Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20834 del 06/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 06/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.06/09/2017),  n. 20834

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8228-2016 proposto da:

V.P., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO BARBARINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 423/15 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,

depositato il 18/09/2015 n. cronol. 773/2015 relativo al ricorso

R.G.n. 158/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con decreto depositato il 21 ottobre 2013, ha dichiarato improponibile il ricorso, depositato in data 6 dicembre 2011, con cui V.P. aveva chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al danno non patrimoniale subito per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR di Palermo con ricorso del 9 gennaio 1997 e definito con sentenza depositata il 26 ottobre 2010. La Corte rilevava che il ricorrente aveva allegato di avere depositato nel giudizio presupposto istanza di prelievo, senza tuttavia fornire idonea prova documentale di tale assunto, alla quale non poteva ritenersi equivalente l’istanza di fissazione di udienza. Ha, quindi, ritenuto che, essendo stata la domanda di equa riparazione proposta dopo il 16 settembre 2010, la stessa dovesse essere dichiarata improponibile per mancata presentazione della istanza di prelievo.

Avverso tale decreto proponeva ricorso per Cassazione V. per due motivi.

La Corte di Cassazione con ordinanza del 17 dicembre accoglieva il secondo motivo di ricorso, precisando che “ai fini dell’applicazione dell’art. 54, comma 2, quale risultante dalle modifiche del D.Lgs. n. 104 del 2010, è necessario che alla data del 16 settembre fosse ancora in fase di trattazione, nel senso che, tra tale data e la data della decisione della causa dovesse esserci la possibilità per la parte di depositare la istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto (Cass. n. 26165 del 2013), altrimenti, finendo con l’attribuire alla disposizione introdotta nel 2010 una efficacia retroattiva, idonea a paralizzare la domanda di equa riparazione anche per il periodo precedente alla data del 25 giugno 2008. Nella specie, il ricorrente deduce che la causa amministrativa è passata in decisione all’udienza del 21 settembre 2010, e cioè cinque giorni dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010 e delle modifiche da esso apportate alla disciplina di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54. In tale contesto, dovendosi ritenere che l’udienza del 21 settembre sia stata fissata per effetto della istanza depositata dal ricorrente il 28 settembre 2009, si deve escludere che la mancata presentazione della istanza di prelievo, dopo il 16 settembre 2010, possa produrre l’effetto di precludere la domanda di equa riparazione anche per il periodo anteriore al 25 giugno 2008. Invero, alla data del 16 settembre 2010 l’udienza di discussione del ricorso dinnanzi al TAR deve ritenersi fosse già stata fissata, sicchè la presentazione della istanza di prelievo, lungi dall’assolvere la funzione sua propria, di manifestazione di interesse ad una sollecita definizione del giudizio, sarebbe stata priva di qualsivoglia rilevanza, anche ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione, se non nei limiti della previgente formulazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (…)”.

Il V. riassumeva il procedimento con ricorso del 10 aprile 2015, riproponendo la domanda di equa riparazione, chiedendo che la causa fosse decisa alla stregua dei principi fissati dalla Corte di Cassazione.

Si costituiva il ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo che venisse accertata la tempestività e ammissibilità della domanda e nel merito che si tenesse conto della condotta della parte nel giudizio presupposto.

La Corte di appello di Caltanissetta con decreto 773 del 2015 accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento a favore del V. della somma di Euro 3.708,30, compensava per i quattro quinti le spese dei procedimenti e condannava il Ministero al pagamento della rimante somma. Secondo la Corte di Caltanissetta: a) il giudizio presupposto aveva superato la durata ragionevole di anni 7 e mesi 5; b) poteva essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l’importo per ogni anno di ritardo. La Corte nissena riteneva di compensare i quattro quinti delle spese del giudizio, posto che rispetto ad uno stesso giudizio presupposto sono stati proposti contestualmente da diversi ricorrenti con il medesimo procuratore diversi ricorsi per equa riparazione e che rispetto ad almeno uno di essi, si è proceduto alla liquidazione delle spese del procedimento.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da V.P. con ricorso affidato ad un motivo articolato su tre profili. Il Ministero della Economia e delle Finanze in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato che la presente sentenza sia redatta con “motivazione semplificata”.

1.= Con l’unico motivo V. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: A) Illegittimità del capo che dispone la compensazione delle spese del primo grado di giudizio (NRG 2069 del 2011), del giudizio di legittimità (NRG 14056 del 2014) e del giudizio di rinvio (RGN 158 del 2015) per violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2. B) Illegittimità del capo che liquida nella misura di 1/5 le spese del procedimento, nei suoi diversi gradi, nella parte in cui applica le riduzioni di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 9, per il giudizio NRG 2069/2011 per violazione dell’art. 2233 c.c., comma 2; C) Illegittimità del capo che liquida nella misura di 1/5 le spese del procedimento, nei suoi diversi gradi, nella parte in cui applica la riduzione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, per i giudizi di legittimità e di rinvio, per violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, e per violazione dell’art. 2233 c.c., comma 1.

