Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20834 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 29/05/2019, dep. 30/09/2020), n.20834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3478-2014 proposto da:

TEKSUD SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA LIBRANTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– incidentale –

contro

TEKSUD SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA LIBRANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2013 della COMM.TRIB.REG. della SICILIA

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha

chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale,

e rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate e la Teksud S.p.a. ricorrono, entrambe, avverso la sentenza n. 215/17/13, depositata il 17/06/2013, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato il diritto della Teksud S.p.a. al rimborso del 90% dell’IRPEG versata dalla contribuente negli anni 1990,1991 e 1992, con esclusione delle imposte versate quale sostituto d’imposta e dell’IVA;

va premesso che il ricorso della Teksud S.p.a., risulta essere stato notificato (il 31/1/2014) in data anteriore rispetto al gravame notificato (3/2/2014) dall’Agenzia delle Entrate, di conseguenza quest’ultimo deve essere qualificato come ricorso incidentale rispetto a quello azionato dalla contribuente;

la CTR, per quanto di interesse, ha fondato il riconoscimento del diritto al solo rimborso in capo alla contribuente, dell’IRPEG sulla base della considerazione che, il tenore letterale della L. n. 289 del 2002, art. 9, interpretato alla luce del dettato costituzionale, imponga, comunque, di estendere a tutti i soggetti residenti nell’area interessata dal sisma che, nel 1990 aveva colpito la Sicilia orientale, indipendentemente dal precedente assolvimento dell’imposta;

avverso tale pronuncia ricorre la contribuente affidandosi a cinque motivi;

l’Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con ricorso da qualificarsi, come detto incidentale, a fronte del quale la Teksud S.p.a., si difende con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 51 e 53, per avere la CTR omesso di rilevare che tra gli allegati all’atto di appello mancava la ricevuta di spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale;

2. con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR errato nel rilevare la mancanza di titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio (diritto al rimborso per il sostituto d’imposta), in assenza di una contestazione sul punto da parte dell’Ufficio;

3. con il terzo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112,324 e 329 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado violato le norme che regolano il giudicato interno, non essendo stata assoggettata a gravame in appello, la questione concernente il diritto al rimborso quale sostituto d’imposta;

4. con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere la CTR errato nel disconoscere al sostituto d’imposta il diritto al rimborso;

5. con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè degli artt. 2 e 22 della Sesta Direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, e dell’art. 10 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, per avere la CTR errato nel ritenere incompatibili rispetto alla disciplina comunitaria le agevolazioni previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17;

6. con il primo motivo del ricorso incidentale viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi circa la denunciata decadenza del diritto ad ottenere il rimborso, per essere stata l’istanza prodotta oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

7. con il secondo motivo del gravame incidentale, viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR, con rigetto implicito, violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 disciplinante la decadenza dal rimborso;

8. la questione oggetto del “thema decidendum” attiene all’applicabilità del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia alla luce della decisione della Corte di Giustizia CEE del 14/08/2015, C (2015) 5549 “final”;

9. va, innanzitutto, esaminato il ricorso incidentale per ragioni di ordine logico;

10. i due motivi del ricorso risultano connessi, vanno, quindi, esaminati congiuntamente, e sono fondati nei termini che seguono;

11. recenti pronunce, hanno evidenziato che “quanto al termine per la presentazione dell’istanza, questa Corte, già nella sentenza n. 18205 del 2016, ha affermato che lo “ius superveniens” costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha espressamente previsto che il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248″ e cioè dal 1 marzo 2008″ (Cass. n. 4291/2018);

12. ne consegue che il diritto della contribuente, che nel caso che occupa ha presentato istanza, in data 25/02/2010 (entro il termine di decadenza di due anni a decorrere dal 1 marzo 2008), per ottenere il rimborso delle imposte (nella specie IRPEG, IVA e ritenuta sostitutiva), versate per gli anni 1990/1991/1992), è subordinato alla ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa citata;

13) nell’originaria formulazione, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, contemplava un’ampia platea di soggetti aventi diritto al rimborso, ed espressamente coloro che “colpiti dal sisma del 13 e 16 novembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi del Ministro per il coordinamento della protezione civile O. 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato”;

14. le successive modifiche legislative hanno precisato che tale disposizione normativa si applica anche ai titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè ai titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, confermando, invece, l’esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea (articolo modificato della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 1, comma 6, lett, a), dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 631, lett. a), dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, art. 9, comma 1, lett. a), dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, art. 5, comma 1, lett. a), e da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 2, lett. a);

15. alla luce del quadro normativo dianzi richiamato appare evidente che lo svolgimento di un’attività d’impresa costituisca, in via generale, un limite all’applicabilità del beneficio in questione; quadro normativo, pertanto, che nel punto specifico doveva essere necessariamente integrato sulla base del vaglio di compatibilità demandato ai competenti organi della Comunità Europea;

16. su tale versante, in riferimento al beneficio di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, la Commissione UE, con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 “final”, confermata poi dal Tribunale di primo grado UE con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, è di conseguenza vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante (Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017) ha stabilito che:” Le misure di aiuto di Stato (introdotte da una serie di leggi italiane elencate nel provvedimento)” che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. “de minimis” (art. 2 della decisione) o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (….) o da ogni altro regime di aiuto approvato, ma a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3);

17. sempre secondo la Commissione UE (punto 134 della citata pronuncia), “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento “de minimis” applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)”;

18. la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 30213/18, 29483/18, 26750/18, 24376/18, 19060/18, 18803/18, 18246/18, 16624/18, 14328/18, 14324/18), formatasi sulla base della richiamata decisione della Commissione UE ha specificato, in particolare che, spetta al giudice di merito verificare se il beneficio fiscale in disamina, sia in linea con il regolamento “de minimis” applicabile (artt. 2 e 3 della citata decisione UE), e se in difetto dei presupposti di operatività della regola “de minimis”, sussistano le condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/8/2015, C(2015) 5549 “final”, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (punto 150, lett. b), sempre che sussista” un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (punto 136), il che, presuppone necessariamente (ma non unicamente), che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti assicurative o altre misure di aiuto;

19. al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 cit., l’applicazione dello “ius superveniens”, rappresentato anche dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della L. n. 109 del 2014, art. 1, comma 665;

20. la decisione della Commissione UE, detta, infatti, una nuova disciplina del rapporto controverso, atteso che incide sulla sussistenza del diritto del contribuente al rimborso richiesto, e costituisce, quindi, “ius superveniens” che, coinvolgendo valutazioni in punto di fatto deve essere devoluto al giudice del merito;

21. va, invece rigettato il gravame principale;

22. nello specifico, s’appalesa infondato il primo motivo, atteso che per consolidato orientamento di questa Corte (S.U. n. 13452/2017), nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo, la data di spedizione sia stata asseverata (come nel caso di specie), dall’ufficio postale datario apposto sulla cartolina di ricevimento;

23. parimenti infondato risulta il quinto motivo nella parte riferentesi al diniego di rimborso dell’IVA, poichè, già con la sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, la Corte di giustizia aveva rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla L. n. 289 del 2002 con il sistema comune dell’IVA, in quanto introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale; mentre risultano assorbite rispetto a quanto sopra esposto sul ricorso incidentale, le censure dedotte con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame;

24. conclusivamente, il ricorso incidentale va accolto nei sensi di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda in conformità ai superiori principi di diritto, regolamentando anche le spese del presente giudizio di legittimità. Va rigettato il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. [NDR: testo originale non comprensibile].

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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