Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20818 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CERAI COSTR ELETTRICHE BASSA -ALTA TENSIONE SRL (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio

dell’avvocato NAPOLETANO PAOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACEA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SIRACUSANO ALESSANDRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4231/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato NAPOLETANO Paolo, difensore del ricorrente che si

riporta;

udito l’Avvocato SIRACUSANO difensore del resistente che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’A.C.E.A. s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Costruzioni Elettriche Bassa e Alta Tensione – C.E.B.A.T. s.p.a. per sentirla condannare al rimborso della somma di L. 290.000.000 che aveva dovuto versare a favore del Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata per i danni al medesimo arrecati dall’esecuzione dei lavori di bonifica integrale della rete di distribuzione dell’energia elettrica che essa ricorrente aveva affidato in appalto alla C.E.B.A.T. s.p.a.

Faceva presente che : in virtù della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma nel giudizio promosso dal Consorzio Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata, aveva con quest’ultima concluso una transazione con cui era stato convenuto il risarcimento dovuto dall’attrice a favore del predetto Consorzio nella misura di L. 290.000.000; il capitolato speciale del contratto di appalto prevedeva l’obbligo dell’appaltatrice di risarcire i danni cagionati a terzi.

Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione ex art. 1667 cod. civ.; la vessatorietà e la nullità della clausola n. 10 del capitolato speciale e comunque l’infondatezza della domanda.

Con sentenza del 21 febbraio 2002 il Tribunale accoglieva la domanda, basando il suo convincimento circa la fondatezza della domanda sulla consulenza tecnica d’ufficio che era stata depositata nel giudizio promosso dal Consorzio contro l’attrice al quale la convenuta era rimasta estranea.

Con sentenza dep. il 6 ottobre 2006 la Corte di appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta dalla convenuta.

Nel confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto ammissibile la produzione di un atto o di un documento istruttorio di prova prodotto in altro giudizio, che può essere liberamente apprezzato dal giudice quale fonte di prova, respingeva l’eccezione di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sollevata dall’appellante sul rilievo che le facoltà di contestazione, critica e di prova contraria rispetto alle rilevazioni del consulente nella causa in cui non aveva partecipato, avrebbe potuto esercitarle nel presente giudizio. La sentenza, nel respingere le eccezioni di decadenza e prescrizione, ha chiarito che il regime della decadenza e della prescrizione dipende dalla qualificazione della domanda, non avendo la convenuta dimostrato l’assunto secondo cui, se fosse stata chiamata in causa essa convenuta, diverso sarebbe stato il regime applicabile; anche nel caso in cui fosse stata chiamata in causa la C.E.B.A.T. la società convenuta per il risarcimento del danno avrebbe potuto esercitare azione di rivalsa, così come avvenuto, fondata sulla mera deduzione dell’illecito in danno di terzi aventi diritto al risarcimento, che è cosa ben diversa dalla contestazione dell’esistenza di vizi o difetti dell’opera commissionata.

La natura vessatoria della clausola del capitolato dell’appalto che prevedeva l’obbligo del risarcimento per i danni arrecati a terzi anche in caso di forza maggiore era respinta sul duplice rilievo che nella specie non si verteva nell’ipotesi dei contratti indicati dall’art. 1341 cod. civ. e che la clausola non era stata applicata per la ragione dedotta dall’appellante e pure indicata nella clausola.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Costruzioni Elettriche Bassa e Alta Tensione – C.E.B.A.T. s.p.a.

sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce motivazione contraddittoria e nullità della sentenza relativamente alla denunciata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa circa l’espletamento della consulenza espletata in altro giudizio e in relazione alla quale aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio, atteso che L’A.C.E.A. s.p.a. l’aveva avvisata della pendenza del predetto giudizio quando la consulenza tecnica d’ufficio era stata già depositata e, quindi, essa ricorrente, potendo intervenire tardivamente in quel giudizio, era ormai decaduta dalla possibilità di fare valere le deduzioni istruttorie. Censura ancora quanto ritenuto dalla sentenza impugnata a proposito del rigetto delle eccezioni di decadenza e di prescrizione, deducendo che le scelte giurisdizionali della committente avevano impedito l’applicazione del regime legale più favorevole alla appaltatrice.

