Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2083 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACOLANE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P., rappresentata e difesa per procura a margine del

ricorso dall’Avvocato Tartaglione Michele, elettivamente domiciliata

presso la Dott.ssa Teresa Tartaglione in Roma, via Mario Menghini n.

34.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate.

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/11/08 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 5 maggio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Marcello

Matera.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto M.P. per la cassazione della sentenza n. 32/11/08 del 5.5.2008 della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato la pronuncia di prima grado nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento che, a fini irpef ed irap, le contestava l’indebita deduzione di interessi passivi per l’anno 1998, ritenendo il giudice di secondo grado che essi erano riferibili ad operazioni in alcun modo afferenti all’attività d’impresa esercitata dalla contribuente;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:

“il primo motivo di ricorso denunzia “Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″.

lamentando che la Commissione regionale non abbia preso in esame la sua argomentazione secondo cui per la deducibilità degli interessi passivi non è richiesto il requisito della inerenza”;

– “il mezzo, in quanto denunzia un vizio di motivazione, è inammissibile atteso che la censura in esso formulata investe non già la ricostruzione del fatto svolta dal giudice di merito bensì la corretta interpretazione ed applicazione di norme di diritto, tenuto conto che il vizio di motivazione della sentenza è denunziabile unicamente in relazione agli accertamenti di fatto, non già con riferimento all’applicazione delle disposizioni di diritto, sostanziali o processuali (Cass. S.U. n. 21712 del 2004)”;

– “il motivo è inammissibile anche qualora venga letto come riferito alla censura di omissione di pronuncia, denunziabile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, dal momento che esso non si conclude con la formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 360 bis cod. proc. civ.”;

– “il secondo motivo denunzia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la deducibilità degli interessi passivi sulla base del rilievo che essi non erano afferenti all’attività di impresa, condizione quest’ultima che invece, ad avviso della ricorrente, non è affatto richiesta dalla disposizione di legge citata”;

“il mezzo appare manifestamente infondato, atteso che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, l’art. 75, comma 5 citato, ammette la deducibilità degli interessi passivi soltanto se le operazioni cui essi accedono sono correlate ai ricavi dell’impresa stessa e, quindi, alla sua attività (Cass. n. 11766 del 2009; Cass. n. 1465 del 2009)”;

“il terzo motivo di ricorso, che denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, è inammissibile in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti. in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, pertanto, il ricorso va respinto, nulla disponendosi sulle spese di giudizio in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA