Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2083 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 2083 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 9937-2008 proposto da:
PATARCA GABRIELLA, MACCARONI PIETRO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio
dell’avvocato MEDUGNO LUIGI, rappresentati e difesi
dall’avvocato LUCHETTI UBALDO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

LUGIFIN SRL, in persona dell’Amministratore legale
rappresentante pro-tempore GIOVANNI PIRCHIO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10,
presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che la

Data pubblicazione: 30/01/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERRI
GIACOMO MARIA giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

BIANCHI VINCENZO, BIANCHI CARLO, BIANCHI PIERINA,

– intimati –

sul ricorso 12225-2008 proposto da:
BIANCHI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato MEDUGNO
LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato CALZOLAIO
ANDREA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LUGIFIN SRL, in persona dell’Amministratore legale
rappresentante pro-tempore GIOVANNI PIRCHIO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10,
presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERRI
GIACOMO MARIA giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

PATARCA GABRIELLA, MACCARONI PIETRO, BIANCHI CARLO,
BIANCHI PIERINA, BIANCHI PATRIZIA, ANDRENACCI MARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 7/2008 della CORTE D’APPELLO

2

BIANCHI PATRIZIA, ANDRENACCI MARIA;

di ANCONA, depositata il 05/01/2008 R.G.N. 1295/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del l ° motivo del ricorso Patarca e
del ricorso incidentale Bianchi;

3

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gabriella Patarca e Pietro Maccaroni propongono ricorso per
cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Ancona che, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Macerata, ha dichiarato la nullità della vendita del 22/5/96
tra i ricorrenti (acquirenti in forza di prelazione) ed i signori Bianchi e ha
dichiarato l’avvenuto trasferimento del fondo compravenduto in favore di
Lugifin S.p.A., originaria attrice, in forza di contratto del 24/1/96.

Resiste pure con controricorso Vincenzo Bianchi, che propone anche
un ricorso incidentale adesivo, sostanzialmente identico al principale.
La Lugifin s.r.l. resiste con controricorso anche al ricorso incidentale
di Vincenzo Bianchi.
Carlo Bianchi, Pierina Bianchi, Patrizia Bianchi e Maria Andrenacci
non si sono costituiti.
Le parti costituite hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

I riscorsi proposti contro la stessa sentenza vanno

preliminarmente riuniti ex art. 335 cod. proc. civ.
2.- La Corte di Appello ha ritenuto che la Patarca abbia esercitato il
diritto di prelazione oltre il termine di trenta giorni dalla denuntiatio, e
cioè il 22/4/96 rispetto a denuntiatio del 17/2/96.
Sotto il profilo della violazione di legge, con il primo motivo, i
ricorrenti principali assumono che una valida

denuntiatio

sarebbe

avvenuta soltanto il 18/4/96, in quanto quella del 17/2 non avrebbe
rivestito forma scritta.

DiletA””-11>
2.1.- Il primo motivo è fondato, nei sensi che seguono. Vero è che la

Corte di Appello di Ancona afferma che della denuntiatio del 18/4 non vi è
prova. È peraltro pacifico che la denuntiatio del 17/2/96 è stata effettuata
mediante trasmissione a mano della copia del contratto, e quindi non è
valida in quanto non riveste la forma scritta (Cass. n. 15709 del 21/6/13;
n. 13211 del 31/5/10). In siffatta ipotesi deve ritenersi che il termine per
la Patarca non sia mai iniziato a decorrere. La sentenza impugnata deve
pertanto essere cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di
Appello di Ancona in diversa composizione, che si atterrà al principio di
diritto che precede.
3 121

Resiste con controricorso la Lugifin s.r.l.

3.- Restano assorbiti gli altri motivi.
4.- Il ricorso principale va dunque accolto quanto al primo motivo.
Uguale sorte deve avere, per le stesse ragioni, il ricorso incidentale
adesivo di Bianchi Vincenzo.

PQM
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di entrambi per
quanto di ragione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e

composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, l’il dicembre 2013.

rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona in diversa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA