Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20826 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 30/09/2020), n.20826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16035/2012 R.G. proposto da:

CONSORZIO STABILE AEDARS, società consortile a responsabilità

limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’Avv. Salvatore

Taverna (PEC salvatoretaverna.ordineavvocatiroma.orq) e dall’Avv.

Anna Stefanini (PEC annastefanini.ordinavvocatiroma.org) con

domicilio eletto presso i ridetti difensori in Roma, viale Regina

Margherita n. 262/264;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata a difesa giusta delega in atti dalli Avv.

Prof. Paolo Puri (PEC paolopuri.ordineavvocatiroma.org);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 135/10/11 depositata il 10/05/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2019 dal Consigliere Roberto Succio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Umberto De Augustinis che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito l’avvocato della Stato Generoso Di Leo e l’avvocato Anna

Stefanini che hanno chiesto rispettivamente il rigetto e

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio l’Amministrazione Finanziaria per il tramite del riscossore richiedeva il pagamento di iva non versata, oltre accessori, rilevando un minor credito IVA per l’anno 2003 rispetto al dichiarato, per Euro 455.990,14 comprensivi di interessi e sanzioni.

L’odierna ricorrente era attinta dalla cartella di pagamento in quanto soggetto che è succeduto, a seguito di operazione di scissione parziale non proporzionale, al soggetto precedentemente titolare del rapporto tributario società MEDITERRANEA ASFALTI s.r.l..

La società ricorrente impugnava la cartella di fronte alla CTP di Roma, svolgendo articolate eccezioni sia in rito, con riferimento alla notifica dell’atto e alla propria posizione di successore nel debito del proprio dante causa a seguito della scissione di cui si è detto, sia in merito.

La CTP respingeva l’impugnazione.

Appellava la contribuente di fronte alla CTR, che confermava la sentenza impugnata.

Ricorre a questa Corte di cassazione la contribuente società con atto affidato a quattro motivi che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Amministrazione Finanziaria e il riscossore resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2506-quater c.c., comma 3, e l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la CTR avrebbe erroneamente ritenuto il Consorzio ricorrente responsabile illimitatamente, con tutto il suo patrimonio, della pretesa azionata, mentre a seguito della scissione lo stesso doveva rispondere dei debiti del proprio dante causa solamente nei limiti della quota patrimonio netto attribuitogli a seguito della scissione, pari ad Euro 2.000.

Il motivo è inammissibile in quanto propone un’eccezione che non risulta – sia alla luce del ricorso di primo grado debitamente trascritto in ricorso per cassazione, sia alla luce della sentenza impugnata – esser stato tempestivamente proposto di fronte alla CTP nel primo grado di giudizio. Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè dell’art. 2506 quater c.c., e dello Statuto dei diritti del contribuente, art. 10, anche per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR ritenuto legittima la pretesa impositiva veicolata tramite la cartella di pagamento e non tramite l’avviso di accertamento.

Il motivo è infondato.

Con riferimento alle modalità procedimentali da seguire per azionare la pretesa in esame, questa Corte ha già statuito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16710 del 21/06/2019) che in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.

Il terzo motivo di gravame censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, e art. 58, comma 2, oltre che per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio e per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR avallato il decisum di primo grado fondato su un documento prodotto tardivamente dall’Ufficio in sede di costituzione in giudizio.

Il motivo è privo di fondamento, oltre che labilmente correlato con la ratio decidendi.

Infatti, la circostanza della scissione (oggetto della prova alla quale era finalizzata la produzione del documento contestato, costituito da una visura CCIAA), risulta incontroversa in atti, oltre che fatto incontestato. Essa non risulta quindi esser stata oggetto di prova nel giudizio di merito.

Inoltre, la ratio decidendi della pronuncia della CTR non è fondata sulla rilevanza e funzione probatoria di detto documento, avendo altrimenti e altrove il secondo giudice basato la ragione giustificatrice del proprio decisum.

In ogni caso, il motivo risulta privo di fondamento.

Costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui, da un lato, nel giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti e, dall’altro, la produzione in appello, come nel caso di specie, costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace in prime cure, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 12008 del 31/05/2011; Cass. n. 12022 del 25/05/2009; Cass. n. 14020 del 15/06/2007; Cass. n. 3611 del 20/02/2006).

Il quarto si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8, del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7, dedotto anche quale insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR ritenuto legittimo l’atto impugnato anche se lo stesso recava un codice fiscale diverso rispetto a quello del contribuente.

Il motivo è infondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26846 del 18/12/2014) che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4, l’omessa o lacunosa indicazione del codice fiscale del contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio, non ne comporta l’inammissibilità, risolvendosi in un mero errore materiale.

Tal principio trova applicazione anche ove l’indicazione sia contenuta in provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria o del riscossore, dal momento che il codice fiscale ha la funzione di rendere immediatamente identificabile il contribuente, e detta funzione viene meno solo ove come non avviene, e neppure è mai stato dedotto nemmeno nei gradi del merito – ciò sia (per ulteriori difetti di indicazioni nell’atto che deve riportare anche il codice fiscale) impedito da ulteriori mancanze o difetti, quali la mancata indicazione del nominativo del contribuente o degli altri dati atti a identificarlo.

Il ricorso, nel suo complesso, è pertanto rigettato.

La soccombenza regola le spese.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 9.000 oltre a spese prenotate a debito a favore dell’Agenzia delle Entrate e in Euro 6.000 oltre accessori di legge a favore di Equitalia Sud s.r.l. che pone tutte a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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