Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20817 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 21/07/2021), n.20817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ALBERGO BELVEDERE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria

della Corte Suprema di cassazione e rappresentata e difesa, per

procura a margine del ricorso, dall’Avv. Sergio Tredicine.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 6463/15 della Commissione

tributaria regionale della Campania, depositata il 25 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Albergo Belvedere s.r.l. dell’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2007 e scaturito dall’accertamento di maggiori ricavi derivanti dall’applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione della prima Commissione di rigetto del ricorso.

Il Giudice di appello riteneva l’atto impositivo sufficientemente motivato. Nel merito, poi, rilevava che, nel caso in esame, potesse trovare ingresso la normativa fiscale sulla antielusione, e in particolare quella relativa alle cd. “società di comodo”, in quanto la Società non era stata in grado di fornire alcuna prova valida atta a superare la presunzione legale, avendo concordato un canone di locazione al di sotto dei valori di mercato e per nulla remunerativo dei fattori produttivi dell’impresa. Aggiungeva, ancora, che la Società non aveva superato il test di operatività e non aveva adeguatamente motivato la propria istanza di disapplicazione.

Per cassazione della sentenza la Società ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la C.T.R. non avrebbe pronunciato sulla censura, formulata in appello, di nullità della sentenza di primo grado “per mancanza di invito al contraddittorio”.

1.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità. Costituisce, invero, principio fermo di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass. n. 24155 del 13/10/2017 (Rv. 645538 – 01) che “a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia”.

1.2 Nel caso in esame, la ricorrente, nell’illustrazione del motivo, premessa la natura dell’accertamento standardizzato mediante studi di settore, deduce che la C.T.R. avrebbe totalmente pretermesso l’esame della circostanza (esplicitata in appello alla pag. 3, rigo 25 ss.) relativa alla nullità della sentenza impugnata per mancanza di invito al contraddittorio, senza null’altro aggiungere in ordine alla domanda (recte motivo di appello) su cui la C.T.R. non si sarebbe pronunciata.

In tali termini, e nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, il motivo non rispetta i necessari requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c. non riportando, neppure per stralci idonei allo scopo, l’effettiva censura mossa alla sentenza impugnata e, soprattutto, se e come la questione, veicolata dalla censura mossa alla sentenza di primo grado, fosse stata ritualmente e tempestivamente proposta nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62 sexies, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 56, comma 1, e 84, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986.

In sintesi, la ricorrente deduce che la Commissione di appello avrebbe violato le norme indicate in rubrica, ritenendo legittimo l’atto impositivo, con una motivazione che non teneva conto di alcuni elementi di fatto allegati in atti e che, per la sua apoditticità, non rendeva manifesta la coerenza logica del ragionamento seguito in ordine al determinante elemento fattuale della consistenza numeraria del reddito accertato.

2.1. Anche tale censura, nei termini in cui è formulata, va incontro alla sanzione di inammissibilità. Sotto l’egida della violazione di legge, prospettata, in realtà, solo in rubrica, la ricorrente tende, inammissibilmente in questa sede, ad una rivisitazione del fatto storico come accertato dal Giudice di merito.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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