Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20835 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 02/08/2019), n.20835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2316-2018 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAMIANO NARDINI 1/C, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO CALIO’, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO PIETRUNTI;

– ricorrente –

contro

M.C., considerata domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BERNARDO MUCCI;

– controricorrente

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 216/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

pubblicata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.C. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Larino, la Vittoria Assicurazioni S.p.a. e G.L. per sentirli condannare all’integrale risarcimento dei danni materiali subiti nel sinistro stradale verificatosi in data 2 gennaio 2010 tra il proprio veicolo Audi A4 S.W. tg. (OMISSIS), condotto da L.G., il veicolo Toyota RAV 4 tg. (OMISSIS), condotto e di proprietà di G.L. ed il veicolo Fiat Panda tg. (OMISSIS) (così indicato nella sentenza impugnata) condotto e di proprietà di V.M. (deceduto a seguito del sinistro), da ascrivere, ad avviso dell’attrice, alla responsabilità esclusiva ed integrale del G. che, provenendo in direzione Campobasso-Termoli ad elevata velocità, aveva perso il controllo del proprio mezzo ed aveva invaso l’opposta mezzeria, rendendo inevitabile il violento impatto.

Si costituì la Vittoria Assicurazioni S.p.a. impugnando l’avversa domanda, ritenendola infondata, oltre che inammissibile, improcedibile ed improponibile, e ne chiese l’integrale rigetto con vittoria di spese di giudizio.

Con sentenza n. 113/2012, depositata il 30 maggio 2012, il Tribunale adito condannò i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 23.000,00 nonchè al rimborso, in favore della predetta, delle spese di causa.

Avverso tale sentenza la società assicuratrice propose appello cui si oppose soltanto la M..

In quel grado fu disposta l’acquisizione della copia integrale della relazione dell’ing. G., consulente tecnico del P.M. di Larino nel procedimento penale di competenza, e venne rigettata la richiesta della Vittoria Assicurazioni volta a che fosse disposta una c.t.u. tecnico-ricostruttiva.

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza pubblicata il 13 giugno 2017, rigettò l’appello, condannò l’appellante a rimborsare all’appellata costituita le spese di quel grado e confermò espressamente ogni altra statuizione della sentenza di primo grado non confliggente con quella di secondo grado e non espressamente impugnata.

Avverso la sentenza della Corte di merito Vittoria Assicurazioni S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, cui ha resistito M.C. con controricorso.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., art. 2054 c.c., art. 149 C.d.S., artt. 115,116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Mancante, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito sarebbe incorsa in violazione di specifiche norme di diritto laddove ha ritenuto di non attribuire al Lizzi (conducente del veicolo dell’originaria attrice) alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, pur non avendo la M. fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, in ogni caso, si duole per non aver la medesima Corte applicato alla fattispecie la presunzione di pari responsabilità, di cui al comma 2 della suddetta norma.

2.1. Il motivo è inammissibile sotto vari profili.

2.1.1. Ed invero, il mezzo difetta di puntuale e intelligibile indicazione e localizzazione processuale, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, degli atti e segnatamente della perizia penale in questo giudizio di legittimità, astenendosi la ricorrente sia dal precisare di averla prodotta in questa sede sia dal precisare di voler far riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio, così adempiendo all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 – in ossequio al principio affermato da Cass., sez. un., 3/11/2011, n. 22726, secondo cui “In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti,? ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi” (v. anche Cass. 18/09/2017, n. 21554).

2.1.2. Inoltre, il mezzo all’esame tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede, evidenziandosi pure che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass., ord., 5/06/2018, n. 14358 e Cass. 25/01/2012, n. 1028).

2.1.3. Va pure evidenziato che il vizio di motivazione risulta dedotto in modo difforme da quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, come si evince dalla stessa rubrica del motivo ed è confermato dall’illustrazione del motivo all’esame.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ala motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, qualora il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un. 22/09/2014, n. 19881; Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

Nel caso di specie è evidente che la doglianza si volge invece a considerare non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 cit., n. 5, bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, invece, la Corte di merito risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede ed esaminando pure la distanza tra la Fiat Panda e l’Audi A4, del cui “mancato od insufficiente esame” pure si duole la società ricorrente, ritenendola detta Corte inconferente, tenuto conto della dinamica del sinistro, come precisata in quella sentenza, rimarcando che “la Toyota, dopo aver impattato il guardrail e la Fiat Panda, è andata a collidere direttamente (sottolineatura presente nella sentenza della Corte di merito) contro la stessa Audi A4” e che, alla luce di quanto evidenziato dal perito, “appare più che evidente come l’eccessiva velocità tenuta dalla Toyota, l’invasione di corsia da questa effettuata, l’impattamento prima contro il guard-rail, poi – come una scheggia impazzita – contro la Fiat Panda indi contro l’Audi A4, abbiano una rilevanza causale esclusiva nella determinazione del sinistro”.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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