Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20823 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 14/10/2016), n.20823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28938/2011 proposto da:

V.G., (OMISSIS), S.N. (OMISSIS),

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PICCO DEI

TRE SIGNORI 21, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA TRUNFIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO ZAMBARDI;

– ricorrenti –

contro

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO POLONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALDO BARUFFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1559/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Leonardo BRASCA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ZAMBARDI Enrico, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato POLONI Maurizio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

A.M. e V.G. convenivano, nel 2004, T.E. innanzi al Tribunale di Treviso al fine di sentire dichiarata l’estinzione di una servitù di passaggio costituita sui fondi in atti indicati siti nel Comune di (OMISSIS) in base ad un titolo negoziale dell'(OMISSIS).

Tanto in virtù della prospettazione di una intervenuta modificazione urbanistica (da agricola a residenziale) dei fondi coinvolti e per la cessata interclusione del fondo dominante del convenuto.

In subordine gli attori chiedevano la cessazione dell’aggravamento della servitù consistito nell’uso della stessa per finalità artigianale e non agricola.

Costituitosi in giudizio il convenuto contestava l’avversa domanda delle parti attrici, di cui chiedeva il rigetto, ed – in via riconvenzionale – chiedeva l’accertamento dell’acquistò della servitù per intervenuta usucapione o la sua costituzione coattiva. Interveniva, nel corso del giudizio, la S.N. quale comproprietaria del fondo V..

L’adito Tribunale, con sentenza n. 2190/2008 rigettava le domande proposte in giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza, di cui chiedevano la riforma, interponevano appello l’ A., il V. e la S..

Resisteva al proposto gravame, chiedendone il rigetto, il T., che proponeva appello incidentale riproponendo la domanda di usucapione della servitù e censurando la compensazione delle spese statuita in primo grado.

L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1559/2011 rigettava entrambi gli appelli, confermando integralmente la decisione del primo Giudice, e condannava gli appellanti principali alla refusione delle spese del grado in favore dell’ appellato.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorrono l’ A., il V. e la S. con atto affidato a tre ordini di motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., sia le parti ricorrenti che quella contro ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorsa si censura il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla questione della estinzione della servitù per alterazione del rapporto funzionale tra i fondi serventi e dominante a seguito della mutazione dei luoghi, poichè la Corte territoriale non aveva considerato che, all’epoca della costituzione della servitù, i terreni in questione avevano destinazione agricola e che con il tempo era cambiata l’originaria funzione della servitù.

Il motivo non può essere accolto.

Con lo stesso, per un verso, si deduce una insussistente carenza motivazionale e, per il resto ed implicitamente, si postula una censura in diritto.

Entrambi i Giudici di merito hanno valutato congruamente la fattispecie e l’impugnata decisione risulta fondata su logica ed adeguata motivazione immune da vizi logici censurabili in questa sede.

Per il resto deve evidenziarsi e ribadirsi il principio per cui una servitù convenzionale, una volta validamente costituita, non può essere estinta da fatti successivi.

Peraltro le parti ricorrenti non indicato nessun fondato elemento che possa far mutare orientamento.

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge ovvero dell’art. 1055 c.c., poichè era venuta meno la caratteristica dell’interclusione del fondo dominante.

Il motivo, anche in relazione a quanto innanzi già affermato sub 1., non può essere accolto e va respinto.

Deve, in punto, oltre che richiamarsi il principio sopra enunciato, rammentarsi come la giurisprudenza di questa Corte (Sent. 10 febbraio 2014, n. 2922) abbia già avuto modo di delineare il corretto ambito di operatività dell’art. 1055 c.c..

statuendo come (solo) allorchè il negozio – oggettivamente preordinato alla costituzione di servitù – abbia natura coattiva, consegua l’applicabilità alla fattispecie,’in caso di cessazione dell’interclusione, della causa estintiva di cui all’art. 1055 c.c.; tanto non consegue se dal negozio costitutivo risulti l’intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.

Per di più si evince dalla gravata decisione (nè sul punto vi è stata adeguata deduzione a contrario) che, a seguito degli espletati accertamenti tecnici, la suddetta interclusione non era venuta del tutto meno e vi era in ogni caso la necessità di garantire l’attraversamento di un tratto viario anche per ulteriori finalità di passaggio.

Il motivo qui in esame deve, pertanto, essere rigettato.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di omessa motivazione circa la richiesta di eliminazione dell’aggravamento della servitù e risarcimento dei danni in quanto la Corte territoriale non aveva tenuto conto che la servitù si era aggravata dato che sul fondo dominante era svolta una attività artigianale.

Il motivo non è fondato.

Una volta costituita la servitù volontaria (così come innanzi già evidenziato).

Non può essere invocata l’estinzione di una servitù di passaggio, volontariamente costituita, in dipendenza di un asserito mutamento funzionale del tipo di passaggio in relazione al tipo di attività svolta presso il fondo dominante. Quest’ultima – dato il carattere reale del vincolo costituito – non può assumere rilevanza in seguito alla costituzione di apposita servitù volontaria.

Il motivo, quindi, va respinto.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3,200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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