ottenuto definitivo nel dicembre del 2012 ed essendosi conclusa la fase esecutiva nel luglio 2014 (data in cui sarebbe divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione), tale ulteriore periodo di un anno e sette mesi (19 mesi) andava sommato alla durata della fase precedente di cognizione. Pertanto, il giudizio di che trattasi avrebbe avuto la durata di tre anni e due mesi a fronte di quella ragionevole di due anni e sei mesi e cinque giorni.

b) con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, censurando il decreto impugnato, per non aver disposto la compensazione delle spese di giudizio, dovendo tener conto del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, come emergerebbe dal fatto che la questione qui riproposta è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 1382 del 2015.

1.1.- In via preliminare il Collegio osserva che di recente le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che “ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l’esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l’irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione” (Cass., S.U., n. 9142 del 2016).

Tuttavia, come emerge dall’ordinanza appena richiamata, nel formulare il principio di diritto appena detto non sembra abbia tenuto conto che la parte privata avrebbe inizialmente sei mesi di tempo dal passaggio in giudicato per procedere alla notifica all’Amministrazione debitrice, ed in forma esecutiva, del titolo ex L. n. 89 del 2001 e, soprattutto, non sembra abbia tenuto conto che, a partire dalla notifica del titolo, l’Amministrazione avrebbe a disposizione sei mesi e cinque giorni per provvedere al pagamento del dovuto. Con la conseguenza che, trascorsi i sei mesi e cinque giorni, la parte privata potrebbe attivare la procedura esecutiva, notificando l’atto di precetto entro gli eventuali sei mesi indicati dalle Sezioni Unite. In altri termini, dalla lettura dell’ordinanza dalle Sezioni Unite non è chiaro se i sei mesi entro i quali notificare l’atto di precetto debbano decorrere dalla notifica della sentenza oppure dallo spirare del termine dei sei mesi e cinque giorni entro i quali l’Amministrazione potrebbe corrispondere il dovuto.

Sennonchè, gli aspetti qui evidenziati, implicando una specificazione e/o una puntualizzazione di un principio generale di diritto già espresso, necessitano un opportuno approfondimento, che potrà essere effettuato dalla Sezione con Pubblica Udienza.

Questo aspetto preliminare induce a rimettere la causa al Presidente della Sezione, perchè fissi apposita udienza pubblica.

PQM

 

La Corte rimette la causa al Presidente di Sezione per la fissazione di una pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, di questa Corte di Cassazione, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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