Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20829 del 14/10/2016

Cassazione civile sez. II, 14/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7167-2012 proposto da:

S.M., (OMISSIS), D.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO RECHICHI;

– ricorrenti –

contro

B.G., (OMISSIS), DR.MA.RE. (OMISSIS),

B.N. (OMISSIS), BE.GI. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 9, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO BENIGNI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLA CAMPONOGARA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

S.M., (OMISSIS), D.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO RECNICHI;

– controricorrenti al ricorso incidentale con ricorso inc.

condizionato –

avverso la sentenza n. 2211/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato DI PIERRO Nicola difensore dei ricorrenti e dei

controricorrenti al ricorso incidentale che ha chiesto accoglimento

del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato BENIGNI Arturo, difensore del controricorrenle e

ricorrente incidentale che ha chiesto di riportarsi agli atti

depositati e deposita nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la nullità della sentenza

impugnata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con ricorso 19.9.1998, B.A., proprietario di un immobile in (OMISSIS), denunziò una serie di nuove opere iniziate di recente dal vicino D.G., consistenti nell’ampliamento del proprio edificio mediante demolizione e accorpamento di un fabbricato accessorio in violazione delle norme sulle distanze e sulle altezze, nonchè nella realizzazione di due canne fumarie anch’esse posizionate a distanza illegale. Chiese pertanto la sospensione dei lavori.

Il D. si oppose alla domanda rilevando che l’opera (consistente nella realizzazione del tetto di uno dei fabbricati munito di regolare concessione) era già stata ultimata al momento della notificazione del ricorso; eccepì quindi l’avvenuto acquisto, per usucapione del diritto di mantenere gli immobili a distanza non legale dal confine, in quanto esistenti da oltre trenta anni.

Domandò a sua volta la costituzione della comunione forzosa sul muro del fabbricato del ricorrente, posto a sua volta a distanza inferiore a quella legale dal confine rinnovando il prescritto interpello.

Con ordinanza 14.12.1998 il giudice ordinò, previo versamento di una cauzione, la sospensione dei lavori relativi al fabbricato la cui costruzione non era ancora iniziata.

Il B. propose quindi il giudizio di merito con atto del 14.1.1999, chiedendo la conferma del provvedimento di sospensione e la condanna del convenuto alla riduzione in pristino.

Il convenuto reiterò le eccezioni già svolte nella fase cautelare insistendo, in via riconvenzionale, per l’accoglimento della domanda di comunione forzosa del muro.

2 Dopo aver disposto una consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale su Venezia – sez. distaccata di Portogruaro con sentenza non definitiva n. 56/03, accolse la domanda riconvenzionale di costituzione della comunione forzosa sul muro del fabbricato dell’attore fissando l’importo della somma da corrispondere nella misura di Euro 1.566,67 e, con separata ordinanza, dispose la prosecuzione del giudizio per integrare il contraddittorio nei confronti di S.M., coniuge del D. in regime di comunione legale e, come tale, litisconsorte necessaria nel giudizio di arretramento del fabbricato di cui era comproprietaria.

La S. si costituì riproponendo le eccezioni svolte dal coniuge e domandò altresì la condanna dell’attore al risarcimento dei danni.

Con sentenza definitiva 148/05 il Tribunale adito rigettò la domanda del B. che condannò al rimborso delle spese di lite in favore dei coniugi D. S..

3 L’attore soccombente impugnò entrambe le pronunce e la Corte d’Appello di Venezia con sentenza 13.10.2011, respinto l’appello contro la sentenza parziale sulla costituzione della comunione del muro, ha invece accolto, per quanto di ragione, l’appello contro la sentenza definitiva ordinando, in parziale riforma della decisione impugnata, ai coniugi D.- S. di demolire la parte sopraelevata della pertinenza B (nuovo tetto a falde) comprensiva di canne fumarie, sino a riportare la sagoma dell’edificio B a quella preesistente come risultante dalla tavola 4 allegata alla CTU. Ha condannato infine gli appellati al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo definitivamente a carico degli stessi le spese di CTU nella misura liquidata dal primo giudice.

