Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20820 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. un., 21/07/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 21/07/2021), n.20820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sezione –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27313/2020 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé

medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

per revocazione dell’ordinanza n. 6074/2020 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 05/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2021 dal Consigliere IRENE TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto dal Dott. Giuseppe M. personalmente ricorso per revocazione di ordinanza con istanza di rinnovazione per nullità o inesistenza, avverso l’ordinanza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 6074 del 2020 pronunciata all’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2019 su ricorso straordinario iscritto al reg. ric. n. 8084 del 2018.

2. E’ stato costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), e dell’art. 391 bis c.p.c..

3. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso per revocazione è stato proposto dal ricorrente personalmente, senza la rappresentanza di un difensore iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, e senza provvedere alla notificazione del ricorso al Ministero della giustizia e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

In proposito va considerato che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, nel dichiarare applicabili, ai fini del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti della Sezione disciplinare del CSM, i termini e le forme previsti dal codice di procedura penale, si riferisce alla sola impugnazione delle decisioni adottate dalla predetta Sezione, sicché tale disciplina non può essere estesa ai ricorsi proposti avverso le sentenze e le ordinanze emesse, in sede di impugnazione, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nonché in sede di ricorso avverso quest’ultime, le quali, pertanto, non possono essere impugnate personalmente dall’incolpato e mediante deposito del ricorso in cancelleria, risultando invece necessarie sia la rappresentanza di un difensore iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, munito di procura speciale, sia la notificazione del ricorso al Ministero della giustizia e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. Tali modalità devono essere osservate per la proposizione non solo del ricorso straordinario ma anche di quello per revocazione, che, al pari degli altri mezzi di impugnazione, resta assoggettato alle forme previste dal codice di procedura civile (si v., Cass., S.U., ordinanza n. 6074 del 2020, Cass., S.U., sentenza n. 23856 del 2012).

3. La proposizione del presente ricorso per revocazione personalmente e senza notificazioni, pertanto, comporta la dichiarazione di inammissibilità dello stesso, senza alcuna conseguenza in punto di spese mancando attività difensiva delle controparti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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