Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20817 del 01/08/2019
Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17138-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANTANA 403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato IVANA CARSO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONF. DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
contro
P.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2358/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA
SPENA.
Fatto
RILEVATO
Che:
con sentenza in data 12 -28 novembre 2017 numero 2358 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta da P.V. nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A e dell’INPS per l’impugnazione della intimazione di pagamento n. (OMISSIS) relativa alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) per il recupero di crediti previdenziali, dichiarando la prescrizione dei crediti;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’appellante EQUITALIA SUD assumeva la durata decennale del termine di prescrizione a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta.
Correttamente la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. In conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397 doveva applicarsi il termine quinquennale di prescrizione
che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ente pubblico subentrato ex lege alle società del gruppo EQUITALIA, articolato in due motivi, cui ha opposto difese l’INPS, in proprio e quale procuratore speciale di SCCI spa con controricorso; P.V. è rimasto intimato;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17, 18, 19 e 20, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 19, 49, 77 e 86, della L. n. 335 del 1995, art. 3.
Ha assunto che con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese- dovute a separate ragioni di credito- verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.
Ferma la inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. (come enunciata da Cass., SU, sentenza n. 23397/2016), il diritto ad azionare il credito da parte dell’Agente della riscossione, in assenza di disposizioni speciali, sarebbe dunque soggetto alla generale prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.
A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.
con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di appello.
Ha esposto che con il secondo motivo di appello, svolto alle pagine dalla numero 6 alla numero 8 dell’atto di gravame e trascritto nell’odierno ricorso, EQUITALIA SUD spa aveva censurato la sentenza del Tribunale per non aver dato rilievo alla eccepita interruzione della prescrizione, documentata in atti: tra i documenti prodotti figurava, come documento 5, la stampa della situazione del contribuente da cui risultava che nell’anno 2009 egli aveva presentato richiesta di dilazione. Tale atto costituiva riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 c.c. Il giudicante avrebbe dovuto rilevare la avvenuta interruzione della prescrizione anche in mancanza di una esplicita eccezione, con conseguente rigetto della opposizione.
Ha denunziato l’omessa pronuncia su tale censura avendo la Corte di merito laconicamente affermato non esservi prova di atti interruttivi della prescrizione;
che ritiene il Collegio si debba rimettere la trattazione del ricorso alla sezione quarta.
Non constano infatti precedenti della sezione sulla questione pregiudiziale della possibilità e dei modi di costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione – ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (così il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. L. n. 193 de3l 2016, commi 1 e 2)-attraverso avvocati del libero foro.
Tale giurisprudenza si fonda sulla integrazione tra le previsioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 e quelle del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8.
Appare opportuno che la sezione Lavoro si pronunci sulla condivisibilità ed applicabilità del principio anche in relazione ai giudizi di natura previdenziale, dovendosi dare atto, altresì, della pubblicazione nelle more della redazione della presente ordinanza, della L. 28 giugno 2019, n. 58, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che ha introdotto nel corpo del decreto legge, in sede di conversione, un art. 4 novies, epigrafato “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”, relativo alla interpretazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8.
P.Q.M.
La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette gli atti alla sezione IV per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019