Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20828 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 20828 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 3367-2010 proposto da:

I.N.P.S.

SOCIALE

C.F.

ISTITUTO

NAZIONALE

80078750587,

rappresentante pro tempore,

in

PREVIDENZA

DELLA

persona

del

legale

elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2015
2136

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE
DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente contro
GUGLIOTTA MARIA CATENA C.F. GGLMCT74L681199T;

Data pubblicazione: 15/10/2015

P

– intimata –

Nonché da:
GUGLIOTTA

MARIA

CATENA

c.f.

GGLMCT74L68I199T,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

AMATA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE
DE ROSE, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 888/2008 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 29/01/2009 R.G.N. 1761/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA TERESA

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l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del

ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
Si controverte del diritto di Gugliotta Maria Catena a percepire per l’anno 2000
l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti di cui alle leggi n. 160/1988 e n.
169/1991, diritto riconosciutole dal giudice del lavoro del Tribunale di Patti con

del 18/12108 — 29/1/09.
La Corte di merito, nel rigettare l’appello dell’Inps, ha spiegato che l’appellata era
in possesso dell’anzianità assicurativa, avendo lavorato nel corso dell’anno 1995,
ma che non era in possesso del requisito contributivo delle 78 giornate lavorate
nell’anno 2000 per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione coi requisiti
ridotti.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con due motivi.
Resiste con controricorso la Gugliotta, la quale propone, a sua volta, ricorso
incidentale affidato a due motivi, al cui accoglimento si oppone l’Inps.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello
incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1. Col primo motivo del ricorso principale I’lnps denunzia il vizio di motivazione
contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto evidenzia che la Corte d’appello di Messina ha, da
un lato, affermato che non sussisteva il requisito contributivo per il riconoscimento
del diritto al conseguimento dell’indennità di disoccupazione coi requisiti ridotti,
mentre, dall’altro, ha deciso che l’appello dell’istituto previdenziale, volto a
sostenere l’insussistenza dei suddetto diritto, doveva essere rigettato.
2. Col secondo motivo l’istituto ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,
assumendo cha la Corte d’appello ha, da un lato, motivato sull’accertata
insussistenza del requisito per l’accesso alla prestazione richiesta e, dall’altro, nel

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sentenza dell’i /4/2003, confermata dalla Corte d’appello di Messina con sentenza

dispositivo di sentenza, ha rigettato l’appello, dando, in tal modo, vita ad un
contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione che si è tradotto in una causa di
nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2°, c.p.c., stante la sua
inidoneità a consentire l’individuazione del comando concreto del giudice.

sensi dell’ad. 360 n. 5 c.p.c., la Gugliotta, dopo aver dedotto che l’erroneità della
motivazione della sentenza denunziata dall’Inps non è risultata decisiva ai fini
dell’accertamento del diritto in esame, ha osservato che non assume alcun rilievo
il fatto che dall’estratto contributivo sarebbe emerso un suo impiego lavorativo per
soli 61 giorni nel corso dell’anno 2000, in quanto la Corte di merito ha dimostrato
di non aver considerato che nell’arco temporale compreso tra il 3.7.2000 ed il
30.10.2000 aveva lavorato per il Comune di Mirto senza effettuare assenze non
retribuite, come da relativa certificazione, per cui nel periodo lavorativo
complessivamente inteso aveva maturato il requisito per il conseguimento
dell’indennità oggetto di domanda.
B) Col secondo motivo la ricorrente in via incidentale deduce la violazione dell’ad.
91 c.p.c., assumendo che nel confermare la sentenza di primo grado la Corte
d’appello avrebbe dovuto condannare l’appellante Inps alle spese del giudizio di
secondo grado e non limitarsi a disporre la loro compensazione.
Osserva la Corte che i due motivi del ricorso principale dell’Inps, che possono
essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
Invero, dalla lettura della motivazione emerge una prima evidente contraddizione
tra la parte in cui si afferma che la Gugliotta non era in possesso del requisito
contributivo delle 78 giornate lavorate nel 2000, essendo risultato dalla
documentazione dell’Inps che la medesima aveva lavorato solo per 61 giornate, e
la parte finale in cui si precisa che l’appello dell’ente previdenziale (teso a far
valere l’insussistenza del diritto al conseguimento della indennità di
disoccupazione coi requisiti ridotti) va rigettato.

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A) Col primo motivo del ricorso incidentale, proposto per vizio di motivazione ai

Un ulteriore contrasto si rileva anche dal raffronto tra la predetta motivazione,
basata, come si è visto, sulla riscontrata insussistenza del requisito per l’accesso
alla prestazione invocata dalla Gugliotta, ed il dispositivo, attraverso il quale viene,
invece, deciso il rigetto dell’appello dell’Inps.

presenza di un contrasto insanabile tra motivazione della sentenza e dispositivo
della stessa, contrasto idoneo a causarne la nullità. Infatti, come si è già avuto
occasione di statuire (Cass. sez. 6 — 3, sentenza n. 15990 dell’11/712014)
“sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la
nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel caso in
cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto
comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice
attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di
prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno
opposto presenti nel secondo”.(conf. a Cass. sez. 1, n. 14966 del 217/2007 e a
Cass. sez. 1, ordinanza n. 29490 del 17/12/2008).
c:12.04440
E’, invece, infondatail ricorso incidentale.
Cer
Invero, attraverso il primo motivo la Gugliotta tenta di opporre la sua tesi
interpretativa del metodo di calcolo delle giornate utili ai fini contributivi alla
valutazione operata dalla Corte territoriale con riguardo al dato documentale della
contribuzione ufficiale, valutazione, quest’ultima, adeguatamente motivata ed
immune da rilievi di ordine logico-giuridico.
Infatti, la Corte territoriale ha spiegato la ragione per la quale ha dato credito alla
documentazione dell’Inps invece che alla dichiarazione del sindaco del Comune di
Mirto, precisando che quest’ultima era generica e nulla riferiva circa il numero
delle giornate lavorative contrattualmente previste ed il versamento dei contributi.
Ebbene, tale valutazione non viene superata dalla censura della Gugliotta,
incentrata sostanzialmente sulla considerazione della necessità di dover tener

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P5

Ha, pertanto, ragione la difesa dell’istituto di previdenza a sostenere che si è in

conto non solo delle giornate di effettivo lavoro, ma anche di quelle non lavorate
facenti parte di un periodo lavorativo per le quali sussisteva l’obbligo di
contribuzione.
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, atteso che il principio
della soccombenza, invocato dalla Gugliotta per la richiesta di condanna dell’Inps
al pagamento delle spese, non si basa su un dato certo, essendovi contrasto
insanabile sul punto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, come
già spiegato nel corso della trattazione del ricorso principale.
Pertanto, il ricorso principale va accolto e di conseguenza la sentenza impugnata
va cassata, con rinvio del procedimento, anche per le spese, alla Corte d’appello
di Catania per un nuovo esame del merito della questione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale,
cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le
spese, alla Corte d’appello di Catania.
Così deciso in Roma 11 13 maggio 2015
Il Consigliere estensore

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