Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20834 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5991-2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BERGAMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1702/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO del

5/5/2014, depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’avv. G.M. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bergamo, depositata il 15 luglio 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Bergamo n. 1477 del 2011, di rigetto dell’opposizione al verbale di accertamento n. (OMISSIS), con cui era stata contestata la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 158, commi 2 e 6, per avere lasciato l’auto in sosta nella zona a traffico limitato;

che, secondo il Tribunale, il possesso da parte dell’opponente dell’autorizzazione all’accesso, senza limiti di orario, nella zona ZTL non comportava automaticamente l’autorizzazione alla sosta, che non era giustificata dal compimento di operazioni di carico e scarico, come dedotto dall’opponente e oggetto di richieste istruttorie, perchè la sosta era stata accertata in orario diverso da quello in cui erano consentite le predette operazioni;

che il ricorso è affidato ad un motivo;

che l’intimato Comune di Bergamo non ha svolto difese;

che il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 158, comma 2, lett. L), nonchè vizio di motivazione, assumendo che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la circostanza che egli era munito dell’autorizzazione all’ingresso in zona ZTL senza limiti di orario, unitamente alla necessità di fermarsi nell’area antistante l’ingresso della propria residenza per effettuare operazioni di carico e scarico;

che, in definitiva, la limitazione oraria della operazioni di carico e scarico non potrebbe valere per coloro i quali, al pari del ricorrente, possono accedere a tale area senza limiti di orario;

che la doglianza è inammissibile;

che l’accertamento nella specie effettuato ha ad oggetto la sosta tout court del veicolo in zona ZTL, sicchè la questione posta dal ricorrente non è pertinente in assenza di contestazione del contenuto del verbale di accertamento a mezzo di querela di falso;

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in quanto il Comune intimato non ha svolto difese;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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