Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2083 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2083 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4931-2017 RG. proposto da:
CENTRO SETA S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA,
rappresentata e difesa dall’avvocata ANTONIO GIANNONE;

– ricorrente contro
SCHIAVONI PASQUALE, AGRICOLA DEMETRA S.R.L.;

intimati

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di RAGUSA, depositata il 09/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

Data pubblicazione: 29/01/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Xlinistero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che chiede che
la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del
ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Ragusa e disponga
quanto necessario per la prosecuzione del giudizio avanti al giudice

Ritenuto che la Centro Scia s.r.l. società agricola, con ricorso
notificato a Pasquale Schiavone e alla Agricola Demetra s.r.l. in data 23
febbraio 2017, ha proposto regolamento necessario di competenza
avverso l’ordinanza del Tribunale di Ragusa, comunicata il 9 febbraio
2017, che dichiarava l’incompetenza territoriale di esso giudice adito in
favore del Tribunale di Foggia nella causa promossa dalla stessa Centro
Scia s.r.l. per conseguire la revoca ex art. 2901 c.c. dell’atto di affitto di
fondo rustico, con annessi fabbricati, intercorso il 21 maggio 2014 tra
lo Schiavone (debitore di essa attrice della somma complessiva di curo
66.115,00, di cui euro 36.115,00 portati da decreto ingiuntivo del 15
ottobre 2015 ed euro 30.000,00 portati da due pagherò cambiari) e
l’affittuaria Agricola Demetra s.r.1.;
che non hanno svolto atrività difensiva Pasquale Schiavone e la
Agricola Demetra s.r.1.;
che il regolamento di competenza è stato avviato alla trattazione
camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in
forma semplificata.
Considerato che — diversamente da quanto opinato dal Tribunale
di Ragusa (il quale, ai fini della individuazione del foro territorialmente
competente, ha escluso che rilevasse la natura del credito vantato dalla
Ric. 2017 n. 04931 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

competente.

Centro Scia s.r.1., per avere la causa “ad oggetto la sola opponibilità
dell’atto impugnato alla società attrice”) – “la competenza per territorio
sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.,
essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la
dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume

criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 – 20 cod.
proc. civ., con la conseguenza che anche in queste controversie
l’eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale
del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di
obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento
astrattamente applicabili” (Cass. n. 7377/1993 e Cass. n. 15441/2002);
che, nella specie, la tutela ex art. 2901 c.c. riguarda i crediti
vantati dalla Centro Seia s.r.l. nei confronti di Pasquale Schiavone (per
un importo complessivo di curo 66.115,00), ossia curo 36.115,00
portati da decreto ingiuntivo del 15 ottobre 2015 ed euro 30.000,00
portati da due pagherò cambiari;
che, pertanto, già solo considerando il decreto ingiuntivo,
sussiste un’obbligazione pecuniaria, da tutelare, liquida, giacché “le
obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a
norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora ex
re, sia del forum destinatae solutionis

esclusivamente quelle liquide, delle

quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi
non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti
della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai
sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c. (Cass., S.U., n. 17989/2016)”;
che, pertanto, il forum destinatae solutionis, di cui all’art. 20 c.p.c., è
da individuarsi, nella specie, in funzione del domicilio del creditore

Ric. 2017 n. 04931 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-3-

fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai

Centro Scia s.r.l. e, dunque, nel Tribunale di Ragusa, ove detta società
agricola ha la propria sede legale;
che, quindi, il ricorso va accolto, con cassazione dell’ordinanza
impugnata e declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di
Ragusa, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine tre mesi

che le spese del presente procedimento andranno regolate alla
definizione del giudizio di merito in corso.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del
Tribunale di Ragusa, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel
termine tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
rimette le spese del presente procedimento alla definizione del
giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V1-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 4 dicembre
2017.
Il Presidente
Q,u2(

dalla comunicazione della presente ordinanza;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA