Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20827 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.06/09/2017),  n. 20827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 115-2013 proposto da:

FUNDO PENSIONI DEL PERSONALE DEL GRUPPO BNL/BNP PARTRAS ITALIA (già

Fondo Pensioni del personale della Banca Nazionale del Lavoro) C.f.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo

studio legale SATTA & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli

avvocati FILIPPO SATTA, ANNA ROMANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/07/2012 R.G.N. 303/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 27.4- 11.7.2012 (nr. 544/2012) la Corte d’appello di Ancona ha confermato, per quanto in questa sede rileva, la sentenza del Tribunale di Urbino (nr. 325/08 del 18-19 novembre 2008) che aveva dichiarato il diritto del ricorrente C.M. al trasferimento dal FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ad altro fondo di previdenza complementare – fondo PREVIBANK – dei contributi versati dalla BANCA NAZIONALE DI LAVORO (in misura percentuale della sua retribuzione annua), condannando il fondo ad operare il trasferimento (per un valore di Euro 15.021,12);

che avverso tale sentenza il FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DEL GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA – già FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – (in prosieguo: il FONDO PENSIONI) ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese C.M. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il FONDO PENSIONI ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 21 aprile 1993, nr. 124., art. 10 nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: ha censurato la sentenza per avere ritenuto la applicabilità del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, comma 3 (norma che consente al dipendente di ottenere il trasferimento della posizione previdenziale maturata presso un fondo pensione) ai fondi pensione preesistenti alla data di entrata in vigore della legge nonchè per avere esteso tale applicazione retroattiva non solo ai fondi pensione che operavano con il sistema “a capitalizzazione” (id est: con la formazione di conti individuali) – unico previsto dalla L. n. 124 del 1993 – ma anche a quelli regolati o con un sistema “a ripartizione” (nel quale non vi erano, cioè, conti individuali) o con un sistema misto (con affluenza sul conto individuale solo di una parte dei contributi versati), quale nella fattispecie applicato;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 10 e 18 sempre in punto di ritenuta applicabilità dell’art. 10 citato ai fondi preesistenti alla entrata in vigore dello stesso D.Lgs.;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10 ancora quanto alla ritenuta applicabilità della norma a tutti i sistemi di gestione dei fondi pensione ed, in particolare, a quello “a prestazione definita” oggetto di causa;

che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 477 del 14/1/2015, hanno statuito che “il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10, (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, comma 1, lett. v) si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della Legge Delega (15 novembre 1992), quali che siano le loro caratteristiche strutturali e quindi non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva” evidenziando come tale soluzione sia coerente non solo con il dato letterale della norma, per l’assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento ma anche con la ratio dell’intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, “i più elevati livelli di copertura previdenziale”; le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che tale interpretazione non è smentita ma ulteriormente comprovata dal successivo D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 20 e dal D.M. di attuazione (D.M. 10 maggio 2007, n. 62) in quanto la nuova disciplina (che non prevede esenzioni in relazione alla struttura del fondo, ma si limita a dare facoltà alla COVIP di consentire deroghe molto circoscritte solo qualora siano dimostrati problemi di tenuta di equilibrio tecnico del fondo) comprova ulteriormente l’insussistenza di un’impossibilità tecnica di garantire la portabilità nell’ambito dei fondi preesistenti e l’insussistenza di una incompatibilità di sistema tra portabilità e fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva;

che le spese vengono compensate per essere intervenuta la citata decisione delle Sezioni Unite in pendenza di giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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