Per giungere a tale conclusione, la Corte veneta, ha osservato, per quanto qui interessa:

– che la sopraelevazione del fabbricato B) rivestendo le caratteristiche di una nuova costruzione era soggetta al rispetto delle distanze legali ex art. 873 c.c. e norme regolamentari locali, nel caso di specie non rispettate, per cui ne andava disposta la demolizione sino a riportare la sagoma allo stato preesistente;

– che la domanda di arretramento del manufatto non era stata proposta dall’attore in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e quindi doveva ritenersi inammissibile in appello, perchè nuova;

– che l’indennità calcolata dal consulente per la comunione forzosa del muro appariva congrua;

– che attesa la parziale soccombenza, si giustificava la compensazione parziale delle spese e la condanna degli appellati al pagamento della residua frazione.

4 I coniugi D.- S. ricorrono per cassazione con due motivi a cui resistono gli eredi del B. (deceduto nelle more del giudizio) con controricorsi; propongono altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi contraddetto a sua volta dai ricorrenti con controricorso contenente anche un ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

QUESTIONE PRELIMINARE DI NULLITA’ DELLA SENTENZA SOLLEVATA DAL PROCURATORE GENERALE IN UDIENZA.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata perchè scritta a mano e con grafia illeggibile.

La Corte, pur censurando tale modalità di redazione, assolutamente ingiustificabile in un sistema caratterizzato dalla generalizzata diffusione dello strumento informatico, non ravvisa tuttavia le condizioni per accogliere la richiesta.

Come già affermato in giurisprudenza, in mancanza di una espressa comminatoria di nullità, il fatto che il testo originale della sentenza sia stilato in forma autografa dall’estensore non costituisce di per sè ipotesi di nullità della sentenza neppure laddove esso sia leggibile con difficoltà (Cass. n. 5071 del 1996; Cass. n. 21231 del 2006; Cass. n. 11739 del 2010; Cass. n. 7269 del 2012). Non costituisce quindi ipotesi di nullità, in sè, non essendo prevista come tale, il fatto che l’originale della sentenza non sia formato dal cancelliere (come previsto dall’art. 119 disp. att. c.p.c. mediante trasposizione in caratteri a stampa o comunque chiari e leggibili della minuta redatta dal giudice, ma sia pubblicato direttamente nella sua versione originale, coincidendo in questo caso il testo pubblicato con la minuta scritta a mano dal giudice; tale modalità di redazione – se il testo della sentenza è comprensibile – può rilevare solo come mera irregolarità. Peraltro, è da dire che, attesa la crescente e ormai capillare diffusione tra i giudici degli strumenti informatici, è sempre più diffusa la consuetudine dei giudici di provvedere personalmente alla redazione in via informatica del testo delle minute, senza fruire dell’opera del cancelliere, anche per velocizzare i tempi di pubblicazione dei provvedimenti e alleggerire i compiti del sempre più ridotto personale amministrativo.

Occorre però puntualizzare che nei casi quali quello in esame e ormai limitati – in cui la sentenza sia pubblicata nel suo testo originale redatto a mano dall’estensore, evidentemente tetragono nell’uso della penna – il testo della sentenza deve rispettare uno standard minimo di oggettiva comprensibilità al di sotto del quale essa non è riconducibile neppure alla nozione di documento, composto degli elementi di cui all’art. 132 c.p.c., nè può assolvere nella sua materialità alla funzione di veicolare e far conoscere i fatti sottoposti all’attenzione del giudice e le ragioni della decisione.

Se il documento contenente la sentenza non è pianamente leggibile con esito obiettivo, ma sia di difficile leggibilità – tanto da dar luogo nella sua dimensione testuale ad una laboriosa opera di interpretazione con esito incerto, ovvero potenzialmente difforme da lettore a lettore, in cui ciascuno che si trova ad esaminare il documento può attribuirgli, a causa della scarsa decifrabilità della grafia dell’estensore, un testo diverso rispetto a quanto percepito dagli altri lettori – esso viene meno alla sua funzione essenziale di documento recante l’estensione della motivazione e quindi della decisione del giudice.

