Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20828 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 02/08/2019), n.20828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18833-2016 proposto da:

N.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3758/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da N.V. contro la sentenza resa dal Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda dell’appellante volta ad ottenere la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento; a fondamento della sua decisione la Corte ha ritenuto che, con riguardo all’indennità di accompagnamento, non sussistesse il requisito sanitario, e, con riguardo alla pensione di inabilità, non vi fosse prova del requisito reddituale, non avendo l’appellante, nonostante preciso invito della Corte, depositato idonea documentazione al riguardo;

contro la sentenza, la originaria ricorrente propone ricorso per cassazione al quale resiste con controricorso l’Inps;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; assume di aver depositato la documentazione richiesta al box predisposto alla ricezione degli atti presso la Corte di appello di Roma ma di tale deposito non risultava alcuna attestazione firmata dal cancelliere nè la pubblicazione sul sistema polisweb PCT;

2) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: l’ordine della Corte, impartito all’udienza del 4/11/2014, con cui si invitava la parte a depositare il certificato dell’agenzia delle entrate “anche” del coniuge confermava che il documento relativo ad essa ricorrente era già in atti, chè altrimenti non avrebbe avuto senso d’uso della detta congiunzione;

i motivi sono inammissibili;

la parte non trascrive il contenuto delle dichiarazioni nè li deposita unitamente al ricorso per cassazione nè, infine, offre elementi dai quali possa evincersi l’adempimento dell’attività di deposito; neppure trascrive il verbale di udienza del 4/11/2014 nè offre precise indicazioni circa la sua attuale collocazione, apparendo al riguardo generico il mero riferimento al fascicolo d’ufficio, nonchè al fascicolo di parte riguardante il procedimento di revocazione proposta contro la stessa sentenza alla Corte d’appello di Roma;

l’inammissibilità, per assoluto difetto di specificità, colpisce anche il motivo di omesso esame, sicchè anche l’argomento letterale, tutto fondato sull’uso della congiunzione “anche”, al di là della sua valenza meramente congetturale, rimane privo di riscontro;

non si riscontrano violazioni degli articoli indicati, dal momento che, come la stessa ricorrente ammette, la corte territoriale dopo aver constatato la mancanza di documentazione reddituale ha autorizzato la parte al suo deposito entro la successiva udienza e tanto nel rispetto delle norme richiamate;

a fronte di questo specifico ordine era onere della ricorrente dimostrare di aver depositato la documentazione indicata e provveduto a notificare il relativo elenco alle altre parti nelle forme stabilite dell’art. 170 c.p.c., u.c., ovvero di aver provveduto a depositare il documento all’udienza indicata;

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata nel dispositivo;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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