Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20821 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20821 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

h.,

SENTENZA

sul ricorso 23893-2010 proposto da:
NOTTURNO GAETANO NTTGTN65C21H792V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRIMI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ALBERTO TALAMONE;
– ricorrente contro

2015
1613

ZANZI

FABRIZIO

ZNZFRZ71C17L682V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso lo
studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CIATTI;

Data pubblicazione: 15/10/2015

-

t

•41„

– controri corrente –

avverso la sentenza n. 487/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 23/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito l’AvvocatoCORTI Pio, difensore

del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona
Generale

Sostituto Procuratore

Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

del

ORICCHIO;

Zanzi Frabrizio, con atto di citazione del 16 aprile 2004,
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto
Arsizio — Sezione Distaccata di Gallarate Notturno
Gaetano al fine di sentir dichiarare trasferita in proprio
favore l’unità immobiliare, di cui al contratto
preliminare di compravendita inter partes del 23 maggio
2003, sita in Sumirago ed in atti specificamente
individuata.
Costituitosi in giudizio il Notturno contestava l’avversa
domanda, di cui chiedeva il rigetto, formulando domanda
intesa alla declaratoria di legittimità del suo recesso dal
preliminare per inadempienza dello Zanzi con
incameramento della caparra, il tutto sul duplice
presupposto della inosservanza di controparte del
termine essenziale pattuito per il versamento del dovuto
importo e per la illegittima riduzione del corrispettivo
offerto dallo Zanzi in misura inferiore rispetto a quanto
dovuto.
Con sentenza n. 546/2006 l’adito Tribunale condannava
parte convenuta a trasferire la proprietà dell’immobile
per cui è causa con contestuale pagamento. da parte
dell’attore in favore del convenuto della residua somma
di € 37mila con condanna del convenuto al pagamento
delle spese di lite.
Avverso la succitata decisione interponeva appello il
Notturno, chiedendone la riforma.
Resisteva al gravame lo Zanzi che proponeva appello
incidentale.
Con sentenza n. 487/2010 l’adita Corte di Appello di
Milano, in parziale accoglimento dell’appello incidentale
proposto dal Notturno ed in accoglimento dell’appello
incidentale proposto dallo dello Zanzi, a parziale

CONSIDERATO in FATTO

1. Con l’unico motivo del ricorso, senza indicazione di
normevalcuna, si propone —testualmente- “ricorso sul
punto in cui la Corte (territoriale) non ha preso in esame,
quale prova rilevante a legittimare il recesso dal
preliminare e quindi il rigetto della domanda dello
Zanzi e là domanda del ricorrente, [una] circostanza che
risulta provata pacificamente dalla documentazione
prodotta sia da Zanzi che da esso Notturno”.
Tale circostanza, per quanto ricostruitet i, sarebbe la
sussistenza del “termine perentoriamente fissato” per la
stipula dell’atto traslativo e, come già innanzi accennato,
dell’offerta di un prezzo inferiore.
Il motivo non può essere accolto.
Lo stesso è del tutto carente quanto alla richiesta
specifica indicazione della norme violata da cui
discenderebbe eventualmente il vizio esposto solo in
fatto.
In ogni caso va rimarcato che l’eventuale vizio, per come
denunciato dal ricorrente, atterrebbe e doveva essere

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modifica della decisione di primo grado disponeva il
trasferimento della proprietà immobiliare per cui è causa,
con contestuale pagamento da parte dello Zanzi in favore
del Notturno della residua somma di € 37 mila, oltre ad
interessi legali dalla data della sentenza di primo grado,
con condanna del Notturno al pagamento dellè spese di
lite.
Per la cassazione della suddetta decisione della- Corte
territoriale ricorre il Notturno con atto affidato ad un
unico motivo.
Resiste con controricorso lo Zanzi.
Nell’approssimarsi dell’udienza il ricorrente ha
depositato memoria sai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RITENUTO in DIRITTO

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore del contro ricorrente delle spese del giudizio,
determinate in € 2.700,00, di cui E 200,00 per esborsi,
oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
18 giugno 2015.
ehir
Il Consigliere Estensore

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parametrato specificamente ad una violazione -di cui
all’art. 360, co. I , n. 3 c.p.c. e non certo alla generica
indicazione (di cui al ricorso) di “difettò ‘di Motivazione”.
In ogni caso ed esaustivamente va poi rilevato che la
gravata decisione ha correttamentemalutato, anche alla
stregua di noto orientameatp, giurisprudenziale di
ts
legittimità ( Cass. n. 3293/1989) che il termine per la
stipula, nella fattispecie, non poteva comunque
considerarsi come tassativo per avervi le stesse parti
rinunziato per fatti concludenti in virtù di una proroga
reiterata e della “originaria intenzione di non considerare
il termine come essenziale”.
2.- Il ricorso deve essere, quindi, respinto.
3.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si
determinano così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

DEPOSITATO IW CANCEL1ERJA

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