Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20818 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19720-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO

CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA EUGENIO MARIO ROMANO;

– ricorrente –

contro

C.M., C.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VAL CRISTALLINA 3, presso lo studio dell’avvocato AMILCARE

SESTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2099/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 23 novembre- 20 dicembre 2017 numero 2099 la Corte d’Appello di MILANO riformava la sentenza del Tribunale di LODI e, per l’effetto, accoglieva l’opposizione proposta da C.M. e da C.C., quali eredi di C.L., nei confronti di EQUITALIA NORD S.p.A.- poi AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- per l’impugnazione di numero otto cartelle esattoriali. In relazione alle medesime cartelle veniva comunicata iscrizione ipotecaria in data 31.9.2010, avverso la quale era stato proposto separato giudizio di opposizione definito con sentenza di cessazione della materia del contendere, per rinuncia del creditore alla iscrizione (sent. Corte d’Appello di Milano n. 678/2014);

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che:

– per sei cartelle esattoriali, che risultavano notificate e non opposte, era maturata la prescrizione quinquennale, trattandosi di cartelle notificate tra il 2001 ed il 2008 ma per le quali la azione esecutiva non era stata esercitata, non potendosi ritenere azione esecutiva la mera iscrizione ipotecaria. L’opposta assumeva essere applicabile il termine decennale di prescrizione in luogo del termine quinquennale previsto dal L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e ss.; tale deduzione era infondata, per quanto affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397.

– per le due ulteriori cartelle, non risultava la avvenuta notifica, il cui onere probatorio cadeva a carico dell’appellata EQUITALIA; era dunque maturato il termine quinquennale di prescrizione.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, articolato in due motivi, cui hanno resistito MICAELA CARZANIGA e CRISTIAN CARZANIGA con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

che i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 100 c.p.c., ed, in subordine, violazione e /o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2943 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.

La impugnazione afferisce alle sei cartelle esattoriali per le quali la sentenza impugnata ha ritenuto maturata la prescrizione successivamente alla avvenuta notifica.

In via principale l’ente ricorrente ha assunto la inammissibilità della azione deducendo che la impugnazione dell’estratto di ruolo, ove non compiuta in funzione recuperatoria- in ragione della omessa notifica della cartella presupposta- bensì per far valere fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, è inammissibile per difetto di interesse ad agire; in tali ipotesi il richiesto accertamento giudiziario non si prospetta come unico strumento volto a dirimere la situazione di incertezza, potendo l’interessato chiedere la eliminazione del credito in via di autotutela (sgravio),In tal senso ha citato il precedente di questa Corte di cui all’ordinanza n. 22946/2016.

Ha altresì dedotto, in via gradata, che il termine quinquennale di prescrizione non era decorso almeno per tre cartelle: n. 068 2005 0406970867, notificata il 17.12.2005 (doc. 10-lldel fascicolo del primo grado) n. 068 2006 0280859305, notificata il 17.12.2005 (doc. 12-13), n. 068 2008 0003487581 notificata il 7.4.2008 (doc. 14-15), in quanto il quinquennio non era trascorso alla data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 31.8.2010, come riconosciuto dalla sentenza impugnata. Sul punto ha richiamato il principio secondo cui la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria ha effetto interruttivo della prescrizione (Cass. n. 3346/2017);

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2946,2948 e 2953 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17,18,19,20, 24,29.

Ha esposto nel corso del giudizio di opposizione alla iscrizione ipotecaria essa aveva rinunciato alla iscrizione, in quanto nel medesimo giudizio era stata affermata la mancanza di prova della notifica di due cartelle esattoriali, che coprivano il maggiore importo del credito ipotecario (che per il residuo era inferiore ad Euro 8.000). La notifica della iscrizione ipotecaria – per quanto rinunciata- aveva comunque prodotto la conoscenza da parte del contribuente delle due cartelle, che avrebbero dovuto essere impugnate nei termini di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 29, ed, in mancanza di tempestiva impugnazione, erano divenute definitive.

La Agenzia ricorrente ha comunque contestato la applicazione del termine di prescrizione quinquennale.

Ha assunto che con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese- dovute a separate ragioni di credito- verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.

Ferma la inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. (come enunciata da Cass., SU, sentenza n. 23397/2016), il diritto ad azionare il credito da parte dell’Agente della riscossione, in assenza di disposizioni speciali, sarebbe dunque soggetto alla generale prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. sarebbe dunque soggetto alla generale prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.

Inoltre a seguito della mancanza di tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale ciò che poteva prescriversi era soltanto la azione diretta alla esecuzione del titolo, definitivamente formatosi.

A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.

che ritiene il Collegio si debba rimettere la trattazione del ricorso alla sezione quarta.

Non constano infatti precedenti della sezione sulla questione pregiudiziale della possibilità e dei modi di costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione – ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (così il D.L. n. 193 del 2016, art. 1 conv. L. n. 193 del 2016, commi 1 e 2)-attraverso avvocati del libero foro.

Tale giurisprudenza si fonda sulla integrazione tra le previsioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 e quelle del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8.

Appare opportuno che la sezione Lavoro si pronunci sulla condivisibilità ed applicabilità del principio anche in relazione ai giudizi di natura previdenziale, dovendosi dare atto, altresì, della pubblicazione nelle more della redazione della presente ordinanza, della L. 28 giugno 2019, n. 58, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che ha introdotto nel corpo del decreto legge, in sede di conversione, un art. 4 novies, epigrafato “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”, relativo alla interpretazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette gli atti alla sezione IV per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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