Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2083 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.R., nato in Bangladesh il (OMISSIS), domiciliato in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. Massimo

Gilardoni che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative

al processo all’indirizzo p.e.c.

massimo.gilardoni.brescia.pecavvocati.it; fax (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Milano;

– resistente –

avverso il decreto n. 2087/18 del Tribunale di Milano, emesso in data

3.5.2018 e depositato in data 17.5.2018 R.G. n. 45564/2017;

sentito in camera di consiglio il relatore Dott. Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. K.R., cittadino bangladese, nato il (OMISSIS), ha chiesto alla competente Commissione territoriale di Milano il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria. Ha esposto che dopo la morte del padre era stato oggetto di atti persecutori da parte del fratello e in particolare era stato gravemente ferito, minacciato e accusato ingiustamente di gravi reati al fine di estrometterlo dalla successione paterna. Tale comportamento gli aveva procurato un ricovero in ospedale e una detenzione dalla quale si era sottratto con il pagamento di una cauzione e quindi con la fuga dal Bangladesh.

2. La Commissione adita ha respinto la domanda ritenendo che la narrazione del richiedente asilo non fosse credibile e che comunque fossero insussistenti nella vicenda narrata i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria.

3. Il Tribunale di Milano, con decreto n. 20727/2018 ha respinto il ricorso avverso il diniego della Commissione rilevando che varie e serie ragioni impediscono di attribuire credibilità alla vicenda narrata anche alla luce dei chiarimenti forniti dal ricorrente in sede di audizione davanti al Tribunale. Ha escluso comunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria facendo riferimento alle informazioni di fonte ufficiale o accreditate a livello internazionale sulla inesistenza in Bangladesh di una situazione di violenza indiscriminata così come definita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Infine quanto alla protezione umanitaria ha rilevato che il ricorrente non ha dedotto nè una specifica condizione di vulnerabilità nell’ipotesi di rientro nel suo paese di origine nè un significativo grado di integrazione sociale, economica e relazionale in Italia.

4. Ricorre per cassazione il sig. K.R. deducendo: a) violazione e non corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; b) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2. Il ricorrente inoltre solleva preliminarmente alcune questioni di legittimità costituzionale del nuovo rito in materia di protezione internazionale, così come riformato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g).

5. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Vanno preliminarmente respinte le questioni di legittimità costituzionale sulle quali questa Corte si è già pronunciata negativamente affermando la manifesta infondatezza: a) della questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. civ. sez. I n. 17717 del 5 luglio 2018); b) la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cass. civ. sez. 1 n. 17717 del 5 luglio 2018); c) la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

7. Per quanto riguarda l’impugnazione relativa al merito della controversia si osserva che il motivo concernente l’asserita violazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c) risulta meramente annunciato ma non illustrato con alcuna argomentazione difensiva specifica ed esauriente intesa a dimostrare che determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata devono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto il motivo risulta inammissibile (cfr. Cass. civ. sez. I n. 24298 del 29 novembre 2016). Il motivo concernente la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2 è infondato perchè il Tribunale ha compiuto proprio quella operazione comparativa perorata dal ricorrente e indicata dalla sentenza n. 4455 del 2018 di questa Corte ma è pervenuto ad escludere, con articolata e coerente motivazione, che nella specie ricorra una situazione di vulnerabilità o di mancato esercizio dei diritti fondamentali del richiedente asilo che determini una condizione di deprivazione della sua dignità nel suo paese di provenienza. Per altro verso il Tribunale ha escluso che il radicamento in Italia del richiedente possa essere considerato significativo e tale, in una previsione prognostica, di fargli realizzare un grado di integrazione economica, sociale e relazionale migliore di quella di cui godrebbe rientrando in patria.

8. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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