Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20819 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22921-2012 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO

BERTOLONI 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FARENGA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’agenzia delle entrate notificava a N.A. un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni in materia di imposta di registro avente ad oggetto l’imposta dovuta per la registrazione della sentenza del tribunale di Roma numero 22938 pronunciata l’8 novembre 2006 con cui era stata disposta la condanna di D.P.G., erede di N.G., a versare ad N.A. la somma di Euro 226.955,27, oltre agli interessi, corrispondente al conferimento per imputazione dell’eccedenza sulla quota spettante a N.G. e, per esso, alla sua erede D.P.G. su di un immobile sito in (OMISSIS) seguito della successione di N.E.. Con la stessa sentenza D.P.G. era stata condannata a pagare alla stessa N.M. la somma di Euro 428.144,07 a titolo di indennità per l’occupazione dell’immobile.

N.A. impugnava l’avviso di liquidazione sostenendo, tra l’altro che non era dovuta l’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, lett. b, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, poichè non si trattava di una sentenza di condanna al pagamento di somme ma di una sentenza che aveva disposto la collazione per imputazione di un bene oggetto di donazione, effettuata in vita dal de cuius N.E. in favore del figlio N.G., che doveva ritenersi neutra ai fini dell’imposta di registro. La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un motivo. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 637 del 1972, art. 7, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 8 e 34. Sostiene che l’imposta di registro per la registrazione della sentenza non è dovuta in quanto del valore delle donazioni soggette a collazione si tiene conto soltanto al fine della determinazione delle aliquote sicchè i beni oggetto di collazione non compongono la base imponibile.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Ciò in quanto il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 prevede che sono soggetti ad imposta gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere. E l’art. 8, leett. b, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986prevede che le sentenze recanti condanna al pagamento di somme o valori sono assoggettate al pagamento dell’imposta di registro con l’aliquota del 3%. Ne consegue che la sentenza di cui si controverte, in quanto recante condanna al pagamento di somme di denaro, è soggetta all’imposta di registro prevista per la registrazione delle sentenze, a nulla rilevando il fatto che il trasferimento di somme per effetto della collazione per imputazione sia esente dall’imposta sulle successioni, nel cui ambito è previsto che del valore delle donazioni soggette a collazione si tiene conto soltanto ai fini della determinazione delle aliquote e la base imponibile si determina sulla base del valore netto dell’asse ereditario e delle singole quote. L’imposta di registro su atti giudiziari e l’imposta di successione, invero, hanno presupposti diversi poichè l’imposta conseguente alla sentenza ha come presupposto l’atto giudiziale ed è dovuta per il costo connesso alla fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia mentre l’imposta di successione ha la funzione di colpire il trasferimento di ricchezza a titolo derivativo in capo all’erede, sicchè la concorrenza delle due imposte, laddove sussistano i presupposti per l’imposizione, è legittima e non contrasta col divieto di doppia imposizione.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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