Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20818 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20818 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 22122-2010 proposto da:

DE NOIA DOMENICO DNEDNC39M17L109I, DE LEO
ALBINA DLELBN44E58L109Z, elettivamente domiciliati in Roma,
Piazza Di Pietra 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA
JOUVEN AL, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO
TOURNIER, come da procura speciale a margine del ricorso;

-ricorrenticontro
RONGA LUIGI RNGLGU30P18H703N, BARILE PASQUA
BR_LPSQ27P52L109R, elettivamente domiciliati in Roma, Via
Mantegazza 24, presso lo studio ele1112trrota-to MARCO GARDIN,
rappresentati e difesi dall’avvocato NUNZIO PALMIOTTO, come da
procura speciale in calce al controricorso;

controricorrend

avverso la sentenza n. 734/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

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Data pubblicazione: 15/10/2015

depositata il 30/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Palmiotto, che si riporta agli atti e alle conclusioni
assunte;

ALBERTO CELESTE, che conclude per l’inammissibilità del ricorso,
e, in subordine, per il suo rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 28/01/97, De Noia Domenico e De Leo
Albina chiedevano lo scioglimento della comunione di un muretto e
della recinzione sullo stesso allocata, ristabilendo la situazione anteriore
alla convenzione stipulata il 4/8/1981 con i coniugi Ronga — Barile;
convenzione con la quale avevano creato “un bene unico” formato dal
muretto e dalla ringhiera in comproprietà al 50%. Precisavano di aver
offerto la loro quota per la somma occorrente per la ricostruzione del
muretto sul terreno dei convenuti, oltre alla cessione gratuita della
cancellata. Precisavano, altresì, di rinunciare alla loro quota di
comproprietà sul muro e cancellata esistenti. I convenuti si
opponevano, eccependo «l’improponibilità della domanda per l’assoluta
indivisibilità del bene comune e chiedendo, in via subordinata, la divisibilità del
bene pro quota, in senso oriuontale ovvero verticale, ferma restando l’immuta5zione
dello stato dei luoghi stante la funzione di recinRione impressa dalle parti al bene
comune». Chiedevano, inoltre, la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.
stante la

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