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato:

A) nell’aver compensato le spese (sia pure nella misura dei 4/5) dei tre gradi di giudizio (primo grado del giudizio, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio) perchè pur applicando per i primi due gradi del giudizio l’art. 92 c.p.c., nella versione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 e per il giudizio di rinvio l’art. 92 c.p., così come modificato dalla L. n. 132 del 2014, comunque, non ricorrevano nel caso in esame gravi ed eccezionali ragioni, nè una delle ipotesi (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate) di cui alla L. n. 132 del 2014. Nè sarebbe grave ed eccezionale ragione di compensazione, pressochè integrale delle spese, la proposizione di separati ricorsi per equa riparazione con il medesimo procuratore rispetto ad un medesimo giudizio presupposto ed in considerazione del fatto che rispetto ad almeno uno di essi si è proceduto alla liquidazione delle spese del procedimento.

B) nell’aver violato il minimo tariffario e nell’aver applicato la riduzione massima consentita dal D.M. n. 140 del 2012, art. 9, pari al 50% perchè secondo le tabelle del D.M. n. 140 del 2012 il compenso nel caso in esame sarebbe stato di Euro 2.520,00 e considerato il 1/5 il compenso ammonterebbe ad Euro 504,00 e applicando la riduzione del 50% la liquidazione sarebbe dovuta esser di Euro 252,00 e non già di Euro 90,00; la disposta compensazione violerebbe, comunque, l’art. 2233 c.c., posto che secondo tale disposizione in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

C) nell’aver disposto la riduzione per la non complessità delle questioni affrontate, non avendo tenuto conto che la parte per ottenere il riconoscimento del diritto all’equa riparazione ha dovuto affrontare un iter giudiziario lungo e complesso. Piuttosto anche sotto profilo la Corte distrettuale avrebbe violato la disposizione di cui all’art. 2232 c.c..

1.1. = E’ fondato il secondo profilo, del motivo in esame, limitatamente alla parte in cui la liquidazione delle spese non risponde alle tabelle di cui al D.M. n. 140 del 2012, infondati sono gli altri profili del motivo.

a) Infatti, come correttamente ha evidenziato il ricorrente secondo le tabelle del D.M. n. 140 del 2012 il compenso, relativamente al giudizio svoltosi davanti alla Corte di Appello andava calcolato secondo la tabella relativa alle cause di valore fino a Euro 25.000,00, il cui risultato sarebbe di Euro 584 che applicando la riduzione di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 9, considerata la quinta parte risulta essere di Euro 112, 80. Corretta è la liquidazione per il giudizio di cassazione posto che in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 il compenso sarebbe di Euro 892,50 e la quinta parte sarebbe, esattamente, Euro 178,50.

b) Corretta è la disposta compensazione. Infatti, posto che la domanda di equa riparazione proposta da V.P. risulta identica a quella proposta da altre parti di un medesimo giudizio presupposto svoltosi avanti al TAR di Palermo, avendo formulato un’identica domanda, è applicabile il principio affermato dalla S.C. secondo il quale “in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e, quindi, la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (Sez. 1^, n. 10634/2010).

Pertanto, appare del tutto giustificata la disposta compensazione dei 4/5 delle spese del giudizio, perchè nonostante il presente procedimento non sia stato riunito ad altri aventi da oggetto la durata dello stesso giudizio presupposto, tuttavia, egualmente è stato consumato un abuso del processo che non poteva che essere rilevante al momento della liquidazione delle spese.

C) Va qui osservato che la normativa di cui all’art. 2233 c.c., secondo cui “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione” deve ritenersi rispettato tutte le volte in cui vengono rispettati i parametri indicati dalla legge e nel nostro caso dalle tabelle riportate dal decreto ministeriale con il quale vengono fissate i compensi in relazione al valore della causa dovendo ritenere che la normativa di settore abbia predisposto un compenso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

In definitiva, va accolto il primo aspetto del secondo profilo del motivo e rigettati gli altri. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va giudicata nel merito liquidando per il primo grado di merito la somma di Euro 112,80 per compensi, confermando le altre statuizioni del decreto impugnato in merito alla liquidazione delle spese. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che la parte intimata non ha svolto, in questa fase, alcuna attività giudiziale.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo profilo del motivo, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida per il primo grado di merito la somma di Euro 112,80 per compensi, conferma le altre statuizioni del decreto impugnato in merito alla liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA