Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20832 del 02/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 20832 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 14560-2012 proposto da:
TRUGLIO MARIO C.F. TRGMRA61TO8L492T, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
2458

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 02/10/2014

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,
VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/06/2011 r.g.n.
621/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;
udito l’Avvocato MATANPGIUSEPPE per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 893/2011 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Reggio Calabria (in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, che, con
sentenza n. 19747/2008, aveva annullato quella n. 107/2006 della Corte d’appello di
Catanzaro, che aveva dichiarato inammissibile l’appello di Mario Truglio avverso la sentenza

soli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte a titolo di indennità di
disoccupazione agricola, con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda, con rigetto delle altre sue domande di adeguamento del valore
monetario di detta indennità e di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme
tardivamente corrisposte a tale titolo) con sentenza 6 giugno 2011 dichiarava inammissibile
l’appello proposto dal medesimo avverso la suddetta sentenza del Tribunale, compensando
interamente tra le parti le spese del grado di appello e dei giudizi di legittimità e di rinvio.
In relazione al principio di diritto fissato, in ordine all’idoneità della notificazione della
sentenza del tribunale, a norma degli artt. 285 e 170, primo comma c.p.c., per la decorrenza
del termine breve per l’impugnazione, la Corte territoriale ravvisava la ritualità della sua
notificazione all’Inps presso il procuratore costituito nel domicilio eletto in data 12 maggio
2003, con la conseguente tardività dell’appello proposto il 23 luglio 2003.
Mario Truglio ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non avere il giudice di rinvio osservato il principio
di diritto fissato dalla Corte regolatrice, che le aveva conferito l’accertamento dell’effettivo
destinatario della notificazione della sentenza di primo grado, in funzione di acquisizione
certa delle sue modalità, nell’insufficienza del riferimento al procuratore costituito della parte,
nella relata neppure indicato quale destinatario: con la naturale conseguenza della verifica di
tale notificazione all’Inps presso il domicilio (non già eletto nella memoria difensiva e
identificato nella Avvocatura di Crotone, ma) indicato nella stessa relata nella sede

n. 2224/2002 del Tribunale di Crotone, di condanna dell’Inps al pagamento, in suo favore, dei

dell’Istituto di Crotone e pertanto della tempestività dell’appello, dunque ammissibile e della
decisione della controversia nel merito.
Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo
comma c.p.c. in riferimento agli artt. 285 e 170, primo comma c.p.c., nonché degli artt. 326 e
327 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per

sostanzialmente nel nulla la statuizione, attesa l’inidoneità alla decorrenza del termine breve
della notificazione della sentenza del tribunale, siccome spedita in forma esecutiva e pertanto
per la finalità prevista dall’art. 479 c.p.c., all’indirizzo dell’Inps, in persona del legale
rappresentante e presso la sua sede di Crotone ed eseguita a mani dell’impiegata “M.T.
Pennestri”, senza alcuna certezza di materiale consegna della sentenza al procuratore
costituito.
Il primo motivo (violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., per mancata osservanza dal giudice di rinvio del principio di diritto fissato
dalla Corte regolatrice, di accertamento dell’effettivo destinatario della notificazione della
sentenza di primo grado per l’acquisizione certa delle sue modalità, nell’insufficienza del
riferimento al procuratore costituito della parte, nella relata neppure indicato quale
destinatario), può essere esaminato, per evidente connessione, con il secondo (violazione e
falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma c.p.c. in riferimento agli artt. 285 e 170,
primo comma c.p.c., nonché degli artt. 326 e 327 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per inidoneità alla decorrenza del termine breve
della notificazione della sentenza del tribunale, spedita in forma esecutiva ai sensi dell’art.
479 c.p.c., all’indirizzo dell’Inps, in persona del legale rappresentante, presso la sua sede di
Crotone ed eseguita a mani di sua impiegata).
Essi sono infondati.
Fermo il rispetto dell’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi non solo alla “regola”
giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata,
attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter
estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità
costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di
giudicato implicito interno (Cass. 23 luglio 2010, n. 17353), la Corte di cassazione, con la

erronea applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte regolatrice, ponendone

sentenza 17 luglio 2008, n. 19747, di rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, ha così
motivato l’annullamento della sentenza n. 107/2006 della Corte d’appello di Catanzaro: “Alla
stregua della verifica della motivazione della sentenza impugnata, che è consentita in questa
sede di legittimità anche sotto il profilo della mancata o inadeguata valutazione di una
risultanza processuale, il Collegio rileva che l’accertamento operato dalla Corte territoriale