Si ha cioè in questo caso un vera e propria mancanza grafica del documento-motivazione, che diviene pertanto assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione ovvero una mancanza grafica della motivazione che impedisce radicalmente al giudice, alle parti e ai terzi di leggerlo, di apprezzarlo e comprenderlo nella sua estensione letterale per poi valutarlo nei suoi contenuti.

Deve quindi affermarsi che la motivazione della sentenza è mancante non solo quando essa sia stata materialmente omessa, e non solo quando il testo della sentenza, scritto a mano, è assolutamente indecifrabile, ma anche quando la scarsa leggibilità di essa renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono in tal modo attribuire alla sentenza contenuti diversi.

Ai fini della validità del documento motivazione non deve essere richiesto nè alle parti nè al giudice un lavorio interpretativo sul testo del documento che vada al di là dell’impegno richiesto dalla lettura: il testo è il contenente e deve essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che l’analisi di esso non esuli dal suo campo destinato, che è quella della validità delle argomentazioni giuridiche in esso contenute, e non quella della interpretazione del dato testuale (così, di recente, Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 10/03/2016 Rv. 639290 in motivazione).

Nel caso di specie, si è però al di fuori di tale caso limite perchè per comprendere il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello di Venezia si richiede solo una lettura più lenta del testo, dovuta appunto alla redazione a penna e alla qualità della grafia, che certamente non brilla in chiarezza ma che comunque non si presta a manipolazioni nella sia interpretazione.

RICORSO INCIDENTALE EREDI B..

1 Ciò chiarito, evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame del ricorso incidentale degli eredi B. che, con un primo motivo, denunzia la violazione dell’art. 873 c.c. e l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Si sostiene, con riferimento all’impugnazione contro la sentenza non definitiva 56/03 che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, la domanda di arretramento del fabbricato era stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni e quindi la censura sul mancato accoglimento di tale domanda era pienamente ammissibile in appello.

Si rileva inoltre che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare altri problemi, quali le difficoltà di realizzazione del fabbricato in aderenza, il superamento degli indici di fabbricabilità, la violazione delle distanze anche nei confronti di terzi soggetti qualora si edificasse un muro a confine tra le proprietà B. D..

Il motivo è privo di specificità sotto entrambi i profili in cui si articola e pertanto deve essere dichiarato inammissibile (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6).

La Corte di merito ha ritenuto che la domanda di arretramento fosse inammissibile in appello perchè nuova, per mancata proposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado (v. pag. 19 sentenza impugnata).

La ratio decidendi è quindi chiaramente fondata sull’applicazione dell’art. 345 c.p.c. (che proibisce appunto la proposizione di nuove domande in appello).

A fronte di una tale pronuncia, la censura avrebbe dovuto essere articolata attraverso la denunzia di un error in procedendo per violazione dell’art. 345 c.p.c. e non già sulla violazione di norme sostanziali (art. 873 c.c. sulle distanze legali) o addirittura sul vizio di motivazione.

Del resto, neppure dal contenuto del motivo si evince la deduzione di un error in procedendo, ricavandosi invece una mera contestazione (“La domanda è stata svolta anche in primo grado ed è, quindi, pienamente ammissibile in grado di appello”) unitamente alla deduzione di un vizio di motivazione su una serie di argomentazioni poste a sostegno dell’impugnazione.

La censura pertanto non coglie nel segno.

Sugli “altri problemi” che il giudice di appello avrebbe dovuto affrontare e non ha affrontato, la censura è ancora una volta prova di specificità perchè non chiarisce quando e dove le questioni sarebbero state sottoposate al giudice del gravame.

2 Con un secondo motivo i ricorrenti incidentali eredi B. deducono violazione dell’art. 345 c.p.c. e omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, dolendosi della carenza di motivazione sulla richiesta di ammissione di prove testimoniali e di rinnovazione della consulenza tecnica per determinare l’indennizzo spettante per la comunione forzosa del muro.

