Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20833 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8952-2012 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 9,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE VITALE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ALESSIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

B.M., quale erede di B.A. o A.,

B.I., BE.MI., B.P., quali eredi di

B.A. o A. nonchè eredi di BR.GR. e di

B.S., BE.AN., quale erede di B.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FRANCESCO ROSSI, CARLO CESTER, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

BE.LU., quale erede di B.A. o A. e di

BR.GR.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 87/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011 R.G.N. 919/2007.

Fatto

RILEVATO

Che con ricorso in appello depositato in data 26-10-2007, B.L. ha impugnato la sentenza n. 607/2006 emessa dal Tribunale di Padova, nella controversia promossa nei suoi confronti dagli attuali controricorrenti, come indicati in epigrafe, diretta alla divisione del compendio immobiliare facente capo alla impresa familiare già in essere tra i signori M., A., S. e B.L., in forza di una transazione stipulata in data 28.9.94. Infatti M., S. e B.A. avevano adito il Pretore di Padova chiedendo che venisse accertata, nei confronti del fratello L., l’esistenza di una impresa familiare e rivendicando i diritti patrimoniali conseguenti. Nel corso di questo giudizio le parti avevano sottoscritto in data 28.9.94 la transazione in questione, che prevedeva che il compendio immobiliare venisse diviso in quattro parti uguali secondo la stima e la divisione proposta dal consulente tecnico d’ufficio nominato in quel giudizio, definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, proprio in forza dell’accordo menzionato. Poichè l’accordo non era stato attuato, i signori M., S., P., Mi.e.Belluco Ida, questi ultimi tre quali eredi di B.A., avevano adito il Tribunale di Padova chiedendo che, in esecuzione dell’accordo, venisse diviso il compendio immobiliare.

C.l.r.d.e.s.a.d.s.i.

C.r.i.c.c.s.d.i.1.l.C.d.d.V.r.i.g.

C.p.l.c.d.t.s.p.r.Belluco Luciano ,.a.a.d.m.c.r.g.a.Belluco c.c.m. B.L. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che il ricorrente ha documentato la rinuncia al presente ricorso, accettata dalle controparti, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con esenzione da pronuncia sulle spese ex art. 391 c.p.c.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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