Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2082 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.N., alias O.I., nato il (OMISSIS), domiciliato

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso, per delega a margine del ricorso, dagli avv.ti Tiziana Aresi

e Massimo Carlo Seregni che chiedono di ricevere le comunicazioni

relative al processo agli indirizzi di p.e.c.

tiziana.aresi.milano.pecavvocati.it e

massimocarlo.seregni.milano.oecavvocati.it ovvero al fax n.

(OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Milano;

– Intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3858/2017,

depositata in data 5.9.2017 R.G. n. 249/2016;

sentito in camera di consiglio il relatore Dott. Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. O.N., alias O.I., nato il (OMISSIS), cittadino nigeriano, ha chiesto alla competente Commissione territoriale di Milano il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria esponendo di essere nato e vissuto a Kano (capitale dell’omonimo Stato situato nel nord del paese) di aver subito gravi persecuzioni a causa del suo credo cristiano e di aver perso un fratello barbaramente assassinato dai terroristi di Boko Haram come risultava dall’articolo del 16 luglio 2013 del Nigerian Observer esibito alla Commissione territoriale.

2. La Commissione adita ha respinto la domanda di protezione.

3. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso il diniego della Commissione.

4. La Corte di appello di Milano ha a sua volta respinto l’appello del sig. O. ritenendo del tutto inattendibili le dichiarazioni rese in sede di audizione davanti al Tribunale. In particolare ha evidenziato la Corte di appello che il richiedente asilo ha dimostrato di non conoscere affatto la religione cristiana come pure di non conoscere affatto la lingua hausa generalmente parlata nello stato di Kano nonostante egli abbia dichiarato di essere nato e vissuto sempre in quello Stato della Nigeria. Inoltre quanto all’attentato del 13 luglio 2013 la Corte di appello ha rilevato che nessuna fonte ufficiale attesta tale fatto mentre il sig. O. si è rifiutato di esibire la copia del Nigerian Observer (che peraltro è un quotidiano dell’Edo State e quindi di uno Stato situato nella parte opposta del paese) che riferirebbe sull’attentato e sulla morte del fratello. Richiesto di fornire chiarimenti su queste incongruenze della sua narrazione il richiedente asilo – ha rilevato la Corte di appello – non ha fornito alcuna cooperazione.

5. Ricorre per cassazione il sig. O. deducendo violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione: a) al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; b) al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

6. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

7. Il ricorso è inammissibile perchè omette qualsiasi esposizione della vicenda processuale e consiste nella apodittica affermazione di violazione dei criteri legali di valutazione della deposizione del richiedente asilo e del dovere di cooperazione del giudice in materia di protezione internazionale. Tali affermazioni sono smentite dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata che espone chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto che il sig. O. non abbia compiuto alcuno sforzo per chiarire le gravi contraddizioni e inattendibilità del suo racconto. Dal giudizio di inattendibilità della narrazione, che coinvolge anche la reale area di provenienza del ricorrente, discende poi la mancata considerazione delle condizioni di violenza diffusa e di presenza terroristica che affliggono gli Stati nord orientali della Nigeria. In questa prospettiva la censura di omessa cooperazione istruttoria risulta anche essa apodittica così come del tutto generico e non rilevante risulta il riferimento a pronunce di merito che hanno preso in considerazione le condizioni di violenza diffusa esistente specificamente in alcuni Stati della Nigeria.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la presa d’atto della applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 come specificato nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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