Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20824 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 14/10/2016), n.20824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10565/2012 proposto da:

G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ERASMO

BONAVERA;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE ACQUARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato ENRICO ERASMO BONAVERA difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

P.P. convenne innanzi al Tribunale di Sanremo G.G., titolare dell’agenzia immobiliare G., esponendo di aver concluso, in data (OMISSIS), il preliminare di acquisto di un immobile da tale società Jazz a r.l. con l’intervento del convenuto quale mediatore.

L’attore affermava che, successivamente alla conclusione del contratto, era emerso che la promittente alienante non era, in realtà, l’effettiva proprietaria dell’immobile e che conseguentemente egli aveva perduto la possibilità di concludere l’affare e, divenuta la società irreperibile, di ripetere il pagamento della caparra confirmatoria versata, pari a Lire 300.000.000.

Lamentò pertanto l’inadempimento del mediatore all’obbligo di diligenza connesso all’incarico e ne chiese la condanna al risarcimento del danno.

Il G. si costituì chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa Meie Aurora s.p.a., sua assicuratrice per la responsabilità professionale, onde esserne mallevato.

Quest’ultima si costituì deducendo, per quanto qui rileva, l’inefficacia della garanzia assicurativa per omessa tempestiva denunzia del sinistro e perchè, in ogni caso, al momento della conclusione del contratto preliminare il contratto di assicurazione non si era ancora perfezionato.

Il Tribunale di Sanremo accolse la domanda principale e rigettò quella di malleva, osservando che il contratto di assicurazione si era perfezionato il (OMISSIS), e quindi in data successiva alla conclusione del preliminare di vendita dell’immobile, momento in cui l’assicurato aveva posto in essere la condotta generatrice di responsabilità.

La sentenza fu appellata dal G.; il P. rimase contumace, mentre Meie Aurora s.p.a. si costituì proponendo appello incidentale perchè fosse accertata e dichiarata la natura dolosa del comportamento addebitato al G., circostanza che -a termini di contratto – escludeva l’operatività della garanzia assicurativa.

La Corte d’Appello di Genova respinse il gravame principale ed accolse quello incidentale.

Osservò, in tal senso, che l’operatività della garanzia era estesa a tutti i sinistri denunziati dopo la conclusione del contratto, a nulla rilevando l’anteriorità della relativa condotta, e che pertanto la copertura poteva estendersi alla fattispecie poichè la richiesta risarcitoria era pervenuta all’assicurato soltanto in data (OMISSIS).

Nondimeno rilevò la natura dolosa della condotta del G., evidenziando una pluralità di elementi dai quali tale circostanza poteva evincersi, primo fra tutti il fatto che l’apparente proprietaria del bene aveva un supporto logistico presso la stessa agenzia immobiliare.

Per tale ragione accolse l’appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice, osservando peraltro che l’accertamento dell’esistenza o meno di una condotta dolosa dell’assicurato atteneva alla determinazione dell’oggetto del contratto di assicurazione ed alla conseguente individuazione dei presupposti costitutivi del diritto alla copertura assicurativa, così da poter essere svolto per il solo fatto che tale copertura venisse invocata, a nulla rilevava il fatto che Aurora non avesse formulato tempestivamente una domanda in tal senso.

Avverso la decisione della Corte distrettuale ha proposto ricorso per cassazione il G. sulla base di un unico motivo.

Unipol s.p.a. – incorporante Aurora – ha depositato controricorso. Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la Unipol-Sai ed il G..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 1900 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla propria assicuratrice.

In tal senso, premesso che in deroga all’art. 1900 c.c., il contratto di assicurazione escludeva la garanzia solo per l’ipotesi di dolo del contraente, il ricorrente assume che l’invocazione di tale fattispecie da parte dell’assicuratrice costituirebbe eccezione in senso proprio, in quanto volta ad accertare l’unico fatto estintivo della garanzia dedotta; e che, conseguentemente, la corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la questione, in quanto dedotta per la prima volta con l’appello incidentale.

A sostegno di tale assunto lo stesso ricorrente evidenzia che lo scrutinio della questione aveva comportato l’introduzione di nuovi temi di indagine nel giudizio di appello, peraltro su circostanze in relazione alle quali egli non si era peritato di difendersi in primo grado, proprio in quanto non fatte oggetto del thema decidendum.

Il motivo del ricorso non è fondato.

Con riferimento alla questione (eccezione di dolo o colpa grave dell’assicurato ed onere di allegazione e prova dell’assicuratore) deve richiamarsi il noto e condiviso principio già enunciato da questa Corte, secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è gravato dall’ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo, a norma dell’art. 1900 c.c., comma 1, per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall’assicurato, è tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all’indennizzo” (Cass. n. 7242/2005).

Nella fattispecie risulta, come evidenziato anche nel controricorso ove sono riportati ampi stralci della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, che l’Unipol ebbe a sollevare tempestivamente l’eccezione di dolo.

Il motivo deve, perciò, essere respinto.

2.- Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 115% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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