Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20833 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 681/2013,

depositato in data 17 ottobre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Emanuela Rosanò, con delega e,

per il controricorrente, l’Avvocato dello Stato Giacomo Aiello.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia il 24 dicembre 2012, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla irragionevole durata di un giudizio, del pari di equa riparazione, iniziato dinnanzi alla Corte d’appello di Roma nel febbraio 2008, deciso con decreto depositato nel marzo 2010; proseguito in cassazione a seguito di ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze notificato nel giugno 2010, e definito con sentenza depositata nel maggio 2012;

che il consigliere designato rigettava la domanda sulla base del rilievo che, essendo la procedura durata complessivamente quattro anni, doveva comunque ritenersi rispettato il termine di sei anni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, coma 2-ter;

che avverso questo decreto i ricorrenti proponevano opposizione ai sensi dell’art. 5-ter medesima legge;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione ritenendo che la durata ragionevole di un giudizio di primo grado è di tre anni, mentre quella del giudizio di legittimità è di un anno, sicchè, avendo il giudizio presupposto avuto una durata inferiore a quattro anni, la domanda doveva essere rigettata, non essendosi verificata alcuna violazione del termine di ragionevole durata;

che la Corte d’appello respingeva altresì i rilievi in ordine alla compatibilità convenzionale della disposizione interna, osservando che se è vero che nella sentenza G.G. la Corte EDU ha ritenuto ragionevole la durata di due anni e sei mesi per un giudizio di equa riparazione in due gradi, è altrettanto vero che il legislatore nazionale conserva spazi di autonomia, che impediscono di considerare illegittime le disposizioni interne sol perchè difformi dalla interpretazione della Convenzione;

che, d’altra parte, nel caso di specie si era verificato anche un caso di abuso del processo, avendo i ricorrenti depositato plurimi ricorsi dinnanzi alla Corte d’appello per il medesimo giudizio presupposto;

che, in conclusione, la Corte d’appello rigettava l’opposizione e condannava ciascuno dei ricorrenti al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato a tre motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso – rubricato violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, art. 6, par. 1, della CEDU – i ricorrenti contestano il decreto impugnato per avere ritenuto che la durata ragionevole di un giudizio di equa riparazione svoltosi in due gradi possa essere di quattro anni, in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che aveva stimato in due anni la durata ragionevole per quella tipologia di controversie, ove svoltesi in due gradi;

che il giudizio di equa riparazione irragionevolmente protrattosi si era interamente svolto prima della modificazione normativa introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012; e d’altra parte la scansione della durata ragionevole (tre anni, due anni, un anno) era già praticata dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta delle indicazioni della Corte EDU, e pur tuttavia in quel contesto si è ritenuto che la durata ragionevole di un giudizio di equa riparazione svoltosi in due gradi dovesse essere di due anni;

che con il secondo motivo – rubricato violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 e comma 2-quinquies, lett. f), e dell’art. 6, par. 1, della CEDU – i ricorrenti censurano il capo del decreto impugnato con il quale si è rilevata la abusività della proposizione di distinti ricorsi per equa riparazione in relazione al medesimo giudizio presupposto, avendo la Corte d’appello individuato in tale condotta una delle cause della durata del giudizio in questione;

che in proposito i ricorrenti sostengono che nel caso di specie non si sarebbe verificato alcun abuso del processo, ravvisabile solo nella proposizione di domande temerarie o nella condotta di chi abbia artatamente resistito ad una domanda giudiziaria al solo fine di perseguire il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001, nel mentre i ricorsi erano stati depositati lo stesso giorno all’evidente scopo di agevolarne la riunione e la trattazione congiunta;

che con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-quater dolendosi della applicazione della sanzione del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la domanda di equa riparazione non poteva in alcun modo ritenersi manifestamente infondata;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che con sentenza n. 36 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla L. n. 89 del 2001;

che in motivazione la Corte costituzionale ha affermato che “dalla giurisprudenza europea consolidata si evince (sentenza n. 49 del 2015) il principio di diritto, secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse, e che, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell’amministrazione della giustizia (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi contro Italia; sentenza 27 settembre 2011, CE.DI.SA Fortore snc Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia; sentenza 21 dicembre 2010, Belperio e Ciarmoli contro Italia). Ne consegue che l’art. 6 della CEDU, il cui significato si forma attraverso il reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza europea sui casi di specie (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007), preclude al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell’equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla L. n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anzichè modellarla sul calco dei più brevi termini indicati dalla stessa Corte di Strasburgo e recepiti dalla giurisprudenza nazionale. Quest’ultima, in applicazione dell’art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, alla luce dell’interpretazione data dal giudice europeo all’art. 6 della CEDU, aveva in precedenza determinato il termine ragionevole di cui si discute, per il caso di procedimento svoltosi in entrambi i gradi previsti, in due anni, che è il limite di regola ammesso dalla Corte EDU. Inoltre, questa Corte ha recentemente precisato che la discrezionalità del legislatore nella costruzione del rimedio giudiziale in questione, e in particolar modo nella specificazione dei criteri di quantificazione della somma dovuta, non si presta “in linea astratta ad incidere sull’an stesso del diritto, anzichè sul quantum” (sentenza n. 184 del 2015), come invece accadrebbe se, per effetto della norma censurata, dovesse venire integralmente rigettata la domanda di equa riparazione. Ne consegue che la disposizione impugnata, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla L. n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, viola l’art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, posto che questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea (e dalla giurisprudenza nazionale sulla base di quest’ultima) per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi”;

che si deve solo aggiungere che questa Corte ha affermato che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado” (Cass. n. 23745 del 2013; Cass. n. 19175 del 2015);

che, dunque, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi e con rinvio, per nuovo esame alla luce della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è domandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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