Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20824 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 02/08/2019), n.20824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4720-2016 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTEVERDE

4, presso lo studio dell’avvocato ANNITA CAMMAELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUIDO CAMMARELLA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA – A.F.O.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 835/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 6/8/2015 la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’impugnazione proposta dalla Azienda Forestale della Regione Calabria contro la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta da T.F. volta ad ottenere il pagamento del rateo di 14a mensilità relativo al secondo semestre del 2008, così revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore del T.;

A fondamento della decisione la Corte ha ritenuto che il pagamento della somma di Euro 1311,98 al lordo delle ritenute, effettuato nel giugno 2008 dalla Azienda forestale, fosse integralmente satisfattivo della pretesa attorea, inerendo a tutto l’anno 2008 e non solo al primo semestre, come assunto dal lavoratore;

Contro la sentenza il T. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; l’Azienda Forestale non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

il ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso il T. censura la sentenza per violazione e errata applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, con riferimento all’art. 14 c.c.n.l. idraulico forestale, all’art. 23 Cirl, nonchè per violazione dell’art. 1325 c.c., n. 2, e dell’art. 2094 c.c.;

assume che nessuna norma del contratto collettivo prevedeva il pagamento anticipato del rateo di 14′ mensilità relativo al secondo semestre di ogni anno, e che ciò corrispondeva al principio di post-numerazione della retribuzione; la somma da lui percepita nella busta paga di giugno era relativa al periodo giugno 2007-2008, sicchè sussisteva il suo credito dal giugno al dicembre 2008, data di cessazione del rapporto;

il motivo è inammissibile, perchè la parte non coglie l’unica ragione posta a fondamento della decisione, ossia l’accertamento in concreto che la somma pari a Euro 1311,98 è quella spettante a titolo di 14a per l’intero anno 2008; nella stessa sentenza la corte territoriale ha precisato che nessuna delle parti aveva prodotto in giudizio l’accordo sindacale ma che, in ogni caso, dall’esame delle buste paghe prodotte risultava che anche nell’anno 2007 la 14a era stata erogata per il medesimo importo, e così anche per gli anni successi, sicchè doveva ritenersi che la somma ricevuta al giugno di ciascun anno comprendeva l’intero importo della 14a dell’anno medesimo, con anticipo per la parte relativa al secondo semestre;

il motivo di ricorso invece è tutto incentrato nel sostenere che nessuna norma del contratto collettivo consentiva il pagamento anticipato, senza confutare l’accertamento in concreto svolto dalla corte territoriale;

inoltre, la parte non produce, unitamente al ricorso per cassazione, i contratti collettivi posti a fondamento del suo ricorso, nè indica con esattezza dove essi sarebbero reperibili, nei fascicoli di parte o d’ufficio dei precedenti gradi del giudizio;

nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., a confutazione della proposta ex art. 380 bis c.p.c., il ricorrente assume che “la normativa contrattualistica” richiamata a sostegno del ricorso era stata prodotta, “sotto forma di stralcio, nel fascicolo di primo grado, allegato al ricorso per cassazione di cui costituisce parte integrante”;

anche tale indicazione si appalesa vaga e generica e dunque non soddisfa il requisito previsto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: va infatti ricordato che, “nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti” (in tal senso, da ultimo, Cass. 04/03/2019, n. 6255, ed ivi ulteriori richiami);

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Azienda forestale esime dal provvedere sulle spese del presente giudizio;

sussiste invece l’obbligo del ricorrente di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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