Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20823 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26689/2012 R.G. proposto da:

Agenzia del Territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Z.L. e “Hotel Terme delle Nazioni” s.a.s. di

Z.G. & C., rappresentate e difese dagli Avv.ti Gianfranco

Rondello e Claudio Mazzoni, elettivamente domiciliate presso lo

studio del secondo in Roma alla Via Taro n. 35, per procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 97/8/11 depositata il 10 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dall’Agenzia, che insiste per

l’accoglimento del proprio ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Circa l’atto di classamento in rettifica da classe 2 a classe 3 conseguente a fusione di subalterni catastali denunciata con procedura DOCFA, l’Agenzia del territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza che ha ristabilito la classe 2 in accoglimento dell’appello della proprietaria Z.L. e della dante causa “Hotel Terme delle Nazioni” s.a.s..

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, D.L. n. 853 del 1984, art. 4, comma 21, conv. L. n. 17 del 1985, per aver il giudice d’appello negato il potere di rettifica del classamento in assenza di opere e dopo lasso di anni: il motivo è fondato, giacchè la procedura DOCFA consente al proprietario dell’immobile di proporne la rendita in modo da accelerare formazione e aggiornamento del catasto, ma non comprime in alcun modo il potere di rettifica dell’ufficio, che può esercitarlo anche oltre il previsto termine annuale, cui pertanto si riconosce natura meramente ordinatoria (Cass. 21 luglio 2006, n. 16824, Rv. 593923; Cass. 19 marzo 2014, n. 6411, Rv. 630592).

Il secondo motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione, per aver il giudice d’appello fatto riferimento al classamento in classe 2 di un immobile coevo e contiguo a quello di lite: il motivo è fondato, giacchè l’ufficio ha rappresentato in appello che anche per l’immobile evocato a comparazione era stata avviata la rettifica e questa rappresentazione (trascritta in ricorso per autosufficienza) è stata ignorata dal giudice d’appello, malgrado fosse in grado di togliere rilevanza alla “disparità di trattamento”, da quel giudice definita “essenziale e prioritaria”.

Le controricorrenti propongono ricorso incidentale per omissione di pronuncia sulla questione della consistenza dell’immobile, rettificata in vani 22 dai proposti vani 19,5: il ricorso è fondato, giacchè l’appello delle contribuenti riproponeva la questione della rettifica del numero di vani (trascrizione autosufficiente in controricorso), ed essa è stata invece pretermessa dal giudice del gravame.

Accolti il ricorso principale e l’incidentale, occorre cassare la sentenza, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso principale e l’incidentale, cassa la sentenza in relazione ad entrambi e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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