Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20831 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.06/09/2017),  n. 20831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23779-2014 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA C.F.

(OMISSIS), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1192/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/07/2014 R.G.N. 2833/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 18.7.2014, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ammesso al passivo di Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa il credito vantato da C.V. a titolo di perequazione del proprio trattamento pensionistico integrativo giusta la c.d. clausola-oro di cui all’art. 5, lett. b), del Regolamento del Fondo integrativo pensioni (FIP); che avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione Sicilcassa s.p.a. in I.c.a., deducendo tre motivi di censura;

che C.V. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto la persistente efficacia dell’art. 5, lett. b), Regolamento FIP cit., ragguagliando il trattamento pensionistico dell’odierna intimata alla retribuzione di coloro che alla data del 16.6.1995, in cui era entrato in vigore il nuovo CCNL, avevano il suo stesso grado;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 9 e 11, e falsa applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, per avere la Corte territoriale ritenuto, sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9023 del 2001, che la c.d. clausola – oro dovesse essere fatta salva nei confronti dei soggetti che avevano maturato il diritto a pensione anteriormente al 31.12.1990; che, con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 429 c.p.c., per avere la Corte di merito accordato il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, nonostante il credito vantato avesse natura previdenziale;

che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono fondati, avendo questa Corte già fissato il principio di diritto secondo cui, avendo il D.L. n. 942 del 1977, art. 1, (conv. con L. n. 41 del 1977), definitivamente abolito, per i pensionati degli istituti bancari di diritto pubblico che godevano dei regimi esonerativi contemplati dalla L. n. 55 del 1958, il regime perequativo delle pensioni basato sull'”aggancio al pari grado in servizio” (cosiddetta “clausola – oro”), su tale assetto normativo non hanno spiegato alcuna efficacia la L. n. 218 del 1990 e il D.Lgs. n. 357 del 1990, disciplinanti la privatizzazione degli istituti bancari di diritto pubblico, in quanto la disposizione con la quale è stato consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore ha riguardato solo i regimi particolari all’epoca ancora in vigore e che da tale ultima normativa sono stati trasformati in integrativi, ma non quelli ormai soppressi (Cass. n. 16022 del 2014);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata, rimanendo assorbito il terzo motivo, e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.V.;

che, essendosi consolidato il superiore principio di diritto in epoca successiva alla proposizione del ricorso di primo grado, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo; che, tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.V.. Compensa le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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