Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20817 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 30/09/2020), n.20817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18184-2019 proposto da:

O.C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI

62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2813/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del (18/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

O.C., cittadino nigeriano, propone un inammissibile ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Ancona di conferma del rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;

il primo motivo si appunta sull’incensurabile apprezzamento di fatto riguardante la valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente;

il secondo motivo è inammissibile, censurando un insindacabile apprezzamento di fatto riguardante la mancanza delle condizioni di vulnerabilità ed essendo privo di specificità nell’allegazione delle circostanze di fatto dimostrative delle stesse;

il ricorso è inammissibile; non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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