Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20831 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 02/08/2019), n.20831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 25178-2018 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GROENLANDIA

5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO AGOSTINELLI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12466/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., G.D. ha chiesto correggersi la sentenza di questa Corte, Terza Sezione civile, n. 12466 del 18 maggio 2017, assumendo la sussistenza di un “contrasto tra dispositivo e motivazione” in relazione alla dichiarata infondatezza del quinto motivo di ricorso principale, distinto dal n. rg. 3749/2015, proposto da esso G. nei confronti della (OMISSIS) e della Presidenza del Consiglio dei ministri contro la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1559/2014, che lo aveva condannato al pagamento, in solido, della somma di Euro 112.827,00, oltre accessori;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati (OMISSIS) e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente, con atto dal medesimo sottoscritto, unitamente alla sottoscrizione dei propri difensori, ha rinunciato al proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.;

che, pertanto, trattasi di rinuncia rituale ai sensi dell’art. 390 c.p.c., cui consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di regolamentazione delle relative in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del presente giudizio per correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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