Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20827 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2021, (ud. 25/06/2020, dep. 21/07/2021), n.20827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 322/2020 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIARA BUSANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1913/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2019 r.g.n. 946/2018.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte territoriale di Bologna, con sentenza pubblicata in data 18.6.2019, ha accolto l’appello interposto dal Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – Sez. Bologna, nei confronti di S.M., (sedicente) cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza, resa dal Tribunale della stessa sede il 20.2.2018, che aveva accolto il ricorso del S. avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, ed aveva riconosciuto allo stesso lo status di rifugiato “a motivo della dichiarata omosessualità”, poiché in Gambia l’omosessualità è considerata reato gravissimo e la stigmatizzazione sociale del comportamento omosessuale è diffusa e discriminatoria;

2. la Corte di merito ha rilevato notevoli contraddizioni nel racconto del ricorrente ed ha reputato che quest’ultimo non fosse credibile, in quanto, in primo luogo, non aveva offerto alcun elemento delibatorio, o quanto meno, indiziante, della sua provenienza dal Gambia, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, “essendo pervenuto in Italia senza documenti, né di identità, né di altra natura, comunque riscontrante la provenienza dal Paese asserito luogo del proprio vissuto”; ed inoltre, il medesimo “in sede di udienza, aveva narrato circostanze di fatto divergenti rispetto a quelle rese in audizione della commissione”;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il S. articolando quattro motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

6. il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, nonché difetto di motivazione, “per non avere la Corte di Appello cooperato nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale”;

2. con il secondo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'”omessa motivazione della sentenza, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), “per avere la Corte di Appello rigettato la domanda di protezione sussidiaria, omettendo di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento”;

3. con il terzo motivo si lamenta l'”omessa motivazione in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3″, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte di Appello motivato in ordine al rigetto della protezione umanitaria;

4. con il quarto motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio “in merito” al certificato medico dell’AUSL di Parma e a due relazioni psicologiche, nonché alla certificazione di adesione del ricorrente ad associazione (OMISSIS);

5. il primo motivo non è fondato; al riguardo si osserva che la Corte distrettuale, esaminati gli atti, ha motivatamente affermato che il racconto del ricorrente non supera il vaglio di credibilità, perché non circostanziato e contraddittorio (v., in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed inoltre, in quanto non vi è certezza che il medesimo provenga dal Gambia – Paese in cui l’omosessualità è considerata reato molto grave -, dato che il S. è del tutto privo di documenti e non ha offerto elementi certi da cui poter evincere la sua effettiva provenienza da quel Paese: a fronte di ciò, non può invocarsi l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice, che non può essere volta a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte (v., ex plurimis, Cass., SS.UU. n. 11353/2004; Cass. nn. 13694/2014; 6205/2010; 17102/2009). Va, altresì, sottolineato che la ritenuta non credibilità del racconto integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c)) e, quindi, censurabile in Cassazione soltanto entro i limiti rigorosi prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie non rispettati (v., tra le altre, Cass. n. 3340/2019);

6. il secondo ed il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, perché affetti dal medesimo vizio – sono inammissibili, per l’inconferenza del parametro invocato e, comunque, per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 18.6.2019;

7. il quarto motivo e’, altresì, inammissibile, perché gli atti circa i quali si lamenta “l’omesso esame” non sono stati prodotti (e neppure indicati nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione elencati nel ricorso per cassazione), né trascritti per intero, in violazione del principio (arg. ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (v., tra le molte, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della doglianza svolta dal ricorrente;

8. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

9. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta attività difensiva dal Ministero intimato;

10. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali (cfr. Cass., SS.UU. n. 4315/2020) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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