Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20830 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 20830 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 13924-2009 proposto da:
SE.DI.L. S.R.L. (cessionaria della Bingo Como snc)
C.F. 01042280392, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
CICCOTTI e ANDREA MUSTI che la rappresentano e
2015
2384

difendeno unitamente all’avvocato ANDREA FORTUNAT,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

5

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 15/10/2015

SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta
delega in atti;
– controricorrenti nonché contro

EQUITALIA SRT S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA
PROVINCIA DI CREMONA – già LO.SE.RI. S.P.A.;
– Intimata –

avverso il provvedimento n. 440/2008 della CORTE
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/01/2009 r.g.n.
647/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato CICCOTTI ENRICO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per: inammissibile in subordine rigetto.

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

Svolgimento del processo
I

Si controverte dell’opposizione della società Bingo Como di Marcotti Alice & co.
S.n.c. awerso la cartella esattoriale con la quale l’Inps ha chiesto il pagamento di
€ 11.943,38 per contributi e somme aggiuntive relativi al periodo settembre 2002 —

previdenziale aveva ritenuto essere, invece, lavoratori subordinati.
Con sentenza del 30.10.2008 — 17.1.2009 la Corte d’appello di Brescia, nel
rigettare l’impugnazione della predetta società e nel confermare la sentenza di
primo grado che aveva respinto l’opposizione, ha spiegato che la maggiore
attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell’immediatezza dei fatti agli
ispettori, rispetto a quelle rese in giudizio, trovava conforto anche nelle deposizioni
testimoniali rese in giudizio dai lavoratori non più alle dipendenze della società
opponente, per cui non potevano sussistere dubbi sul fatto che i predetti
collaboratori avevano svolto, in realtà, attività alle dipendenze e sotto il controllo
dell’appellante società.
Per la cessazione della sentenza ricorre la società SE.D1.1.. s.r.l. (cessionaria della
società Bingo Como di Marcotti Alice & co. S.n.c.) con due motivi, illustrati da
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso l’Inps, anche quale mandatario della società S.C.C.I.
s.p.a).
Rimane solo intimata la società Equitalia S.R.T. s.p.a.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, proposto per violazione e mancata applicazione degli artt.
2697 c.c., 115 e 130 c.p.c., la ricorrente pone in evidenza che la causa doveva
essere decisa in base alle prove offerte dalle parti in giudizio e raccolte dal giudice
e non già sulla scorta di elementi raccolti dall’ente previdenziale fuori dal giudizio
tramite i propri ispettori, per cui i giudici di merito avevano errato a ritenere

_

maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni in sede ispettiva

giugno 2003, concernente la posizione di venti collaboratori che l’istituto

rispetto a quelle rese in giudizio davanti al giudice. Inoltre, secondo l’assunto
difensivo, la Corte d’appello di Brescia non aveva considerato che l’art. 2697 c.c.,
nel porre a carico di chi vuol far valere un diritto l’onere di provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento, lascia intendere che tale prova venga fornita nel
giudizio in cui il diritto viene reclamato.
A conclusione del motivo è posto il seguente quesito di diritto:” Chiarisca la Corte
Suprema se il precetto contenuto nell’art. 115 c.p.c. impone ai giudici di merito, nel
decidere una causa in base alle prove testimoniali fornite dalle parti, di porre a
base della decisione le prove raccolte da loro e riportate nei verbali di causa, o se
possano discostarsene e porre a base della decisione dichiarazioni rese dai
testimoni fuori del processo!’

