Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20821 del 06/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 06/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.06/09/2017), n. 20821
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12848/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
O.G. e Comune di Veruno;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte n. 31/38/11 depositata il 16 maggio 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 luglio
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– In ordine ad avviso di liquidazione della maggior imposta catastale emesso nei confronti del venditore O.G. e dell’acquirente Comune di Veruno per una compravendita registrata il 4 novembre 2005, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che ha respinto il suo appello contro l’annullamento di primo grado.
Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, per aver il giudice d’appello ritenuto che la vendita a favore di un Comune sconti l’imposta catastale in misura fissa anzichè nell’ordinaria misura proporzionale.
Il ricorso è fondato: l’imposta catastale fissa è prevista dal D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10 (testo vigente ratione temporis) per le volture dipendenti dagli atti di cui al quarto e quinto periodo dell’art. 1, comma 1, tariffa 1, D.P.R. n. 131 del 1986, quindi non per le alienazioni agli enti territoriali, oggetto del settimo periodo; il giudice d’appello ha errato nel riferirsi a tal ultimo disposto, che prevede un’agevolazione per l’imposta di registro, non estesa dal legislatore all’imposta catastale nè ad essa estensibile dall’interprete (cfr. Cass. 18 settembre 2009, n. 20096, Rv. 609748; Cass. 11 aprile 2017, n. 9324, Rv. 643796).
Non occorrono accertamenti di fatto, sicchè la causa va decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione.
Compensate per i gradi di merito in ragione dello sviluppo processuale, le spese sono regolate per soccombenza quanto al giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione dell’avviso di liquidazione; compensa le spese dei gradi di merito e condanna gli intimati in solido tra loro a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017