Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20831 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13480-2012 proposto da:

R.L.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SIRTE 28, presso lo studio dell’avvocato GIULIA RASILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI BALZAN;

– ricorrenti –

contro

R.G., R.M.A., e T.A.

elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato MAURIZJO OLIVA, rappresentati e difesi dall’avvocato

LUIGI MARCOMINI;

– controricorrenti –

e contro

O.A.;

– intimata –

e contro

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

62, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO OLIVA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile rep.

(OMISSIS);

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 945/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato BASILE Giulia con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BALZAN Gianni, difensore del ricorrente che si riporta

agli atti depositati;

udito l’Avvocato MARCOMINI Luigi difensore dei resistenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato OLIVA Maurizio, difensore con procura della

resistente che ha chiesto inammissibilità sub rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.L.A., con atto di citazione notificato in data 29 e 30 gennaio 1998, agiva in giudizio deducendo: che in data 30 dicembre 1991 il medesimo, O.A. e R.E. avevano venduto a R.G., R.A. e T.A. la quota di otto dodicesimi di un immobile loro pervenuto per successione ereditaria da R.D.F., costituito da alcuni fondi agricoli, al prezzo complessivo di Lire 10.000.000; che nell’occasione i contraenti si erano determinati a sciogliere la comunione dei beni ereditari stimati in complessive Lire 30.000.000; che il successivo 1 dicembre 1997 R.G. aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale si era impegnato a dare all’attore e a R.E. quanto loro spettante della successione del padre; che in effetti era stata reale intenzione delle parti procedere a una donazione reciproca, consistente per un verso nel trasferimento gratuito delle quote immobiliari oggetto del contratto di cessione del (OMISSIS), il quale risultava quindi simulato, e, per altro verso, nell’intestazione in capo a G. e a M.A. di alcuni beni immobili e nella consegna a mani di R.E. di una somma di denaro; che siffatte circostanze erano state ammesse da O.A. e da R.G. nell’ambito di una serie di telefonate appositamente registrate e che, altresì, risultava una controdichiarazione del 1 dicembre 1997, proveniente da R.G., nella quale il medesimo aveva dato atto dell’accordo simulatorio; che pertanto si era in presenza di un atto di cessione dissimulante una donazione e che quest’ultima doveva ritenersi nulla per difetto di forma, non essendo stata redatta nella forma dell’atto pubblico e in presenza di testimoni. Chiedeva pertanto che, accertata la simulazione dell’atto di cessione, si dichiarasse altresì la nullità per difetto di forma della donazione dissimulata.

I convenuti R.G., R.M.A. e T.A. si costituivano in giudizio contestando, tra l’altro, l’esistenza della controdichiarazione idonea ad inficiare il contratto di cessione, anche perchè non sottoscritta da tutti i contraenti. Restavano invece contumaci R.E. e O.A..

Il Tribunale di Rovigo rigettava la domanda attrice.

Il successivo gravame proposto da R.L.A. era respinto dalla Corte di appello di Venezia che, per quanto qui rileva, osservava come la nominata controdichiarazione non provenisse da tutte le parti del contratto plurilaterale, non fosse stata redatta nello stesso contesto storico in cui era stato concluso il contratto che si assumeva simulato e non recasse alcun puntuale riferimento al medesimo.

Contro tale sentenza, pubblicata il 15 aprile 2011, R.L.A. ha proposto un ricorso per cassazione che si compone di tre motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso, pure seguito da memoria, R.G., R.M.A. e T.A.. R.E. ha preso parte al giudizio di legittimità avendo conferito procura speciale al proprio difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c. in ordine ai requisiti della controdichiarazione. Osserva, in merito, non essere necessario che la medesima sia coeva all’atto simulato e che provenga, inoltre, da tutti i partecipanti all’accordo simulatorio.

Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione su un punto controverso e decisivo, relativo al collegamento tra la controdichiarazione e il negozio simulato. Ad essere censurata è l’affermazione del giudice dell’impugnazione secondo cui la dichiarazione del 1 dicembre 1997 non conteneva alcun riferimento al negozio di cessione di quote. In particolare, è dedotta la illogicità della motivazione spesa dalla Corte distrettuale, secondo cui doveva ritenersi plausibile che l’atto sottoscritto da R.G. si riferisse alla gestione di altri beni.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c..

Rileva che, in base alla interpretazione del giudice del gravame, la controdichiarazione non avrebbe prodotto alcun effetto diverso da quello risultante dall’applicazione delle disposizioni di legge sulla secessione legittima: il che era però in contrasto con la disposizione di cui al nominato art. 1367 c.c., giacchè, in tal caso, l’atto sarebbe stato interpretato nel senso in cui non poteva avere alcun effetto, anzichè in quello secondo cui un effetto lo avrebbe avuto.

La sentenza della Corte di Venezia si basa su tre diversi argomenti: la mancata sottoscrizione della controdichiarazione da parte di tutti coloro che hanno dato vita all’accordo simulatorio, la posteriorità della controdichiarazione rispetto all’accordo in questione e l’assenza di precisi riferimenti, in essa, all’accordo medesimo.

Con riferimento a tale ultima questione, non è stato denunciato alcun travisamento delle risultanze probatorie, essendo pacifico che la dichiarazione del 1 dicembre 1997 non contenesse alcun espresso richiamo al contratto di cessione di quote del 30 dicembre 1992. Il tenore di tale dichiarazione, riprodotta nel ricorso, è il seguente: “Prometto di dare a L. ed E. quanto a ciascuno spetterebbe dalla successione in morte del papà R.D.”.

