Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20822 del 07/09/2017

Cassazione civile, sez. trib., 06/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20822

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17576/2012 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto

Fantozzi, Edoardo Belli Contarini e Francesco Giuliani,

elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla via

Sicilia n. 66, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 313/9/11 depositata l’8 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto

accogliersi il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

La controversia riguarda la pretesa del concessionario della riscossione Gest Line s.p.a. (poi Equitalia Polis s.p.a., infine Equitalia Sud s.p.a.) di ottenere il rimborso in esenzione degli oneri fiscali di visure ipotecarie e catastali effettuate per suo conto nel periodo ottobre 2005/agosto 2006 da propri mandatari e submandatari con rappresentanza; l’Agenzia del territorio ha rifiutato il rimborso in base alla stretta interpretazione della norma di esenzione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 47 bis ed Equitalia Sud ricorre per cassazione avverso la sentenza che ha respinto il suo appello contro il rigetto dell’impugnazione del rifiuto.

Il ricorso denuncia violazione degli artt. 1704 e 1388 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis, D.L. n. 112 del 2008, art. 83,D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 2, 3 e 17, D.M. 21 novembre 2000, per aver il giudice d’appello negato l’esenzione al concessionario sol perchè operante tramite mandatari.

Il ricorso è fondato: seppur testualmente riferita soltanto “ai concessionari” (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis, testo vigente ratione temporis), la previsione di gratuità del rilascio delle visure ipotecarie e catastali si applica anche all’attività del mandatario con rappresentanza, in quanto pur sempre riferibile al mandante in virtù dei principi, sicchè la modifica normativa che ha esteso la gratuità “ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati” (D.L. n. 112 del 2008, art. 83, comma 23 ter, conv. L. n. 133 del 2008) ha una funzione meramente interpretativa (Cass. 18 maggio 2012, n. 7876, Rv. 622444; Cass. 6 giugno 2012, n. 9112, Rv. 622944; Cass. 5 marzo 2013, n. 5471, Rv. 625689). Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione del rifiuto di rimborso; tuttavia, la sopravvenienza e il consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità nel corso della lite impone di compensare le spese processuali.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito accoglie l’impugnazione del rifiuto di rimborso; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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