riguardo alla individuazione del destinatario della medesima e ai fini della decorrenza del
termine breve di impugnazione. Ed invero la mera affermazione che la sentenza del Tribunale
sia stata notificata “al procuratore dell’INPS” in una determinata data non vale, da un lato,
a identificare con certezza il soggetto cui la notificazione era indirizzata e non esclude,
d’altronde, stante il riferimento ad una specifica data, che la “notifica al procuratore” si
identifichi con la materiale consegna dell’atto a tale procuratore, a prescindere dalla
indicazione del medesimo — nell’istanza della parte notificante – come destinatario della
notificazione. Tale carenza, peraltro, è evidentemente decisiva ai fini del giudizio di
ammissibilità dell’impugnazione, atteso che, in generale, la certezza delle modalità di
notificazione è requisito imprescindibile ai fini della valutazione degli effetti processuali che
ne conseguono (cfr. Cass., sezioni unite, n. 1 del 1999) e che, con riferimento al caso specie,
la notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione,
anche per il notificante, soltanto se sia fatta al procuratore costituito in giudizio, a norma
dell’art. 285 c.p.c., e art. 170 c.p.c., comma 1, mentre tale decorrenza deve escludersi
allorché la medesima notifica sia indirizzata alla parte personalmente (cfr., ex multis, Cass.
n. 18547 del 2006; n. 1675 del 2005), pure se la notifica sia di fatto avvenuta a mani del
difensore (cfr. Cass. n. 17790 del 2003; n. 5389 del 2007, con riferimento a notifica della
sentenza in forma esecutiva)”.
Appare evidente come al giudice di rinvio sia stato demandato l’accertamento delle modalità
della notificazione della sentenza di primo grado, per la carenza di quello operato dalla Corte
territoriale, con riguardo alla individuazione del suo destinatario e ai fini della decorrenza del
termine breve di impugnazione: da una parte, non identificando la mera affermazione della
notificazione della sentenza “al procuratore dell’Inps” con certezza il soggetto di essa effettivo
destinatario; dall’altra, neppure escludendo, per il riferimento ad una specifica data, che la
“notifica al procuratore” si identifichi con la materiale consegna dell’atto ad esso,

in ordine alle modalità della notificazione della sentenza di primo grado si rivela carente, con

indipendentemente dalla sua indicazione, nell’istanza della parte notificante, quale
destinatario della notificazione.
Ben si comprende come nessuna soluzione sia stata prefigurata dalla Corte regolatrice,
contrariamente a quanto infondatamente preteso dal ricorrente, avendo essa soltanto ribadito il
rispetto dell’esigenza, così fissato quale principio di diritto, della certa identificazione del

costituito, ai fini della corretta individuazione della decorrenza e dell’entità del termine di
impugnazione, se ai sensi dell’art. 326 ovvero 327 c.p.c.
E ciò ha fatto il giudice di rinvio, attenendosi al principio di diritto fissato (come sopra
esattamente individuato), in corretta applicazione dell’equivalenza, ai fini del decorso del
termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., della notifica alla parte della sentenza effettuata nel
domicilio eletto presso il difensore a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc.
civ., nei confronti del procuratore costituito della parte (Cassn 8 aprile 2014, n: 9051; Cass.
12 settembre 2011, n. 18640; Cass. 11 giugno 2009, n. 13546) e così pure qualora la sentenza
sia munita della formula esecutiva (Cass. 18 aprile 2014, n. 9051; Cass. 11 maggio 2007, n.
10878; Cass. 21 novembre 2001, n. 14642).
Esso ha, infatti, accertato come la notificazione della sentenza sia stata avvenuta in Crotone il
12 maggio 2003 all’ “Inps in pers. del leg. rappres. p.t., con il Proc. Dom. Avv. M.G.
Carnovale, nel domicilio eletto indicato, a mani di t.q. Pennestrì impiegata”, avendo quindi
verificato la qualità dell’Avv. Maria Grazia Carnovale di difensore dell’Ente e l’elezione di
domicilio di questo “presso gli uffici dell’Avvocatura, siti in Crotone, via G. Deledda n. 1”
(così a pg. 3 della sentenza impugnata): così ravvisandone il compimento nel domicilio eletto
presso il difensore.
Senza poi alcun vizio di motivazione (questa risultando corretta e congruente, esente da vizi
logici e giuridici, sulla base delle argomentazioni svolte a pgg. 3 e 4 della sentenza), peraltro
genericamente denunciato e con sostanziale richiesta di revisione nel merito dell’accertamento
compiuto in fatto dalla Corte territoriale, indeferibile la prima e insindacabile il secondo
nell’odierno giudizio di legittimità.
Sicchè, dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con
l’enunciazione del seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 384, primo comma c.p.c.:
“Nel procedimento ai sensi dell’art. 394 c.p.c., il giudice di rinvio ha l’obbligo di uniformarsi

soggetto destinatario della notificazione: se la parte personalmente ovvero il suo procuratore

non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della
decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale
enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non
esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di
annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno. Sicchè, se ad esso sia stato
demandato l’accertamento delle modalità della notificazione della sentenza di primo grado,
per la carenza di quello operato dalla Corte territoriale, con riguardo alla individuazione del
suo destinatario e ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, correttamente
si attiene al principio di diritto fissato il giudice di rinvio che applichi, ai fini del decorso del
termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., il principio di equivalenza della notifica alla parte
della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore a quella effettuata, ai sensi
degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, anche
qualora la sentenza sia munita della formula esecutiva, con accertamento in fatto
insindacabile in sede di legittimità”.
Nessun provvedimento deve infine essere assunto sulle spese, in applicazione dell’art. 152
disp. att. c.p.c., nel testo precedente la sostituzione con l’art. 42, undicesimo comma d.l.
269/2003, conv. con mod. in 1. 326/2003, per anteriorità del ricorso di Mario Truglio,
depositato 1’11 dicembre 1997, al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore della nuova
normativa.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014

Il Presidente

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