Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20830 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23438-2012 proposto da:

M.P.V., (OMISSIS), M.L. (OMISSIS),

M.V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VARRONE N 9, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GRANDONI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO INVIDIA;

– ricorrenti –

contro

MA.LU., C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1221/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato GRANDONI Angelo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato INVIDIA Antonio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2006 M.P.V., M.V.M. e M.L. convenivano in giudizio Ma.Lu. esponendo che il padre M.V. con contratto del (OMISSIS) aveva venduto alla convenuta, riservandosi l’usufrutto, la nuda proprietà di un immobile con annesso terreno ubicato in (OMISSIS) al prezzo di Euro 113.000,00 e che con il medesimo atto il de cuius e la di lui moglie avevano ceduto alla stessa Lucia, al prezzo di Euro 500,00, la proprietà di un fondo, sito nella medesima località. Assumevano gli attori che la compravendita dei due immobili era simulata, trattandosi di una donazione a favore della figlia, visto che il prezzo non era stato pagato. Domandavano quindi che, previo accertamento della simulazione del contratto di compravendita, fosse disposta la riduzione della donazione dissimulata al fine di reintegrare la quota di legittima loro spettante.

La convenuta si costituiva: chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata e, in via subordinata, domandava che si tenesse conto dell’incremento di valore apportato all’unità immobiliare per effetto dei lavori eseguiti a sue spese.

Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.E., vedova di V., la quale non si costituiva.

Il Tribunale di Verona accoglieva la domanda di simulazione, ma respingeva quella di riduzione; negava poi che la convenuta avesse offerto idoneo riscontro dell’effettuazione, a sue spese, dei lavori di miglioramento dedotti.

La sentenza era impugnata dagli attori in primo grado e la Corte di appello di Venezia, nella resistenza di Ma.Lu., respingeva l’impugnazione. A fondamento della decisione il giudice del gravame sottolineava come gli appellanti non avessero mai dato conto, in prime cure, della consistenza dell’asse ereditario, nè affermato che questo non comprendesse alcun bene relitto.

Contro detta pronuncia ricorrono per cassazione M.P.V., V.M. e L. con un unico motivo di impugnazione. Nè Ma.Lu., nè C.E. hanno svolto attività processuale nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti lamentano insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. Denunciano, in particolare, che la Corte di merito aveva impropriamente disconosciuto che essi ricorrenti avessero provveduto a ricostruire l’asse ereditario tramite prove sufficienti, idonee a consentire il calcolo dell’intero patrimonio del defunto. In particolare, a seguito dell’ordine, disposto dal Tribunale, di esibizione degli estratti conto bancari del de cuius, era emerso che lo stesso non disponesse di somme che cadessero in successione; inoltre la difesa di Ma.Lu. aveva ammesso, nei propri atti difensivi, che M.V. non disponeva di conto corrente. Il motivo è poi sviluppato attribuendo rilievo al fatto che il defunto godeva di una pensione mensile e che questa non era accreditata su di un conto corrente, sicchè le somme erogate a tale titolo erano state sicuramente utilizzate dal de cuius per contribuire alle spese di miglioria dell’immobile, che la controparte non aveva dimostrato di aver sostenuto.

L’esposta censura, che non coglie appieno la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, va disattesa.

La Corte di appello, come si è rilevato, ha respinto l’impugnazione, affermando che in primo grado gli istanti non avessero allegato la consistenza del patrimonio ereditario, “non avendo i medesimi mai affermato che l’asse ereditario non comprendesse alcun bene relitto, sì che il loro diritto dovesse essere soddisfatto unicamente riducendo la donazione dell’unico bene appartenente in vita al de cuius”. Il giudice del gravame ha quindi fondato la sua decisione su di un rilievo – quello della mancata allegazione relativa alla consistenza dell’asse ereditario – che risulta essere assorbente rispetto a quello della prova del relictum.

A fronte di tale ratio decidendi, il motivo di impugnazione fatto valere non appare conferente: esso, in quanto incentrato sul tema dei riscontri offerti in corso di causa dai ricorrenti in ordine all’entità dell’intero patrimonio ereditario, mostra di confondere il tema dell’allegazione con quello della prova.

Va qui rammentato che, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, egli ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che di proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass. 30 giugno 2011, n. 14473; cfr. inoltre Cass. 12 settembre 2002, n. 13310; cfr. pure Cass. 29 ottobre 1975, n. 3661, secondo cui il legittimario che proponga l’azione di riduzione ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione).

Ciò posto, il detto onere di allegazione non può certo ritenersi assolto con l’acquisizione delle risultanze degli estratti conto bancari (che oltretutto la Corte di merito ha osservato essere stata disposta al diverso fine di accertare se il de cuius avesse incassato il corrispettivo della vendita immobiliare che si assumeva simulata, e non già per dimostrare che lo stesso non disponesse di altri beni), o con l’affermazione – svolta dall’odierna intimata in propri, non meglio precisati, atti (pag. 17 del ricorso) – secondo cui M.V. non disponeva di conto corrente. E’ evidente, infatti, che – anche a voler prescindere dal fatto che gli argomenti spesi dai ricorrenti si riferiscono alle sole giacenze in conto corrente, nulla chiarendo in ordine alla mancata disponibilità, da parte del defunto, di altri beni, mobili o immobili – le evidenze della disposta esibizione non possano assurgere ad allegazione difensiva, così come non possano avere un tale valore le affermazioni di controparte. Le une e le altre, infatti, nulla hanno a che vedere con l’onere di allegazione, in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa, che incombe alla parte che agisce in giudizio tempestivamente formulare.

Il ricorso va dunque respinto.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, stante il mancato svolgimento di attività processuale da parte degli intimati.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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