A fronte di tale rilevata assenza di riferimenti, la Corte di merito si è espressa nel senso che lo scritto, per la sua genericità, potesse anche riferirsi – secondo quanto dedotto e documentato dalla parte appellata – alla gestione di altri beni che rimanevano in comunione tra gli eredi di R.D.. Sul punto, è stato lo stesso ricorrente a rilevare, del resto, come la controparte avesse dedotto, nel corso del giudizio, che tra i fratelli R. fosse in atto una ulteriore controversia relativa alla divisione di alcuni beni ereditari e che la dichiarazione fosse stata rilasciata da G. a seguito di una discussione concernente detti beni. La conclusione cui perviene la Corte distrettuale è quindi nel senso della condivisione dell’esito dell’accertamento posto in essere dal Tribunale, il quale aveva ritenuto che, per la sua genericità, l’atto in questione non era univocamente riferibile all’accordo intercorso sei anni prima.

Ciò posto, non compete a questa Corte vagliare nel suo contenuto l’attività interpretativa posta in essere dalla Corte di appello, essendo rimesso al giudice del merito l’apprezzamento di fatto delle risultanze documentali di causa. In particolare, l’interpretazione dell’atto unilaterale si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, sicchè non può trovare ingresso in sede di legittimità una critica che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati (Cass. 19 dicembre 2006, n. 27168; cfr. pure, ad es., Cass. 7 maggio 2004, n. 8713; Cass. 28 luglio 2003, n. 11592).

Nella fattispecie, l’operazione ermeneutica svolta dalla Corte di Venezia si sottrae a censura sul piano motivazionale, in quanto attribuisce correttamente rilievo all’assenza di puntuali collegamenti tra la dichiarazione del 1 dicembre 1997 e il contratto di cessione di quote del (OMISSIS).

Nè vale obiettare che, così facendo, la sentenza impugnata avrebbe finito per privare la dichiarazione del 1997 di alcuna concreta utilità (posto che i beni ereditari spettavano comunque pro quota al ricorrente). Un tale argomento non può assumere rilievo in questa sede. La congruità logica della decisione poggia su quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla mancanza di elementi di riscontro che consentissero di correlare la dichiarazione del 1997 al contratto del 1991 e in ordine alla possibile riferibilità della prima alla gestione di beni rimasti in comunione, mentre quanto dedotto dall’istante costituisce un dato la cui complessiva rilevanza, ai fini del giudizio, rimane soggetta al prudente apprezzamento del giudice del merito. D’altro canto, all’argomento speso dal ricorrente non può attribuirsi il crisma della decisività, dal momento che sul piano empirico non può certo escludersi il compimento di atti che, prevedendo impegni iterativi di prescrizioni di legge, risultino, in fatto, privi di giuridica utilità.

Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 1367 c.c., occorre rilevare che – come pure ricordato dai controricorrenti – l’applicabilità del principio posto da detta norma è stato anzitutto esclusa, in passato, con riferimento ai casi in cui non venga in questione la formazione di un volontà contrattuale (Cass. 2 maggio 1995, n. 4818, in motivazione). Nella fattispecie è indubbio che l’atto di cui si dibatte non abbia natura negoziale, avendogli la Corte di appello attribuito una sostanziale portata ricognitiva (con riguardo al diritto di L. ed R.E. sui beni indivisi dell’asse ereditario di R.D.) e avendo lo stesso ricorrente qualificato l’atto come una controdichiarazione (la quale è pure priva di valenza negoziale; per tutte: Cass. 30 gennaio 2013, n. 2203; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14590).

In secondo luogo, e anche a voler prescindere da quanto appena osservato, occorre rilevare che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli artt. 1362 c.c. e ss. secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le norme strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c. precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti (per tutte: Cass. 13 dicembre 2006, n. 26690; Cass. 18 aprile 2002, n. 5635; Cass. 12 aprile 2000, n. 4671). In particolare, Il criterio ermeneutico previsto dall’art 1367 c.c. ha carattere meramente integrativo e sussidiario e può, quindi, trovare applicazione soltanto quando sulla portata del contratto o delle singole clausole permangono ancora dei dubbi e delle perplessità che l’indagine interpretativa, condotta secondo i canoni di ermeneutica fissati nelle precedenti disposizioni contenute negli artt. 1362 c.c. e ss. non sia riuscita a dissipare (affermazione questa, veicolata da una giurisprudenza autorevole, ancorchè risalente: Cass. S.U. 24 aprile 1970, n. 1180; cfr. pure Cass. 29 agosto 1973, n. 2385 e Cass. 9 febbraio 1980, n. 905). Nella fattispecie, come si è visto, il giudice del merito è pervenuto alla ricostruzione del contenuto della suddetta dichiarazione attribuendo valore a quanto espresso nell’atto (che non menzionava il negozio del (OMISSIS)) e alla condotta delle parti (tra cui intercorrevano rapporti inerenti ai beni ereditari). Il mancato ricorso al canone di cui all’art. 1367 c.c. non è, dunque, sindacabile nella presente sede.

La correttezza della ratio decidendi basata sul rilievo per cui l’atto del 1997 non può assurgere a controdichiarazione ai fini della dedotta simulazione rende inammissibile la censura di cui al primo motivo di impugnazione. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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