Questa censura è inammissibile per difetto di specificità:

sull’istanza di rinnovazione della consulenza la Corte ha risposto ritenendo congrua l’indennità specificata dall’ausiliare, attese le dimensioni dell’opera e l’aggiornamento richiesto dall’appellante con riferimento al valore degli immobili: motivazione succinta, ma sufficiente ai fini del vaglio di legittimità, non essendo in questa sede consentita una rivalutazione di pure questioni di merito, quali il valore dell’indennizzo previsto dall’art. 875 c.c..

Sulla mancata ammissione della prova per testi, l’inammissibilità della censura discende dal fatto che manca del tutto la trascrizione dei relativi capitoli, attività essenziale ai fini della verifica della decisività: come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 28336 del 22/12/2011 Rv. 620000; Sez. U, Sentenza n. 1988 del 24/02/1998 Rv. 512990).

3 Del terzo motivo, riguardante le spese, si dirà nella parte finale della trattazione.

RICORSO D.- S..

1.1 Passando all’esame dell’impugnazione proposta dai coniugi D.- S., va subito rilevata l’inammissibilità del “ricorso incidentale subordinato” proposto dagli stessi (v. pagg. 26 e ss.): come infatti già affermato anche a sezioni unite da questa Corte, la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un’altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, nè ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l’impugnazione avversaria (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016 Rv. 639741; Sez. U, Sentenza n. 2568 del 22/02/2012 Rv. 621555).

1.2 Restano a questo punto da esaminare i due motivi del ricorso principale.

Col primo di essi, si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Osservano i ricorrenti che l’appellante aveva impugnato la sentenza 148/05 del Tribunale limitatamente alla capo relativo alle spese restando acquiescente al rigetto della domanda di rimessione in pristino del fabbricato (OMISSIS). Osservano infatti che nell’atto di appello il B. aveva dedotto l’errore del Tribunale nel pronunciarsi sul fabbricato (OMISSIS), dovendosi la lite in ordine ad esso ritenere cessata, attenendo la sospensione dei lavori disposta nella fase sommaria unicamente al fabbricato (OMISSIS) e comunque che il progetto approvato dal Comune era illegittimo sia in relazione al fabbricato (OMISSIS) e che al fabbricato (OMISSIS) sicchè il giudice avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese i convenuti e non già l’attore. Rilevano che l’appellante, coerentemente con quanto sostenuto, aveva chiesto l’accoglimento dell’appello limitatamente al capo impugnato con la rifusione delle spese di primo e secondo grado e in subordine con la compensazione o per la quantificazione della percentuale a carico del B..

Il motivo è infondato.

Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (tra varie, Sez. 2, Sentenza n. 8575 del 26/04/2005 Rv. 580852 in motivazione; v. altresì 23/1/2004 n. 1170: 20/8/2003 n. 12255: 16/4/2003 n. 6055; 3/4/2003 n. 5148).

Sulla scorta di tale principio, i ricorrenti avrebbero dovuto porre a base della doglianza l’atto di appello precisandone l’esatto tenore eventualmente anche mediante la sua fedele trascrizione nel ricorso per cassazione (se non in forma integrale, quanto meno per la parte di rilievo): in mancanza di detta precisazione (tale non potendosi ritenere la sintetica interpretazione del contenuto dell’appello fornita a pag. 15 del ricorso), la censura in esame si risolve in un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione idonea ad individuare la soluzione della questione prospettata, considerato che la Corte d’Appello si è mostrata di tutt’altro avviso: ha infatti ritenuto che la sentenza sia stata censurata anche in ordine al fabbricato B, laddove ha sintetizzato a pag. 10 i primi due motivi di impugnazione contenenti la premessa fatta dall’attore appellante sull’oggetto della materia del contendere (“legittimità o meno dei progetti edilizi approvati dal Comune di Portogruaro concernenti fabbricati (OMISSIS)”) e ha poi riportato la censura alla sentenza di primo grado “per non avere ritenuto che quest’ultimo fabbricato” (cioè il fabbricato (OMISSIS), ndr) “non fosse conforme al PRG del Comune di Portogruaro per mancato rispetto dal confine delle distanze previste e per aumento non consentito del volume” (v. pag. 12).

