Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20824 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.06/09/2017),  n. 20824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28630-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIANA QUATTROMINI, PAOLA

QUATTROMINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7706/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/12/2010 R.G.N. 66/2008;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato l’opposizione dell’Inps avverso il decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto all’Istituto in calce il pagamento di Euro 1.359,48 a favore di T.A. a titolo di TFR con compensazione delle spese relative al giudizio del Tribunale e la condanna di quelle del giudizio d’appello.

La Corte ha rilevato che in appello il T. aveva chiarito e documentato, a fronte dell’eccezione dell’Inps, i suoi esatti dati anagrafici deducendo e provando di essere nato a (OMISSIS) e non nel (OMISSIS) come erroneamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella domanda amministrativa con la conseguenza che potevano ritenersi accertati i dati anagrafici e che era possibile esaminare nel merito la domanda.

La Corte ha quindi rilevato che già in Tribunale il T. aveva depositato la sentenza del Tribunale fallimentare con cui era stato ammesso al passivo fallimentare della soc Elettrica Puteoli e che, pertanto, da tale documento poteva trarsi la prova della fondatezza della richiesta. Ha osservato che anche nella fase amministrativa vi erano tutti gli elementi per la corretta identificazione del ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. L’Inps ricorre in Cassazione denunciando, con un primo motivo, violazione degli artt. 633 e 414 c.p.c. rilevando che il T., a fronte delle eccezioni dell’Inps, avrebbe dovuto indicare esattamente le sue generalità fin dal giudizio davanti al Tribunale e non già solo in appello.

1.1 Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 437 c.p.c., comma 2. Rileva che la Corte avrebbe dovuto rilevare la tardività del deposito del certificato attestante le generalità; che in appello il T. non aveva fornito alcuna valida giustificazione della tardiva produzione e che pertanto, era da considerarsi decaduto dal diritto di produrre il documento.

2. Il ricorso è infondato.

Va affermato, infatti, che l’erronea indicazione dell’anno di nascita del T., contenuto nel ricorso monitorio,costituiva solo un errore materiale che, tuttavia, non incideva sulla identificazione del soggetto che aveva proposto la domanda amministrativa e poi il ricorso per decreto ingiuntivo.

Risultavano, infatti, correttamente individuati il nome e cognome, il giorno ed il mese di nascita nonchè il nome della società fallita di cui il lavoratore era stato dipendente, nonchè il provvedimento di ammissione al passivo. Tali dati rendevano identificabile il soggetto ricorrente e,comunque, non sussisteva la totale impossibilità di una sua identificazione. Deve affermarsi, pertanto, che l’inesatta ed incompleta indicazione delle generalità del soggetto che agisce incidono sulla validità dell’atto solo ove si traducano nell’assoluta incertezza della sua identificazione (cfr, tra le tante, Cass. n 19709/2015, n 24441/2015). Nella fattispecie in esame gli elementi a disposizione dei giudici di merito consentivano di superare l’erronea indicazione dell’anno di nascita e dunque l’errore si risolveva in una mera irregolarità, sanabile attraverso gli atti a disposizione della Corte.

Quanto alla tardività della produzione del certificato di residenza con i dati anagrafici del T.,prodotto solo in appello, deve rilevarsi che la Corte, sia pure implicitamente ha ammesso la produzione e tale decisione non è censurabile vuoi perchè fin dal primo grado vi era documentazione che consentiva di ritenere identificabile il ricorrente quale il provvedimento di ammissione al passivo, sia in quanto in appello la Corte si è limitata a consentire l’integrazione del principio di prova già esistente, idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art. 437 c.p.c., comma 2, (cfr Cass. n 22484/2016) ammettendo il deposito di documentazione, quale il certificato di residenza con tutti i dati anagrafici, al fine di emendare l’errore materiale che risultava evidente fin dal primo grado.

3. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna dell’INPS a pagare le spese processuali.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna l’Inps a pagare le spese processuali che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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