Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20820 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26793-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MUGELLO LAVORI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2011 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 04/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Mugello Lavori s.p.a. acquistava con atto del 2.10.2006 alcuni appezzamenti di terreno siti in (OMISSIS) per il prezzo di Euro 61.000,00 e l’agenzia delle entrate emetteva avviso di rettifica e liquidazione elevando il valore venale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad Euro 300.000,00 sul presupposto che parte dei terreni era costituita da aree agricole e forestali soggette a transitoria attività estrattiva.

La contribuente proponeva ricorso e la commissione tributaria provinciale di Prato lo accoglieva con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo che i terreni inseriti in sottozona ES – aree agricole e forestali con destinazione transitoria a cava non erano suscettibili di utilizzazione edificatoria e neppure era attuabile l’attività estrattiva in quanto i costi di impianto e di ripristino ambientale rendevano l’attività estrattiva economicamente non appetibile.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha ignorato che la destinazione urbanistica dell’area consentiva l’attività estrattiva ed ha erroneamente ritenuto non provata l’esistenza di un giacimento. Inoltre la CTR non ha considerato che nel giudizio di appello l’ufficio aveva posto in luce che nel 2009 la società Mugello Lavori s.p.a. aveva rivenduto i terreni al prezzo di Euro 260.000,00.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la corte che il ricorso è fondato. Invero la CTR ha ritenuto congruo il valore indicato in atto in Euro 61.000,00, a fronte del valore di Euro 300.000,00 accertato dall’Ufficio, ritenendo che il valore indicato dalle parti fosse congruo tenuto conto delle difficoltà connesse all’estrazione del giacimento minerario. Tuttavia i giudici di appello non hanno esplicitato le ragioni della ritenuta antieconomicità dell’attività estrattiva, avendo omesso di accertare quale fosse il quantitativo di roccia estraibile, posto che solo qualora tale elemento fosse stato noto sarebbe stato possibile formulare un giudizio sulla convenienza dello sfruttamento della cava.

Neppure ha considerato la CTR la circostanza, esposta dall’Ufficio, secondi cui nel 2009 la società Mugello Lavori s.p.a. aveva rivenduto i terreni al prezzo di Euro 260.000,00, posto che potrebbe trattarsi di elemento indicativo del possibile reale valore del terreno.

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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