2 Col secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 343 c.p.c., artt. 873, 874, 875 e 877 c.c. nonchè omessa considerazione della perizia del CTU del 16.8.2000 su un fatto decisivo. Sostengono i coniugi ricorrenti che la mancata impugnazione da parte dell’appellante della statuizione di rigetto della domanda di riduzione in pristino del fabbricato (OMISSIS) – dimostrata anche dal rilievo, fatto sempre dall’appellante, secondo cui il primo giudice non avrebbe dovuto neppure pronunciarsi in detto fabbricato aveva comportato la formazione del giudicato interno sicchè era vietato il riesame della regolarità di detto fabbricato ai fini di una eventuale soccombenza virtuale.

Altro errore commesso dalla Corte d’Appello consiste nell’avere richiamato a sostegno del proprio convincimento la consulenza tecnica da cui risulta il contrario di quanto il giudice sostiene. Dopo avere riportato alcuni brani delle rispettive comparse di costituzione nel giudizio di appello, i ricorrenti rilevano che se la Corte territoriale avesse esaminato la consulenza tecnica, avrebbe accertato quanto fosse errata anche nel merito la sua valutazione circa la regolarità e legittimità della costruzione del tetto a due falde costruito a filo sul preesistente fabbricato (OMISSIS). Riportano quindi alcuni passaggi della relazione dell’ausiliare riguardanti la descrizione del fabbricato dei convenuti, l’andamento della pratica di sanatoria e la normativa locale. Rilevano che il tetto a due falde risulta realizzato a filo del vecchio manufatto ivi esistente posto a distanza inferiore a metri 1,50 dal confine. Ribadiscono il diritto di mantenere il manufatto alla distanza dal confine da cui si trova da oltre quaranta anni. Richiamano il principio della prevenzione applicabile nel caso in esame.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La Corte d’Appello si è limitata a rilevare, dal confronto tra lo stato di fatto riportato nella concessione 3.12.1998 e il rilievo operato dal CTU, che il fabbricato B presenta un rilevante aumento di volume e di altezza e che “la sopraelevazione del fabbricato (OMISSIS) riveste le caratteristiche di una nuova costruzione, soggetta quindi al qui non operato rispetto delle distanze legali ex art. 873 c.c. e norme regolamentari” (v. pagg. 12 e 13).

Ebbene, a parte la difficile decifrazione del passaggio motivazionale e la mancanza di precisazioni su quanto concretamente emergeva da tale confronto, la sentenza presenta diversi profili di criticità perchè:

a) omette di verificare in concreto quale fosse la normativa sulle distanze applicabili nel caso di specie (cioè se quella regolamentare locale o quella prevista dall’art. 873 c.c.), limitandosi a richiamarle genericamente entrambe ed omettendo, di fatto, di dare una chiara risposta al regime sulle distanze vigente nella zona in questione;

b) trascura di considerare se nella fattispecie fosse o meno applicabile la regola della prevenzione, operante anche per le soprelevazioni purchè venga rispettato il filo della precedente fabbrica (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 8989 del 03/07/2001 Rv. 547863; Sez. 2, Sentenza n. 8420 del 27/05/2003 Rv. 563617).

Solo una volta compiuti gli accertamenti sub a) e b) la Corte d’Appello avrebbe dovuto trarre le debite conclusioni stabilendo se la sopraelevazione realizzata dai coniugi appellati dovesse essere o meno arretrata e di quanto, sino al rispetto delle distanze legali, mentre invece si è limitata a disporre sommariamente la demolizione della parte sopraelevata, senza neppure porsi il problema della possibilità di disporre un mero arretramento.

Si rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza in relazione al presente motivo per un nuovo esame che ponga rimedio alle lacune sopra evidenziate.

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, provvederà anche sulla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente grado di giudizio: resta così logicamente assorbito l’esame del terzo motivo del ricorso incidentale con gli eredi B., lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione, si dolgono della parziale compensazione delle spese di lite in luogo della condanna integrale degli appellati.

PQM

rigetta il primo e secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il terzo; rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA