Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20823 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 02/08/2019), n.20823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11250-2018 proposto da:

D.S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE LA ROCCA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 370/2017 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE,

depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Caltagirone, in sede di giudizio di opposizione ad Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ha disposto una nuova perizia in seguito all’allegazione, successiva all’esito del primo accertamento peritale, di certificazione medica attestante l’aggravamento delle condizioni di salute di D.S.G.; quest’ultima perizia ha riconosciuto la richiedente quale portatore di handicap grave, e soggetto bisognoso di continua assistenza;

la Corte territoriale, recependo le risultanze della valutazione relativa all’aggravamento delle condizioni di salute della D.S., ha condannato, quindi, l’Inps alla corresponsione dei ratei dell’indennità di accompagnamento oltre interessi, dalla data della nuova perizia e non dalla data della domanda amministrativa;

la cassazione della sentenza è domandata da D.S.G. sulla base di tre motivi; l’Inps resiste con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un primo motivo (erroneamente rubricato quale secondo) parte ricorrente deduce “Esperibilità del ricorso per cassazione” per chiarire la correttezza del ricorso per cassazione stante l’inappellabilità delle sentenze pronunciate ex art. 445 bis c.p.c.;

il secondo motivo (erroneamente rubricato quale terzo), formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Illogicità della decisione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto. Violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, e della L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 3, che stabiliscono i requisiti richiesti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”; chiede che la sentenza gravata venga riformata in relazione all’individuazione della decorrenza iniziale del requisito di legge, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia accolto acriticamente le conclusioni del CTU che aveva riconosciuto il diritto all’accompagnamento dalla data della visita medica e non dalla data della domanda “…o quantomeno da un momento successivo” (p. 7 ric.); si richiama alla giurisprudenza di legittimità, sottolineandone il principio affermato ai fini della decorrenza dello stato invalidante, secondo cui quest’ultimo non coincide necessariamente con quello degli accertamenti tecnici nè col momento di deposito della relazione peritale;

col terzo motivo (erroneamente rubricato quale quarto motivo), formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; il Tribunale, nel conformarsi agli esiti della CTU, non ne avrebbe rilevato l’errore nell’individuazione della data di decorrenza della prestazione;

quanto a quello che è prospettato dalla difesa di parte ricorrente come primo motivo di ricorso, ne va dichiarata l’inammissibilità, atteso che, l’affermazione dell’esperibilità del ricorso per cassazione in virtù dell’inappellabilità della sentenza pronunciata ex art. 445 bis c.p.c., non identifica alcuna censura a carico della decisione gravata, tale da poter inverare un motivo di ricorso identificabile con una delle formulazioni tecniche riferite alle ipotesi tassativamente previste dal codice di rito;

secondo il pacifico orientamento di questa Corte “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica…. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.” (ex multis cfr. Cass. n. 11603 del 2018);

il secondo motivo è inammissibile;

con esso la partè allega, in realtà, non già un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, bensì un’erronea ricostruzione della fattispecie concreta di tal che il motivo avrebbe dovuto essere prospettato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non n. 3;

nel merito, si rammenta altresì che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione.”(Cass. n. 15147 del 2018);

nel caso in esame il Tribunale ha espresso un giudizio circostanziato in merito alla validità delle conclusioni della perizia da egli stesso disposta, facendo specifico riferimento, sulla base della documentazione agli atti, proprio all’accertamento della sussistenza del requisito sanitario per ottenere l’assistenza continua riservata ai portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi della L. n. 18 del 1980, dalla data del 17 maggio 2017 e non da una data precedente;

la rinnovazione della perizia era stata finalizzata proprio all’accertamento dell’aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, oggetto di allegazione in corso di causa; ciò comporta necessariamente che il riconoscimento dei requisiti sanitari dovesse avvenire a far data dalla predetta verifica, effettuata nel confronto con gli esiti della visita presso la commissione medica e della CTU svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo;

di fronte a tale ricostruzione fattuale, la censura non oppone adeguate critiche al decisum, limitandosi a dolersi genericamente della mancata anticipazione del beneficio a un momento anteriore a quello dell’accertato aggravamento, attribuendo tale scelta ad una non meglio indentificata scorretta valutazione delle effettive condizioni di salute della ricorrente a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (“…o quantomeno da un momento successivo” – p. 7 ric.);

le prospettazioni della ricorrente deducono, perciò, solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, ad una rivalutazione del fatto così come operata dal giudice di merito;

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

anche il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione, si rivela inammissibile, atteso che la relativa doglianza non fa riferimento all’omesso esame “di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”(Cass. S.U. n. 8053/2014);

le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez.Un. 8053 del 2014);

la formulazione della doglianza da parte della ricorrente finisce per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dal Tribunale;

in definitiva, il ricorso è inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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