2. Col secondo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5
c.p.c., la ricorrente evidenzia che l’Inps non aveva fornito la prova, su di esso
incombente, della sussistenza del vincolo della subordinazione nei confronti dei
lavoratori rispetto ai quali si era eccepito l’esistenza di un rapporto di totale
autonomia. A tal riguardo la ricorrente evidenzia che si erano registrate
contraddizioni tra le deposizioni rese da alcuni dipendenti in sede ispettiva e quelle
rese in sede giudiziale ed assume che è irragionevole la supposizione dei giudici
di merito basata sulla considerazione che la ritrattazione da parte dei dipendenti di
quanto da essi dichiarato agli ispettori fosse giustificata dal rapporto di lavoro
subordinato nel frattempo stipulato con la società. Inoltre, dai documenti prodotti
dalla stessa società risultava che i collaboratori cui si riferiva la pretesa dell’Inps
erano legati alla società Bingo Como da uno specifico contratto di lavoro
autonomo, senza vincolo di subordinazione.
Osserva la Corte che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente per
ragioni di connessione dovuti all’unitarietà della questione sottoposta all’esame di
questa Corte, seppur sotto diverse angolazioni.
Orbene, tali motivi sono infondati.

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Invero, come si è già avuto occasione di spiegare in casi del genere (Cass. sez.
lav. n. 13910 del 9/11/2001) la valutazione delle risultanze della prova
testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a

incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,
senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni
deduzione difensiva (nella specie, con riferimento all’accertamento dell’omesso
versamento di contributi previdenziali relativi a rapporti di lavoro subordinato, la
sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva conferito attendibilità alle
dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell’lnps rispetto a quelle rese in
giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla
considerazione di una serie di elementi di fatto).
Tale concetto è stato ulteriormente ribadito allorquando si è affermato (Cass. sez.
lav. n. 15073 del 6/6/2008) che “i verbali redatti dai funzionari degli enti
previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti
che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre
circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale
probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche
considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il
concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi
istruttori.” (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez.
lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del “peso
probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di
secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ebbene, nella fattispecie la Corte d’appello ha motivato in maniera adeguata ed
esente da vizi di natura logico-giuridica il proprio convincimento sulla ravvisata
natura subordinata dei rapporti lavorativi posti a base della pretesa contributiva

3

fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non

e

oggetto di causa, allorquando ha dato rilievo preponderante alla genuinità delle
dichiarazioni rese in sede ispettiva nell’immediatezza dei fatti dalle lavoratrici
Fortunato, Nadia Spinelli, Maria Grazia Giannelli e Simona Spanò, spiegando che
tali dichiarazioni avevano trovato risconto nella testimonianza resa in giudizio da
Francesco Scampuddu e che tre testi su sette avevano interamente confermato le
loro precedenti dichiarazioni. La Corte territoriale ha aggiunto che la effettiva
posizione del lavoratore Filippo Di Blasi aveva trovato conferma nella sentenza n.
279/04 del Tribunale di Como, che aveva riconosciuto la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che Antonino Costanza
aveva ammesso che rispondeva personalmente in caso di ammanchi nel fondo
cassa di 30 euro, che Nunzia Colavito aveva riferito di un controllo serrato sulla
prestazione, tanto da essere stata richiamata dal direttore Claudio e da altre figure
direttive (Fabrizio e Andrea) e che di tali controlli avevano parlato anche Evelin
Mutram, Nanda Marras e Flavio Guariglia. Inoltre, la teste Rita Bonetti aveva
riferito della rigidità dell’orario di lavoro e di essersi dovuta attenere alle direttive
del direttore Claudio; la teste Vincenza Spada aveva dichiarato di aver svolto
attività in qualità di lavoratrice subordinata; Maria Grazia Usai, Carlo Mombelli,
Aldina Miatello e Dwaikat Basem avevano riferito di una rigidità dell’orario di lavoro
e di modalità della prestazione lavorativa incompatibili con un minimo di
autonomia, di soggezione a pressanti direttive e di richiamo in caso di loro
mancata osservanza.
In definitiva, l’accurata motivazione dell’impugnata sentenza regge alle censure di
parte ricorrente e sfugge ai rilievi di legittimità, per cui il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno
liquidate come da dispositivo in favore dell’Inps.
Non va adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti della società Equitalia
S.R.T. s.p.a. che è rimasta solo intimata.
P.Q.M.

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La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio nella misura di E 2000,00 per compensi professionali e di
100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di
Equitalia S.R.T. s.p.a.

Il Consigliere estensore

residente

Così deciso in Roma il 27 maggio 2015

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