1.1. Il motivo va disatteso.

La Corte di appello, nell’escludere la violazione del contraddittorio e del diritto difesa, ha correttamente ritenuto che le vicende del giudizio nel quale era stata espletata la consulenza tecnica d’ufficio e al quale la convenuta era rimasta estranea, erano del tutto irrilevanti, posto che la ricorrente avrebbe potuto esercitare compiutamente le proprie difese nel presente giudizio, contestando quanto ivi accertato e formulando prova contraria proprio perchè il documento o l’atto prodotto in un diverso processo ha carattere meramente indiziario ed è oggetto del libero apprezzamento da parte del giudice che deve valutarlo unitamente agli altri elementi forniti o acquisiti nel processo, la consulenza tecnica espletata in un diverso procedimento non avrebbe in alcun modo potuto di per sè pregiudicare la decisione del presente giudizio.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, correttamente la Corte di appello ha considerato, in relazione al procedimento nel quale era stata espletata la consulenza, del tutto ininfluenti lo stato del giudizio al momento in cui la ricorrente avrebbe potuto costituirsi intervenendovi ovvero l’attività processuale che in esso avrebbe potuto espletare, trattandosi di questioni, come detto, del tutto irrilevanti – e sulle quali ancora insiste la ricorrente – perchè non sono state (e non avrebbero potuto esserlo) ritenute decisive dalla sentenza impugnata, la quale ha piuttosto sottolineato che la convenuta non aveva esperito nel presente procedimento difese e/o articolato prove che avrebbe potuto e dovuto invocare al fine di smentire o contrastare le rilevazioni del consulente: del tutto fuori luogo, appare la deduzione di non accettazione del contraddittorio, posto che il rilievo dell’efficacia probatoria di tale mezzo istruttorio, nei limiti di quanto si è detto, derivano dalla produzione avvenuta nel presente giudizio, in relazione al quale soltanto era configurabile la verifica o meno dell’integrità del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa nei confronti della ricorrente che in esso ha assunto la qualità di parte processuale: i precedenti citati dalla ricorrente sono del tutto inconferenti perchè, se è vero che una consulenza affetta da nullità non può essere utilizzata neppure in altro giudizio, è evidente che tale ipotesi non ricorre nella specie, atteso che la consulenza, espletata nel giudizio al quale l’attuale ricorrente era rimasta estranea e al quale non doveva partecipare, non era certo affetta da nullità per violazione del principio del contradditorio che è configurabile nei confronti delle parti fra le quali si è instaurato il giudizio.

La sentenza, nel respingere le relative eccezioni, ha chiarito che il regime della decadenza e della prescrizione dipende dalla qualificazione della domanda, e anche nel caso in cui fosse stata chiamata in causa la CEBAT, la società convenuta per il risarcimento del danno avrebbe potuto esercitare azione di rivalsa – così come avvenuto – fondata sulla mera deduzione dell’illecito in danno di terzi aventi diritto al risarcimento, che è cosa ben diversa dalla contestazione dell’esistenza di vizi o difetti dell’opera commissionata.

Ora, anche a prescindere di rilevare che la ricorrente non menziona il contenuto delle eccezioni sollevate, va osservato che il motivo, ribadendo quello che era stato dedotto con l’appello, non censura specificamente la motivazione di cui si è detto, dovendo ricordarsi che in tema di appalto il regime di decadenza e prescrizione stabiliti in tema di azione di garanzia per vizi o difformità dell’opera non si applica alla azione di risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esecuzione (Cass. 14239(199; 10255/1998;

7364/1996).

2. Il secondo motivo (motivazione contraddittoria e violazione dell’art. 1341 cod. civ. relativamente alla nullità della clausola di cui all’art. 10 del contratto), dopo avere ribadito le argomentazioni formulate a proposito della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, deduce che nella specie il contratto intercorso fra le parti in causa era un contratto per adesione, non essendo il frutto di trattative fra i contraenti.

2.1. Il motivo è infondato.

Per quel che concerne la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa vanno ribadite le considerazioni sopra formulate.

Nell’escludere la nullità della clausola del capitolato la sentenza ha fondato il suo convincimento su una duplice ratio decidendi.

Il ricorrente censura soltanto la prima ratio decidendi.

Orbene, a prescindere dal considerare che forma oggetto di una valutazione di fatto che, come tale, è incensurabile in sede legittimità stabilire se il contratto sia stato predisposto unilateralmente da una parte o non sia piuttosto il frutto di trattative intercorse fra le parti, la dedotta nullità della clausola è stata respinta anche sul rilievo che la ipotesi applicata non era quella in virtù della quale era stata dedotta la nullità tale ratio decidendi non è stata censurata. Al riguardo, va ricordato che quando con il ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura e che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura (ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta), perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato(Cass. 16602/2005) Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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