Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20832 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 02/08/2019), n.20832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 358-2019 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

146, presso lo studio dell’avvocato ELIO SPAZIANI TESTA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.E., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 22291/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., l’avv. L.L. ha chiesto correggersi l’ordinanza di questa Corte, Terza Sezione civile, n. 22291 del 13 settembre 2018, per omessa liquidazione delle spese in suo favore quale controricorrente ritualmente costituitosi nel giudizio di legittimità definito dalla anzidetta ordinanza e promosso da V.E. contro esso attuale istante e l’Unipolsai Assicurazioni S.p.A., avente ad oggetto il credito per competenze professionali dello stesso avv. L. nei confronti della medesima V.;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati V.E. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è manifestamente fondato;

che il principio di diritto al quale occorre ricondurre la fattispecie dedotta è il seguente, enunciato da Cass., S.U., 16415/2018: “A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione”;

che, nella specie, l’ordinanza n. 22291/2018 della Terza Sezione civile di questa Corte, pur dando atto nella relativa epigrafe della costituzione dell’avv. L.L. quale controricorrente, di esso non fa più menzione nel dispositivo ai fini della liquidazione della spese del giudizio di legittimità, conclusosi con declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, inoltre, dagli atti (indicati nel ricorso ex art. 391 bis c.p.c. e depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c.) risulta che il controricorso è stato ritualmente notificato alla ricorrente V. a mezzo posta, con spedizione l’8 maggio 2015 e ricezione il successivo 13 maggio, nonchè depositato il successivo 20 maggio;

che, dunque, là dove l’ordinanza n. 22291/2018 dichiara l’improcedibilità del controricorso e che “nulla risulta dovuto per le spese del presente giudizio”, si riferisce palesemente al controricorso della Unipolsai Assicurazioni S.p.A., siccome l’unico richiamato al par. 4.1. della medesima ordinanza e risultando esso soltanto notificato con modalità telematiche (cfr. par. 9.1. della stessa ordinanza);

che, pertanto, in ragione della mera anzidetta omissione, occorre correggere l’ordinanza n. 22291/2018 e disporre la liquidazione delle spese in favore del controricorrente vittorioso nel giudizio di legittimità promosso da V.E. e distinto dal n. rg. 10651/2015, nella misura (in base al valore della controversia e in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni) di Euro 2.500,00, oltre Euro 200 per esborsi, nonchè spese forfettarie ed accessori di legge;

che nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte, Terza Sezione civile n. 22291 del 13 settembre 2018 venga corretta, nel dispositivo, come segue:

a) dopo la locuzione “improcedibile il controricorso” aggiungere, prima del punto, la locuzione “della UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.”;

b) dopo la locuzione “presente giudizio” aggiungere, prima del punto, la locuzione “in favore della UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.”;

c) dopo l’aggiunta disposta sub b), aggiungere il seguente periodo: “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente L.L., in Euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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