Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20826 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 02/08/2019), n.20826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17774-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

H.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI

124, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIRELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO GIUDICEANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 11/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che.

1. H.L., socio e amministratore unico della “Merkur s.r.l.” (già Merkur s.a.s.) e della Merkur Projects s.r.l., propose opposizione contro l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contributi da versare alla gestione commercianti dell’Inps per l’anno 2014;

2. Il Tribunale di Bolzano accolse l’opposizione e annullò l’atto impugnato, ritenendo, per quanto interessa in questa sede, che la mera attività di locazione a terzi di immobili espletata dalle società non potesse essere considerata attività commerciale, costituendo invece attività di mero godimento dei beni, sicchè difettava il presupposto per l’iscrizione nella relativa gestione.

3. Su appello dell’Inps, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza pubblicata il giorno 11/6/2016, ha rigettato l’impugnazione.

4. Contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La parte intimata resiste con controricorso.

5. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il ricorso in esame l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, della L. n. 1397 del 1960, art. 2, e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c.;

2. il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo il provvedimento impugnato deciso la questione in conformità ai principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6/9/2016, n. 17643, 25/8/2016, n. 17328; Cass., ord. 14/2/2017, n. 3931; Cass. 6/4/2017, n. 9001; Cass. 27/11/2017, n. 28279, che ha deciso tra le stesse parti), e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento;

3. presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto della L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203 – che sia provato lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte di appello supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;

4. la Corte ha rilevato che la “Merkur s.a.s. “, successivamente denominata Merkur S.r.l. di cui H. era socio e amministratore non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto e alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione dei canoni relativi alle locazioni degli immobili di cui era proprietaria;

5. ha altresì accertato che dal 2006 la società, divenuta s.r.l., era praticante inattiva, non concedendo più in affitto il capannone di sua proprietà;

6. la decisione della Corte è il linea con il principio già espresso da questo giudice di legittimità secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass.11/2/2013, n. 3145, e ribadito, fra le tante, da Cass. 6/9/2016, n. 17643;);

7. non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016), sicchè diviene irrilevante la circostanza che ad esercitare l’attività di godimento del bene sia una società commerciale (Cass. n. 3145/2013), salvo che si dia prova che tale attività non rientri in quella di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010), così come non rileva che la parte ricorrente sia l’unico socio accomandatario, nè che lo stesso non abbia dedotto di svolgere altra attività lavorativa indicando chi, al suo posto, abbia svolto attività di gestione della società;

8. l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;

9. l’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dalla Corte territoriale, che, in coerenza con i principi regolatori della materia, ha espresso il suo convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi;

10. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo;

11. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi,

oltre ad 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella

misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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